Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21923 del 03/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21923 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile SPIRITOSI SAMANTHA nata il 25/08/1987 a CITTA’ DI
CASTELLO
nel procedimento a carico di:
ESPOSITO GIOVANNA nato il 17/10/1956 a TORRE ANNUNZIATA
GIORGIO ANDREA nato il 20/12/1959 a TORRE ANNUNZIATA
avverso la sentenza del 16/11/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA
LORI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione
udito il difensore, avv. MARCO LEPRI, in sostituzione dell’avv.MASSIMO BRAZZI,
del Foro di Perugia, per la parte civile, che conclude per l’accoglimento del
ricorso; in subordine chiede che, in caso di annullamento, rimangano ferme le
statuizioni civili; infine deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 03/04/2018

1. Il Tribunale di Perugia con sentenza del 16/11/2016, in riforma della
sentenza del Giudice di Pace di Città di Castello del 7/7/2015, appellata dagli
imputati e dalla parte civile, ha assolto Giovanna Esposito dal reato di ingiuria in
danno di Samantha Spiritosi perché il fatto non era più previsto dalla legge come
reato, nonché Andrea Giorgio dal reato di cui all’art.582 cod.pen. in danno di
Samantha Spiritosi, per averla colpita con calci e pugni in tutto il corpo,
cagionandole lesioni guaribili in dodici giorni, perché estinto per intervenuta
prescrizione, e ha revocato le statuizioni civili di condanna nei confronti di

ciascuno degli imputati in C 5.000,00=, condannando la parte civile al
pagamento delle spese del grado del giudizio.

2. Ha proposto ricorso l’avv.Massimo Brazzi, difensore di fiducia della parte
civile Samantha Spiritosi, munito di procura speciale, svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

c),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta, in tema di deposito tardivo dell’atto di
appello, inosservanza o erronea applicazione di norme processuali in relazione
agli artt. 591, comma 1, lett. c), 585, comma 1, lett.b), e 32 d.lgs.274/2000, e
falsa applicazione dell’art.2 d.lgs.274/2000, in relazione all’art.544, comma 3,
cod.proc.pen. e 585, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.
Il Tribunale aveva ritenuto che in forza del richiamo generale contenuto
nell’art.2 del d.lgs.274/2000 il Giudice di Pace potesse assegnarsi un termine
superiore a quello di cui all’art.32 dello stesso decreto per il deposito delle
motivazioni della sentenza, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui
agli artt.544 e 585 cod.proc.pen.
E’ stato così ritenuto tempestivo l’appello depositato dalla difesa degli
imputati oltre il 30° giorno dalla comunicazione degli avvisi di deposito della
sentenza (ricevuti il 28/8/2015), ossia il 43 0 giorno.
Il Tribunale si era rifatto a un precedente del tutto isolato nella
giurisprudenza della Suprema Corte, che invece era ferma nel ritenere che il
Giudice di pace non possa assegnarsi un termine superiore a quello previsto
dall’art.32 e che il deposito della sentenza oltre i 15 giorni debba considerarsi
fuori termine con la conseguenza che il termine per impugnare è quello di giorni
trenta dalla comunicazione dell’avviso di deposito ai sensi degli artt.548, comma
2, e 585, comma 1, lett.b), e comma 2 cod.proc.pen.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) e

c),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 157 cod.pen. d.lgs.7/2016 e 2 cod.pen. in relazione alla

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entrambi gli imputati al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa per

violazione degli artt.591, comma 2, e 648 comma 2, cod.proc.pen. e violazione
dell’art.185 cod.pen.
La tardività degli appelli comportava ai fini civilistici la formazione del
giudicato e la parte civile aveva interesse a impugnare la sentenza e a veder
riconoscere la formazione della cosa giudicata sull’accertamento della
responsabilità degli imputati e sulla liquidazione del danno quanto alla posizione
di Giovanna Esposito.
Quanto alla dichiarazione della prescrizione per il reato attribuito al Giorgio,

contestata in forma generica e poi specificata nelle udienze successive, era
idonea a determinare l’aumento dei 2/3 dei termini prescrizionali, ai sensi del
combinato disposto degli artt.161, comma 4 e 99, comma 4 cod.pen.
(complessivamente anni 10, non decorsi neppure alla data di deposito delle
motivazioni).
2.3. Con il terzo motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. c)

