Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21927 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21927 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIGANTINI GIOVANNI nato il 05/10/1954 a ARTOGNE

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI
udito il Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. FRANCESCO CARETTA, che si è riportato al ricorso e ne
ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 gennaio 2017, la Corte di appello di Brescia, in
parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva Giovanni Gigantini
dai reati di usura e tentata estorsione e confermava la condanna per il reato di
cui all’art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, rideterminando la pena in anni
uno di reclusione ed euro 4.000 di multa e revocando le pene accessorie inflitte
in primo grado.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Giovanni Gigantini
a mezzo del difensore Avv. Francesco Caretta, sviluppando tre motivi.
2.1. Con il primo, egli deduce l’erronea applicazione della norma punitiva
perché l’attività dell’imputato non poteva rientrare nel concetto di abusiva

Data Udienza: 17/04/2018

attività finanziaria, in quanto era priva di finalità di lucro e non era svolta in
forma imprenditoriale, oltre a non essere attuata nei confronti del pubblico ed in
via continuativa ed abituale. L’imputato, infatti, aveva prestato denaro ad amici,
non pattuendo interessi (e talvolta non pretendendo neanche la restituzione
integrale del capitale). Mancherebbero — sostiene il ricorrente — i caratteri della
professionalità e della direzione verso una platea indeterminata di destinatari di
cui al d.m. 19 febbraio 2009 n. 29. Secondo la dottrina, l’attività penalmente
rilevante è solo quella caratterizzata dall’imprenditorialità, come tale foriera di un

era richiesta né l’abitualità né la direzione al pubblico – era relativa a
finanziamenti ricollegati ad usura da parte di affiliati ad associazione per
delinquere, anche di stampo mafioso, strutture dotate di un’organizzazione
imprenditoriale ed esercenti l’attività in maniera sistematica, oltre a valorizzare
la direzione verso un numero potenzialmente illimitato di finanziati.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’intervenuta prescrizione
del reato, facendo riferimento alle deposizioni di Pasquale Senatore, Elda Bonetti
e Paolo Pedretti, che avrebbero collocato i prestiti al massimo al 2005.
2.3. Il terzo motivo verte sulla violazione di legge quanto agli artt. 62-bis e
132 cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
e per la quantificazione della pena, ritenuta eccessivamente severa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. A proposito del primo motivo di ricorso, prima di affrontare le doglianze
del ricorrente, occorre ricordare quale sia l’impianto normativo in cui la presente
decisione si inserisce.
2.1. Il reato di abusiva attività finanziaria punisce «chiunque svolge, nei
confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106,
comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di
cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112».

I due requisiti richiesti dalla

fattispecie incriminatrice, pertanto, concernono lo svolgimento dell’attività nei
confronti del pubblico e l’esercizio delle attività finanziarie previste dall’art. 106
d.lgs. 385/1993, che, a sua volta, subordina all’iscrizione nell’albo degli
intermediari finanziari

«l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma».

Il successivo comma 3

dell’art. 106 è una norma penale in bianco (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016,
dep. 2017, Kienesberger e altri, Rv. 269617), che rinvia a un decreto

profitto personale. La giurisprudenza citata dalla Corte distrettuale – laddove non

ministeriale l’individuazione del contenuto delle attività di concessione di
finanziamenti riservate agli iscritti all’albo e dei requisiti di pubblicità dell’attività.
Nel periodo lungo il quale è articolata la contestazione («fino al maggio
2011») si sono succeduti due decreti ministeriali.
Il d.m. 6 luglio 1994 che, all’art. 2, prevedeva, per quanto di interesse, che
«Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di
crediti» e che, all’art. 5, che «Le attività indicate negli articoli 2, 3 e 4 sono
esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con

