Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21926 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21926 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AURIEMMA CARLO nato il 14/05/1956 a SIRIGNANO

avverso la sentenza del 17/04/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
l’avvocato ANDREOLI DARIO, insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede
l’applicazione dell’indulto.

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna del
predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio di motivazione.
Si evidenzia – in riferimento alla motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla

già nei motivi di gravame, aveva evidenziato che una parte del detto corrispettivo era stato
pagato attraverso l’accollo del mutuo esistente sugli immobili compravenduti e che, pertanto,
era necessario rinnovare la istruzione dibattimentale per accertare la predetta circostanza.
Sul punto si deduce l’insufficienza della risposta argomentativa fornita dalla Corte distrettuale
che, per giustificare il giudizio di penale responsabilità dell’imputato, aveva evidenziato che la
sparizione di ingenti somme percepite dalle compravendite immobiliari integrava comunque la
contestata distrazione la cui realizzazione non poteva essere esclusa anche da un parziale
accollo del mutuo insistente sugli immobili stessi.
Si osserva che, comunque, l’allegata circostanza di pagamento di almeno una parte del
corrispettivo delle compravendite immobiliare attraverso l’accollo del mutuo doveva essere
oggetto di scrutinio per lo meno per la valutazione di una minor distrazione contestabile
all’imputato ed ancora per la graduazione della pena inflitta.
Evidenzia inoltre la difesa che le operazioni di dilazione dei pagamenti dei crediti alle società
debitrice della fallita non potevano essere considerate come condotte dissipative perché si
giustificavano come le uniche condotte idonee a consentire un possibile recupero dei crediti,
operazioni che, comunque, si giustificavano come “infragruppo”, con la previsioni di vantaggi
compensativi anche per la società fallita.
1.2 Con un secondo motivo si articola vizio di motivazione in ordine alla determinazione della
pena, motivazione che non avrebbe comunque tenuto nella debita considerazione il pregiudizio
economico più contenuto stimabile rispetto alle distrazioni originariamente contestate in
ragione della considerazione dell’accollo del mutuo da parte degli acquirenti, nonché la natura
infragruppo delle ipotizzate condotte distrattive e dissipative e, comunque, l’atteggiamento
collaborativo assunto dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
In termini generali, va osservato come la parte ricorrente riproponga le medesime doglianze
già articolate nei motivi di gravame ed alle quali la Corte capitolina aveva fornito adeguata e
corretta risposta motivazionale, con la quale, peraltro, la difesa del ricorrente non si è
confrontata compiutamente.

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distrazione dei corrispettivi delle vendite di immobili siti in Torgiano e Ladispoli – che la difesa,

Già questa preliminare osservazione rende evidente la genetica inammissibilità del ricorso
introduttivo.
2.1 Venendo, comunque, ad esaminare partitamente i singoli motivi di censura, occorre
evidenziare che già la prima doglianza si presenta come manifestamente infondata.
2.1.1 Orbene, la motivazione resa dalla Corte distrettuale in punto di ricostruzione del profilo
della distrazione relativa alla spoliazione dalle casse sociali dei corrispettivi della
compravendita degli immobili sopra ricordati in premessa è del tutto corretta e condivisibile,

delle vendite, l’ulteriore questione allegata dalla difesa del pagamento di una parte del prezzo
da parte degli acquirenti tramite l’accollo del mutuo ipotecario che insisteva sugli immobili
assume scarsa rilevanza probatoria e decisoria. Ed invero, non può essere trascurato che, per
un verso, l’oggetto della condotta distrattiva era proprio il corrispettivo che doveva già
considerarsi calcolato al netto dell’eventuale accollo e che, per altro verso, l’accollo – per
stessa ammissione della difesa – risguardava solo una parte del corrispettivo delle
compravendite immobiliari, di talché non poteva certo essere negata la consumazione della
condotta distrattiva almeno per questa parte del prezzo non “coperta” dell’accollo stesso.
2.1.2 Ma anche la doglianza sollevata in riferimento alla condotta dissipativa contestata per le
dilazioni di pagamento è reiterativa delle censure mosse in sede di gravame in relazione alle
quali la Corte di merito aveva fornito, anche in tal caso, ampia e condivisibile risposta
argomentativa.
Sul punto risultava irragionevole ed ingiustificata – spiega correttamente il giudice ricorso – la
dilazione di pagamento concessa proprio a società facenti capo alla persona
dell’amministratore della società fallita, con ciò rendendo evidente – si aggiunga – la volontà
dell’imputato di svuotare economicamente e patrimonialmente la società avviata al fallimento a
tutto vantaggio delle altre società del “gruppo” beneficiarie delle menzionate dilazioni.
2.1.2.1 La ulteriore allegazioni sulla esistenza, comunque, di vantaggi compensativi in favore
della società fallita in relazione alla predetta condotta dissipativa è del tutto generica e,
dunque, già sotto tale preliminare profilo, inammissibile perché non spiega quale vantaggio

atteso che, a fronte di una contestazione che incentra la condotta distrattiva sui corrispettivi

sarebbe disceso dalle concesse dilazioni di pagamento in favore della fallita.
Sul punto, è insegnamento di questa Corte quello secondo cui – in tema di bancarotta
fraudolenta patrimoniale – la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere
esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente
negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali ( cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 269702 ; si legga
anche Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 21/02/2013 Ud. (dep. 09/05/2013 ) Rv. 255646 ).
3. Deve inoltre precisarsi che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (
Cass. Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000 ; Cass. n. 18641/2004 ). In buona sostanza, si è ritenuto
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che, trattandosi di un atto di parte meramente apparente e come tale improduttivo di effetti,
esso è inidoneo a determinare l’accesso all’ulteriore stato e grado del processo, non
determinando la costituzione di un valido rapporto processuale e ciò comportando che non
scatta l’obbligo, previsto dall’art. 609 comma 2 cod. proc. pen., di decidere sulle questioni
rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, tra le quali rientra la prescrizione.
3.1 Pertanto la dichiarata inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata relativamente al capo a della imputazione

4. Da ultimo, va rilevata anche l’inammissibilità della richiesta di applicazione dell’indulto
avanzata dal difensore per la prima volta in udienza in Cassazione.
4.1 Sul punto giova ricordare che l’applicazione dell’indulto può essere proposta nel giudizio di
legittimità soltanto nel caso in cui il giudice dì merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto
negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non invece, quando
abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice
dell’esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito,
l’applicazione dell’indulto, la questione non è deducibile in cassazione ( cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 11851 del 18/02/2004 Ud. (dep. 11/03/2004)

Rv. 228634

Sez. 4, Sentenza n. 7944 del 27/06/2013 Ud. (dep. 19/02/2014 ) Rv. 259312 ).
5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2018

per il quale il termine di prescrizione deve essere fissato al 17 luglio 2014.

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