ed e),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione dell’art.125 cod.proc.pen. in
relazione all’art.177 cod.proc.pen. e omessa motivazione in ordine alla errata
quantificazione del danno.
Il Giudice conseguentemente aveva omesso di motivare in ordine all’appello
della parte civile, limitatamente al capo di imputazione relativo ad Andrea
Giorgio sul profilo della quantificazione dei danni, ingiustificatamente ristretti al
danno morale in presenza certa di un danno biologico, e della liquidazione della
provvisionale, laddove anche prudenzialmente non poteva essere apprezzato
un danno inferiore a C 15.000,00=, almeno in considerazione della frattura delle
ossa nasali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la parte civile ricorrente deduce error in procedendo
in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c), 585, comma 1, lett.b) e 32
d.lgs.274/2000, per il deposito tardivo dell’atto di appello e falsa applicazione
dell’art.2 d.lgs.274/2000 in relazione all’art.544, comma 3, cod.proc.pen. e 585,
comma 1, lett.c), cod.proc.pen.
1.1. Il Tribunale

aveva

ritenuto tempestivo ed ammissibile l’appello

proposto dagli imputati, sostenendo che in forza del richiamo generale contenuto
nell’art.2 del d.lgs.274/2000 il Giudice di Pace potesse assegnarsi un termine
superiore a quello di cui all’art.32 dello stesso decreto per il deposito delle
motivazioni della sentenza, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui
agli artt.544 e 585 cod.proc.pen.; in forza di questo ragionamento, contrastante

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era stato falsamente applicato l’art.157 cod.pen. poiché la recidiva, inizialmente

con la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha ritenuto tempestivo l’appello
depositato dalla difesa degli imputati il 43° giorno successivo alla comunicazione
degli avvisi di deposito della sentenza (ricevuti il 28/8/2015), ossia dopo il
decorso del 30° giorno.
Al contrario, il Giudice di pace non poteva assegnarsi un termine superiore
quello previsto dall’art.32 d.lgs. 274/2000 e il deposito della sentenza avvenuto
oltre i 15 giorni doveva considerarsi fuori termine con la conseguenza che il
termine per impugnare era quello di giorni trenta dalla comunicazione

e comma 2, cod.proc.pen.
1.2. La sentenza del Giudice di Pace è stata emessa all’udienza del
7/5/2015; il Giudice si era auto-assegnato termine di giorni 90 per il deposito
delle motivazioni, che aveva in concreto eseguito il 10/8/2015, ossia il 95°
giorno.
L’appello nell’interesse degli imputati è stato depositato il 13/10/2015, ossia
il 43° giorno successivo a quello di notifica degli avvisi di deposito agli imputati e
al loro difensore (28/8/2015).
1.3. Questa Corte (anche ben prima della data della decisione impugnata)
ha ripetutamente affermato che la previsione di cui all’art. 32, D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274 – per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione
entro 15 giorni, qualora non la detti a verbale – implica che quest’ultimo non
possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal
predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all’art. 544 cod. proc.
pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 2 dello stesso
decreto legislativo, che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei
procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente
stabilito. In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace
oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito
avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza
che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti,
per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all’emissione della
sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della
sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione
dell’avviso di deposito ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

(ex

plurimis: Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608; Sez. 5, n. 26751
del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015 – dep.
2016, Longo, Rv. 266075; Sez. 5, n. 1116 del 08/10/2015 – dep. 2016, Gallo,
Rv. 266095; Sez. 5, n. 46816 del 29/09/2015, pc in proc. Gamba, Rv. 265688;
Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, Barbolini Cionini, Rv. 264925; Sez. 5, n.

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dell’avviso di deposito ai sensi degli artt.548, comma 2, e 585, comma 1, lett.b),

50118 del 24/06/2015, Vinai, Rv. 265672; Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015,
Franchi, Rv. 262755; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963).
Nella fattispecie, pertanto, il deposito è comunque avvenuto fuori dallo
stesso termine illegittimamente assegnato.
Ai sensi dell’art.585, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.

il termine per

impugnare era di trenta giorni, che decorrevano, ex art.585, comma 2, lett.c),
dalla notificazione dell’avviso di deposito.
L’appello degli imputati era quindi inammissibile per intempestività

ex

all’art.585 cod.proc.pen.
1.4. L’impugnazione della parte civile rileva, ovviamente, ai soli effetti civili,
alla stregua del limite generale frapposto al suo potere di impugnazione
dall’art.576 cod.proc.pen. che lascia intonsi gli effetti penali.
L’inammissibilità per intempestività, così accertata, dell’appello comporta il
passaggio in giudicato delle statuizioni civili della sentenza di primo grado,
quanto al Giorgio, senza che possa venire in rilievo la dichiarata estinzione del
reato per prescrizione, in difetto di valida costituzione del rapporto processuale
di secondo grado; rimangono salvi, come si è detto, i soli effetti penalid-ella
pronuncia impugnata.
1.5. Il dubbio di un diverso approdo sorge invece quanto all’appello tardivo
dispiegato dall’imputata Esposito, laddove il disposto proscioglimento era stato
determinato dalla sopravvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria
conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. 15/1/2016 n.7 e alla relativa

