Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21928 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21928 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NEMBRO TULLIO nato il 22/11/1944 a VIGEVANO
OSTI MIRELLA nata il 25/04/1943 a ROVIGO

avverso la sentenza del 15/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI
Udito il Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2016, la Corte di appello di Ancona, in
riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, concedeva a Tullio Nennbro e a
Mirella Osti le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con la
circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1), legge fall.,
rideterminando la pena loro inflitta in quella di anni due di reclusione e
concedendo loro la sospensione condizionale della pena e la non menzione.
I predetti erano stati riconosciuti responsabili del reato di bancarotta
fraudolenta per distrazione e del reato di bancarotta da operazioni dolose, il
primo quale amministratore di fatto e la seconda come amministratore di diritto
della società NECAR s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata 1’11 gennaio
2006.

Data Udienza: 17/04/2018

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del
comune difensore Avv. Gerardo Pizzirusso.
2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 216 legge fall. e 2392 cod. civ. ed erronea valutazione della
prova circa la qualità di amministratore di fatto del Nembro. A sostegno della
doglianza il ricorrente pone diverse osservazioni: il dato dei rapporti con le
banche risaliva al 1998; si era fatta confusione con il fatto che l’imputato era
l’amministratore di altra società – la Calz. Mare s.p.a.; la sottoscrizione della

firmato per errore tenuto conto del fatto che il ricorrente non era il legale
rappresentante della fallita e quel giorno aveva firmato diversi atti analoghi per
altre società; non erano stati riscontrati altri indici di gestione.
2.2. Il secondo motivo verte sulla violazione di legge in cui la Corte di
appello sarebbe incorsa riconoscendo la sussistenza dell’elemento soggettivo in
capo al Nembro.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
in quanto la Osti, nel trasferire somme di denaro alla Calz. Mare s.p.a., aveva
adempiuto ad un preciso obbligo giacché la società fallita aveva rilasciato alcune
fideiussioni a favore dell’altra impresa ed aveva mirato a realizzare vantaggi
compensativi in un’operazione infragruppo, peraltro avvantaggiando gli stessi
creditori sociali della Nacar, vale a dire le banche creditrici. Ciò imponeva di
escludere anche la bancarotta da operazioni dolose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il primo motivo — laddove si censura la ritenuta qualifica di
amministratore di fatto del Nembro — è inammissibile perché, con le
osservazioni formulate, il ricorrente pone questioni di valutazione della prova che
tradiscono la volontà di ottenere da questa Corte una riedizione della delibazione
di merito della res iudicanda estranea al giudizio di legittimità. D’altra parte, la
Corte di merito, nel valorizzare i dati indicativi della qualità di amministratore di
fatto della fallita in capo al ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di
sussistenza della qualifica soggettiva (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata), ha
fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della
posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell’esercizio di tutti i
poteri gestori connessi alla carica, ma si traduce nell’accertamento di elementi
sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in
qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività

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fideiussione del 2001 a favore di MPS era stato un atto isolato, probabilmente

della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso
aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che
costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità,
ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016
dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273,
Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767). Nel
caso sub iudíce, in particolare, la Corte di merito ha rimarcato che, ad onta della
formale uscita dall’amministrazione della società il 24 luglio 1997, 1) la curatrice

fideiussione che impegnava la Nacar nei confronti di MPS per un miliardo di lire;
2) l’ex consulente della Nacar, Alberto Pettinari, aveva evidenziato che fino a
quando aveva seguito la fallita (1998), Nembro era colui che gestiva i rapporti
con le banche ed era sempre presente in azienda, a differenza
dell’amministratore di diritto, Mirella Osti; 3) l’Avv. D’Agostino — curatore di
un’altra delle società del gruppo — aveva rimarcato come fosse proprio il
Nembro a relazionarsi con gli organi delle procedure concorsuali.
1.2. Il secondo motivo è aspecifico, siccome privo del benché minimo
confronto con l’aspetto della decisione impugnata che intende censurare. Tale
impostazione ne determina l’inammissibilità giacché, come ribadito di recente da
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 (in
motivazione), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo
quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato.
1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile perché, insistendo nella tesi già
propugnata con l’atto di appello a proposito dell’interesse di gruppo cui era
preordinata l’operazione e dell’esistenza di vantaggi compensativi, difetta di
specificità non affrontando le articolazioni della motivazione della Corte
distrettuale in cui quest’ultima aveva logicamente neutralizzato le
argomentazioni difensive circa la vantaggiosità del trasferimento delle somme
alla Calz. Mare s.p.a.
A questo proposito va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha
ripetutamente affermato che, per escludere la natura distrattiva di un’operazione
tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura
intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del
vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in
favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In
altri termini, deve essere allegata dall’imputato, a fronte della natura
oggettivamente distrattiva dell’operazione, l’esistenza di uno specifico vantaggio

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aveva segnalato la sottoscrizione, nel 2001, da parte del ricorrente, di una

derivante dall’atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al
gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si
rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti
immediatamente negativi dell’operazione stessa che derivino anche in favore
della fallita (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n.
46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n.
8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787
del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; ; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012,

251536).
Ebbene, la Corte di appello, con motivazione priva di omissioni o profili di
manifesta illogicità, ha evidenziato come la Nacar, ad onta del dichiarato — e non
dimostrato – scopo di evitare l’escussione delle garanzie prestate a favore
dell’altra impresa, avesse agito non solo prima che le banche decidessero di
escuterla quale società garante, ma, soprattutto, sulla base del mero auspicio
che dette somme venissero adoperate dall’organo gestorio della Calz. mare
s.p.a. per ripianare l’esposizione con gli istituti di credito, senza nessun tipo di
controllo di tale destinazione che, nei fatti, non vi era stata; così facendo, la
Nacar si era privata dell’unico cespite di valore del proprio compendio, senza
che, a questa imponente operazione, corrispondesse l’utilità indicata, essendo
rimasta in piedi l’obbligazione di garanzia.
2. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di
ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2018.

Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv.

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