Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21922 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21922 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VACCARO RAFFAELE N. IL 29/10/1970
avverso la sentenza n. 9069/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/02/2014

RG.27967_2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da VACCARO RAFFAELE personalmente avverso la
sentenza del Tribunale di Napoli del 27/5/2013 che gli applicava la pena su
richiesta per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cp;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione della sentenza;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti
di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può
pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129,
comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
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