aboliti°

criminis.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in caso di sentenza di condanna
relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai
sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’ impugnazione, nel
dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare
anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il
diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento
del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile; invece il
giudice dell’esecuzione revoca il provvedimento perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono
gli interessi civili, atteso che il venir meno della condanna non può incidere sulla
cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili della sentenza. (Sez. U, n.
46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267884-267885).
Le statuizioni civili sono travolte dall’aboliti° criminis

anche in caso di

impugnazione inammissibile, alla luce di un ormai consolidato orientamento di
questa Corte, ispirato a ragioni di economia processuale, che ha ripetutamente

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art.591, comma 1, lett. c), in relazione alla violazione del termine di cui

affermato che il giudice dell’impugnazione deve rilevare la

aboliti° criminis,

sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile
ed indipendentemente dall’oggetto dell’impugnazione, atteso il principio della
ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di
inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase
esecutiva (Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e altri, Rv. 267751;Sez.
2, n. 20206 del 27/04/2016, P.C. in proc. Were, Rv. 266680; Sez. 5, n. 39767
del 27/09/2002, Buscemi, Rv. 225702).
però

non

è

sostenibile allorché

la

causa

dell’inammissibilità dell’impugnazione è la sua intempestività; è stato infatti
condivisibilnnente osservato che la sopravvenuta

aboliti° criminis non è

rilevabile d’ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori
termine, in quanto l’intempestività dell’impugnazione non consente la valida
instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale
della sentenza ai sensi dell’art.648, comma, cod.proc.pen., e che l’unico rimedio
esperibile in tal caso é il ricorso al giudice dell’esecuzione

ex art.673

cod.proc.pen., competente a provvedere ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod.pen.
(Sez. 5, n. 27820 del 19/04/2017, Ciarla, Rv. 270453).
Tale pronuncia ripercorre la giurisprudenza delle Sezioni Unite (a partire
dalle sentenze n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903, passando
attraverso le pronunce, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266, n. 33542
del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531 e n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv.
231164), che ha focalizzato i limiti del giudizio di cassazione e la natura delle
diverse cause di inammissibilità, sino a pervenire alle ultime pronunce rilevanti
sul tema, che ne hanno definitivamente configurato i contorni di operatività (Sez.
U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207, in tema di inammissibilità e
giudicato sostanziale rispetto a fenomeni di incostituzionalità di norme incidenti
sul trattamento sanzionatorio; Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv.
265111,in tema di inammissibilità e successione di leggi più favorevoli quanto al
trattamento sanzionatorio e, soprattutto, Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015,
Butera, Rv. 265106, in tema di inammissibilità e illegalità ab origine della pena).
Alla luce dei più recenti arresti deve ritenersi che la barriera
dell’inammissibilità del ricorso possa essere superata se vi è necessità di rilevare,
anche d’ufficio, l’abolizione di un reato o la dichiarazione di incostituzionalità di
una norma incriminatrice, o anche l’illegalità della pena o un trattamento
sanzionatorio più favorevole e successivo, in ogni caso tranne che nell’ipotesi in
cui l’inammissibilità derivi da tardività del ricorso.
Il graduale sviluppo del percorso giurisprudenziale, partito dal superamento
della distinzione classica tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute,

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Tale orientamento

delinea la causa di inammissibilità come categoria unitaria,

e ha

progressivamente recuperato spazi di giudizio anche in caso di impugnazione
inammissibile, arrestandosi però solo di fronte al limite insuperabile per il
sindacato di legittimità, individuabile nel ricorso inammissibile in quanto tardivo
perché proposto fuori termine, ipotesi non a caso direttamente e diversamente
considerata dall’art. 648, comma 2, cod.proc.pen., in tema di irrevocabilità delle
pronunce giurisdizionali.
Nella pronuncia Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106

infatti ricordato che in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata dell’art.
648, comma 2, e dell’art. 591, comma 2, si desume che la presentazione di
un’impugnazione tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza,
sicché l’illegalità della pena non è rilevabile d’ufficio in presenza di un ricorso
inammissibile perché presentato fuori termine. Nello stesso ordine di idee
procede anche la pronuncia Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,
Rv. 266818-21, evidenziando che i soli due casi, risultanti dall’analisi congiunta
dell’art. 648 e dell’art. 591 cod.proc.pen., nei quali il giudicato sostanziale si
trasforma in giudicato formale automaticamente, sono quelli della tardività del
ricorso e della impugnazione di sentenza inoppugnabile, ribadendo che il
giudicato sostanziale, in ogni altro caso, è categoria «sganciata» dalla
disposizione di cui all’art. 648 cod.proc. pen.
Qualora vi sia stato un ricorso tardivo, infatti, il giudicato formale non si
realizza non appena dichiarata l’inammissibilità, ma preesiste ad essa e coincide
con il primo momento da cui deve ritenersi decorso il termine per impugnare la
pronuncia, tanto che le Sezioni Unite nella sentenza Butera precisano come sia
compito del pubblico ministero eseguire la sentenza anche prima della pronuncia
dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione.
Peraltro,

l’aboliti° criminis,

pur non rilevabile in sede di legittimità

nell’ipotesi di ricorso tardivo, poiché in tal caso non vi è stata valida
instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale
della sentenza, determina comunque la revoca della sentenza di condanna da
parte del giudice dell’esecuzione ex art. 673 c.p.p., rimanendo, dunque, la fase
esecutiva quella propria in cui far valere le ragioni di cui all’art. 2 cod.pen.,
comma 2.
Ovviamente in tale sede esecutiva non è certamente possibile aggredire le
statuizioni emesse in sede penale sull’azione civile, tempestivamente e
legittimamente esercitata,

ratione temporis,

nel processo penale, come

ribadisce espressamente la citata sentenza Schirru n. 46688 del 29/09/2016.

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(emessa nel caso di inammissibilità e illegalità ab origine della pena), è stato

Diversamente opinando, si finirebbe paradossalmente con il legittimare
anche impugnazioni postume, in elusione del giudicato, senza alcun limite
temporale, finalizzate a travolgere le statuizioni civili.
In conclusione, il giudice dell’impugnazione non può rilevare la
sopravvenuta

aboliti° criminis

nell’ipotesi di inammissibilità per tardività,

essendosi in tal caso già formato il giudicato formale ai sensi dell’art. 648.,
comma 2, cod.proc.pen.
Ne consegue che anche con riferimento al reato di ingiuria addebitato

essa proposto consegue, beninteso ai soli effetti civili, l’annullamento della
sentenza di secondo grado nella parte in cui ha revocato le statuizioni civili a
favore della parte civile, ormai passate in giudicato.

2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta

violazione dell’art.125

cod.proc.pen. in relazione all’art.177 cod.proc.pen. e omessa motivazione in
ordine alla errata quantificazione del danno.
Il Giudice, conseguentemente

alle proprie determinazioni circa

l’ammissibilità degli appelli degli imputati, aveva omesso di motivare in ordine
all’appello della parte civile, limitatamente al capo di imputazione relativo ad
Andrea Giorgio e relativamente al profilo della quantificazione dei danni,
ingiustificatamente limitati, secondo l’appellante, al danno morale in presenza
certa di un danno biologico, e al profilo della liquidazione della provvisionale,
laddove anche prudenzialmente non poteva essere apprezzato un danno
inferiore a € 15.000,00=, almeno in considerazione della frattura delle ossa
nasali.
3.1. L’appello della parte civile, diversamente da quello degli imputati, era
tempestivo perché era stato proposto il 29/9/2015, a fronte della notificazione
eseguita il 1/9/2015 dell’avviso di deposito, e quindi nei trenta giorni, mentre il
Tribunale indica erroneamente la data del 7/10/2015, che è invece il giorno in
cui l’atto è stato ricevuto dal Tribunale di Perugia, in seguito alla trasmissione
dell’appello da parte dell’Ufficio del Giudice di Pace che lo aveva ricevuto.
3.2. Il Tribunale ha omesso di esaminare l’appello della parte civile in
punto quantificazione dei danni liquidati a carico dell’imputato Giorgio, avendo
revocato le statuizioni civilistiche sull’erroneo presupposto della tempestività
dell’appello e della prescrizione del reato prima della pronuncia di primo grado
(con valutazione contestata dalla parte civile ricorrente e comunque ora
assorbita).

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all’imputata Esposito, all’accertata inammissibilità per tardività dell’appello da

Sul punto quindi l’annullamento va disposto con rinvio al Giudice civile
competente per valore in appello per l’esame dell’appello della parte civile agli
effetti civili.

4. Le determinazioni in ordine alle spese debbono essere rimesse al giudice
civile.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili, quanto al
reato di ingiuria; annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, relativamente
al reato di lesioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello.

Così deciso il 3 aprile 2018

P.Q.M.

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