Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21921 del 03/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21921 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANZONIERI DONATELLO nato il 09/05/1975 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA
LORI, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore, avv. FRANCESCO CALABRESE, del Foro di Reggio Calabria,
che si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 9/12/2016, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16/3/2015,
appellata dall’imputato Donatello Canzonieri, qualificato il fatto ai sensi
dell’art.416

bis, commi 1,4,5 cod.pen., esclusa quindi l’aggravante del ruolo

associativo apicale e riconosciuta la continuazione fra il delitto a giudizio e quello
accertato dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell’11/1/2012,
ha rideterminato la pena in anni tredici di reclusione per entrambi i reati.

Data Udienza: 03/04/2018

L’imputato Donatello Canzonieri era accusato di associazione a delinquere di
tipo mafioso per la partecipazione alla associazione «’ndrangheta», operante
nella provincia di Reggio Calabria, in territorio nazionale e all’estero, con il ruolo
di organizzatore, con il fondamentale compito di sovraintendere per conto della
cosca Tegano alle attività criminali consumate nel quartiere Santa Caterina di
Reggio Calabria, con particolare riguardo alla riscossione di somme di denaro a
titolo di tangente, operando in dipendenza e in collaborazione con Carmelo
Murina, e i fratelli Michele e Roberto Franco. Il tutto dal 6/1/2001 al 22/3/2011.

reato ascritto, esclusa l’aggravante di cui al comma 6 dell’art.416 bis cod.pen., e
lo aveva pertanto condannato alla pena di anni quindici di reclusione,
dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente per
la durata della pena e ordinando nei suoi confronti la libertà vigilata per anni
tre.

2. Ha proposto ricorso l’avv.Francesco Calabrese, difensore di fiducia
dell’imputato, svolgendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. b), c), e)

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 500, comma 4, 195,
commi 1 e 3 e 210, comma 6, cod.proc.pen., con riferimento all’acquisizione
delle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore Giuseppe Morabito.
2.1.1. In primo luogo, diversamente da quanto affermato, il collegamento
probatorio era tutt’altro che «mero», ricorrendo i presupposti di cui all’art.371,
comma 2, lett.b), e 210, comma 6, cod.proc.pen. Poiché la posizione del
Morabito rientrava a pieno titolo nell’art.210, comma 6, questi aveva certamente
la facoltà di non rispondere e pertanto non era stato corretto renderlo edotto
dell’obbligo di testimoniare.
2.1.2. Quanto riferito dal Villani circa le attività di subornazione del Morabito
era il portato delle dichiarazioni del Lo Giudice; pertanto costui, agevolmente
reperibile perché carcerato, doveva essere sentito quale teste diretto, come
richiesto dalla difesa, ai sensi dell’art.195, commi 1 e 3 , cod.proc.pen.
Non vi era prova di una effettiva subornazione, poiché non si conosceva
quali fondi fossero stati utilizzati per avviare l’attività commerciale della moglie
del Morabito e non vi era prova che tali risorse provenissero da Antonino Lo
Giudice e Carmelo Murina, circostanza questa dichiarata de relato solo da Villani
sulla base di informazioni provenienti dal Lo Giudice, che la Corte non aveva
voluto sentire.
Non vi erano quindi i presupposti per ritenere che il Morabito fosse stato
«avvicinato» nel senso di cui all’art.500, comma 4, cod.proc.pen.

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Il Tribunale in primo grado aveva ritenuto il Canzonieri responsabile del

2.1.3. Era stato poi ignorato il decisivo rilievo mosso dalla difesa alle pagine
3 e 4 dei motivi di appello, laddove era stato fatto riferimento alle contestazioni
mosse in data 12/12/2012 circa diverse dichiarazioni rilasciate dal Villani in
data 22/3/2011, alle quali il predetto collaboratore non aveva saputo rispondere.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b),c) ed e)
cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt.192
cod.proc.pen. e 416 bis cod.pen., nonché 546, lett. e), cod.proc.pen., con
riferimento alla valorizzazione del materiale probatorio utilizzato per sostenere la