Il d.m. 17 febbraio 2009, n. 29 – che ha abrogato il d.m. del 1994 rispettivamente all’art. 3 ed all’art. 9, ricomprende «la concessione di crediti»
nelle attività riservate, esattamente come già previsto nell’art. 2 citato, e
definisce le attività esercitate nei confronti del pubblico in termini identici all’art.
5 sopra riportato.
2.2. Venendo all’impostazione del ricorrente, in ordine al concetto di
“destinazione al pubblico” e a quello — come si è appena visto, connesso — di
“professionalità” ed alla ritenuta — nell’ottica dell’imputato — necessaria
economicità dell’attività finanziaria esercitata, va poi osservato quanto segue.
2.2.1. In ordine alle prime due caratteristiche, la giurisprudenza più recente
ha ritenuto che la fattispecie in discorso debba considerarsi reato di pericolo
presunto (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, cit.) e, di conseguenza, in ordine
alla diffusività dell’attività, è sì necessario che l’attività sia professionalmente
organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la
concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui, ma è ben
possibile, nel concreto, che essa sia destinata ad una cerchia ristretta di persone
(Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266164; Sez. 2, n.
41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257337; Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012,
Cardo, Rv. 253941). Addirittura, si è ritenuto che l’erogazione anche di un solo
finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt.
106 e 113 dello stesso d.lgs. — non essendo richiesta una stabile organizzazione
né una specifica professionalità — sia idonea ad integrare il reato (Sez. 2, n.
51744 del 13/12/2013, Torti e altri, Rv. 258119; Sez. 5, n. 2404 del
16/09/2009, dep. 2010, Sganga, Rv. 245832; Sez. 2, n. 29500 del 10/06/2009,
Rv. 244436, Russo e altra).
Venendo al caso concreto, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso,
l’attività non era affatto rivolta solo a qualche “amico” e non era stata svolta in
maniera occasionale, essendo plurimi i contributi dichiarativi dei soggetti
finanziati, richiamati e logicamente interpretati dalla Corte distrettuale, che
denotano l’esercizio sistematico di un’attività dotata di un sufficiente livello di

3

carattere di professionalità».

organizzazione e diffusività sì da rientrare nel novero delle attività riservate a
soggetti autorizzati.
2.2.2. Con riferimento al requisito dell’economicità, deve escludersi che la
mancata pattuizione di interessi — sottolineata dal ricorrente in relazione alla
posizione di alcuni dei soggetti finanziati — sia evenienza che avrebbe dovuto
indurre ad escludere la ricorrenza della fattispecie contestata.
A tal proposito, questa Corte, nella sentenza n. 18319 già più volte citata,
che a sua volta fonda su un’analisi ragionata dalla giurisprudenza di legittimità

escludere, in termini ampiamente argomentati, che alla nozione di
“professionalità” sia connaturata la natura lucrativa dell’attività («il carattere di
professionalità non implica il perseguimento di uno scopo di lucro, o,
quantomeno, di un obiettivo di economicità (pareggio tra costi e ricavi) [ ] Il
carattere della professionalità, al contrario, denota l’esercizio abituale, e non
occasionale, di una attività, e ad esso è estraneo il metodo lucrativo o economico
con cui venga svolta l’attività»).
Significativo in questo senso è anche il silenzio del legislatore sul punto,
laddove lo scopo di lucro, o, comunque, l’esercizio oneroso dell’attività
finanziaria, non sono richiesti da alcuna norma ai fini dell’obbligatorietà
dell’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari e la fattispecie penale — lo si
ripete, di pericolo presunto — è posta a tutela della funzione di controllo delle
attività finanziarie, che resta essenziale a prescindere dal carattere oneroso o
gratuito dell’attività.
3. Il secondo motivo di ricorso — quello concernente la prescrizione — è,
invece, fondato e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata (in esso restando assorbiti gli altri motivi di ricorso).
Sul punto va premesso che il capo di imputazione contiene la sola
indicazione dell’esercizio, da parte del ricorrente, dell’attività finanziaria
consistita nella concessione di prestiti e nell’anticipazione di contanti a fronte del
rilascio di assegni e cambiali, mentre non sono indicati i soggetti finanziati né
l’epoca dei singoli finanziamenti; la data del commesso reato — comune anche
alle fattispecie per cui vi è stata assoluzione perché apposta in calce all’insieme
delle contestazioni — è pure genericamente indicata con il sintagma «fino al
maggio 2011». A fronte di tale, generica, indicazione, la lettura della sentenza
impugnata offre solo parzialmente dei dati temporali di riferimento. In
particolare, quanto a Paolo Pedretti, la Corte di appello ha precisato che i
finanziamenti erano avvenuti negli anni 2004-2005, quanto a Elda Bonetti ed a
Giuseppe Conti Ruggiero li colloca genericamente dopo il 2004, mentre per i
restanti (Senatore, Comensoli, Contessi, Silini, Borserini e Bettinelli), la sentenza

4

anche relativa a reati diversi da quello oggi sub iudice, ha già avuto modo di

di appello non offre alcuna indicazione utile a contestualizzarli cronologicamente.
Ebbene, a prescindere dalla certa prescrizione del reato quanto alla posizione di
Pedretti, la situazione di incertezza concernente l’epoca dell’erogazione degli altri
finanziamenti impone una pronunzia liberatoria dal momento che, in mancanza
di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor

rei, deve prevalere l’impostazione più favorevole per l’imputato (Sez. 3, n. 8283
del 03/12/2009, dep. 2010, Ilacqua e altro, Rv. 246229; Sez. 2, n. 19472 del

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.
Così deciso il 17/04/2018.

24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA