Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21923 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21923 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGO DANIEL N. IL 29/01/1991
FRANCESCONI CLAUDIO N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 10912/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

(ih

Data Udienza: 26/02/2014

RG.27982_2013

Il Collegio,
letto i ricorsi proposti da FRANCESCONI CLAUDIO e LONGO DANIEL
personalmente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del
28/3/2013 che li condannava per violazioni della legge droga e, il solo Longo,
per i reati di resistenza a pu e lesioni;
rilevato che con tali ricorsi si deduce vizi di motivazione per varie ragioni di
inadeguata valutazione del materiale probatorio;
osserva:
I ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sui punti in fatto riproposti dai ricorsi, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi sono diversi
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di quello della somma di € 1000,00 in favore della
Cassa delle mende.
Ri
il ‘ febbraio 2014

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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