La Corte territoriale, nell’indicare le fonti di prova (sentenze passate in
giudicato, processo Agathos, dichiarazioni di collaboratori di giustizia) non aveva
indicato alcuna condotta o alcun fatto specifico attribuibile al Canzonieri; ciò
concretava errore di diritto, poiché si risolveva nel demandare ai collaboratori la
valutazione giuridica dei fatti a loro noti e da loro riferiti; tale impostazione era
tanto più da escludere nel caso concreto poiché le valutazioni dei collaboratori
circa il ruolo verticistico rivestito dal Canzonieri erano state ribaltate dalla Corte
di appello.
L’adozione del corretto criterio dinamico-funzionale, alla luce dei principi
risalenti alla sentenza «Mannino», esigeva la dimostrazione di condotte
specifiche, da relazionare al sodalizio in termini dinamici e funzionali.
Era del tutto inaccettabile l’abbassamento della soglia probatoria che aveva
portato il Giudice ad affermazioni meramente apodittiche e incongrue, prive di
idonea concretezza.
2.3. Con il terzo motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. b) ed

e),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione dell’art.81, comma 1, cod.pen. in
relazione agli artt.416 bis e 629 cod.pen.
La Corte aveva individuato il reato più grave con riferimento a quello per cui
era stata inflitta la pena più grave, ai sensi dell’art.187 disp.att. cod.proc.pen.,
richiamando la pronuncia n.25939 del 2013 delle Sezioni Unite, omettendo però
il necessario riferimento al testo completo della norma codicistica e alla
conseguente validità della regola solo per il giudice dell’esecuzione, esulante
dalla fattispecie ove la richiesta non era stata avanzata ai sensi dell’art.671
cod.proc.pen.
Il confronto doveva essere eseguito fra pene astratte e il reato più grave
doveva essere quello estorsivo aggravato dall’art.7 legge 203/1991.
2.4. Con il quarto

motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. b),

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione degli artt.62 bis e 133 cod.pen.
in punto diniego delle attenuanti generiche, motivato esclusivamente sulla
base dei precedenti penali desunti dal casellario giudiziario.

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configurazione del reato associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 500,
comma 4, 195, commi 1 e 3, e 210, comma 6, cod.proc.pen., con riferimento
all’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini preliminari dal
collaboratore Giuseppe Morabito ed acquisite ai sensi dell’art.500, comma 4,
cod.proc.pen.

requisito della decisività poiché la partecipazione del Canzonieri alla cosca
Tegano è stata fondata dalla Corte territoriale solo parzialmente sulle
dichiarazioni del Morabito, ma
dichiarativi di

anche, e soprattutto su plurimi contributi

altri collaboratori (Antonino Fiume, Roberto Moio, Consolato

Villani, Antonino Lo Giudice, Carlo Mesiano), diffusamente riportati e valorizzati
nella pronuncia impugnata, e sulla sentenza della stessa Corte di appello reggina
dell’11/1/2012, relativa all’estorsione aggravata commessa in danno dei titolari
della pasticceria Malavenda; sicché la censura non appare dotata della capacità
di scardinare in modo determinante l’apparato logico della motivazione della
sentenza impugnata, superando la necessaria prova di resistenza, neppur
argomentata e tanto più necessaria visto che la Corte distrettuale aveva
esplicitamente affermato, a pagina 22, la piena autosufficienza delle
dichiarazioni di Villani e Moio ai fini dell’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato per il reato associativo.
1.2. Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva erroneamente
qualificato il Morabito come testimone assistito ex art.197 bis cod.proc.pen.,
obbligato quindi a deporre, in ragione dell’esistenza di un collegamento
meramente probatorio fra i delitti per i quali si era proceduto a suo carico (con la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 3/10/2012) e il delitto
contestato a Canzonieri.
Al contrario, osserva il ricorrente, il collegamento probatorio era tutt’altro
che «mero», poiché ricorrevano i presupposti di cui all’art.371, comma 2, lett.b),
e 210, comma 6, cod.proc.pen.
Poiché la posizione

del Morabito rientrava a pieno titolo nell’art.210,

comma 6, questi aveva certamente la facoltà di non rispondere e pertanto non
era stato corretto renderlo edotto dell’obbligo di testimoniare.
1.3. Il motivo difetta dell’indispensabile requisito dell’autosufficienza; se è
pur vero che la Corte di Cassazione, investita della deduzione di un error in
procedendo, è giudice anche del fatto processuale, suscettibile, di per sé, di
verifica officiosa, non è men vero che il presupposto di fatto della doglianza

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1.1. In linea preliminare, la Corte rileva che la censura appare carente del

attiene alle imputazioni mosse al Morabito nel procedimento asseritamente
connesso e non solo collegato in via probatoria, il cui tenore non è stato né
dimostrato, né, anche solo sommariamente, indicato dalla parte ricorrente e che
non risulta espressamente dalla sentenza impugnata.
1.4. In secondo luogo, il diverso regime applicabile

ex art.210, comma 6,

cod.proc.pen. agli imputati di reato collegato ex art.371, comma 2, lett. b), e la
facoltà di non rispondere, presuppone che nei loro confronti non sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile (di proscioglimento, di condanna o di

deposizione alla sfera della sua responsabilità personale; altrimenti siffatti
soggetti possono assumere il ruolo di testimone assistito

ex

art.197 bis

cod.proc.pen.
Il ricorrente non allega che la sentenza del 3/10/2012 del Giudice per le
indagini preliminari di Reggio Calabria (citata in sentenza impugnata,pag.14) nei
confronti di Giuseppe Morabito non fosse divenuta irrevocabile e tantomeno che
la deposizione del Morabito attenesse a fatti per i quali era stata pronunciata
sentenza di condanna nei suoi confronti, avendo il Morabito negato la propria
responsabilità o rifiutato qualsiasi dichiarazione o comunque a fatti attinenti la
sua responsabilità penale (art.197 bis, comma 4, cod.proc.pen.).
Pertanto, anche sotto questo concorrente profilo, la censura difetta di
pertinenza, specificità estrinseca e autosufficienza.
1.5. Il ricorrente sostiene poi che le dichiarazioni riferite dal Villani circa le
attività di subornazione del Morabito erano il portato delle dichiarazioni del Lo
Giudice; pertanto costui, agevolmente reperibile perché carcerato, doveva essere
sentito quale teste diretto, come richiesto dalla difesa, ai sensi dell’art.195,
comma 1 e 3, cod.proc.pen.
1.6. La Corte, osserva,

ad abundantiam

rispetto alle precedenti

considerazioni, di per sé dirimenti, che la Corte di appello reggina ha ritenuto
che lo standard probatorio conformato dall’art.500, comma 5, cod.proc.pen. in
tema di presupposti per l’acquisizione delle dichiarazioni rese fuori dal
contraddittorio del teste, sottoposto a violenza, minaccia o offerta di denaro o
utilità, fosse diverso – e meno severo – rispetto a quello ordinario in tema di
giudizio di colpevolezza, dovendo il giudice decidere senza ritardo, svolgendo gli
accertamenti ritenuti necessari, alla ricerca di elementi concreti che dimostrino le
pressioni o la subornazione indebite.
La Corte territoriale si è così puntualmente conformata alla giurisprudenza di
questa Corte, ferma nel ritenere il carattere informale e delibativo della
valutazione ex art.500, comma 5.

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applicazione concordata della pena), salvo il limite dell’attinenza della

Ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in
precedenza rese dal teste, ai sensi dell’art. 500, comma 5, cod. proc. pen., gli
elementi concreti per ritenere sussistente la sua intimidazione, anche attraverso
minacce rivolte a persone a lui vicine, ben possono essere desunti dalle
dichiarazioni predibattimentali di queste ultime, non richiedendosi, in tale fase,
caratterizzata dall’assenza di formalità, che siano osservate le regole del
contraddittorio (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Dinardi, Rv. 270530); ed
inoltre gli «elementi concreti» sulla base dei quali può ritenersi che il

deponga, ovvero deponga il falso, devono consistere, secondo parametri correnti
di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o
dell’intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e
significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto
esclusivo della volontà di ritorsione contro lo Stato a causa della revoca del
programma di protezione a seguito di comportamenti penalmente rilevanti
successivamente tenuti dal soggetto (Sez. 2, n. 13550 del 17/02/2017, Bonna,
Rv. 269566; Sez. 1, n. 9646 del 19/10/2016 – dep. 2017, Marzano e altri, Rv.
269272; Sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016, P.G. in proc. Kosteva e altro, Rv.
267039).
La Corte distrettuale ha dato rilievo, oltre all’attendibilità e credibilità del
teste Consolato Villani, agli accertamenti di polizia giudiziaria che avevano
consentito di verificare che Rosa Romeo, moglie di Giuseppe Morabito, era stata
effettivamente titolare di un bar nella zona di San Brunello e che la stessa non
aveva fruito di mutui e prestiti da banche o istituti finanziari e non ha mancato
di sottolineare (pag.16) che il Villani era stato presente ad alcuni incontri fra i
protagonisti della vicenda di cui pertanto aveva maturato conoscenza anche
diretta, e non solo attraverso il tramite di Lo Giudice.
1.6. Il ricorrente osserva che non vi era prova di una effettiva subornazione,
poiché non si conosceva quali fondi fossero stati utilizzati per avviare l’attività
commerciale della moglie del Morabito; inoltre che tali risorse provenissero da
Antonino lo Giudice e Carmelo Murina era cosa dichiarata de relato

solo da

Villani sulla base di informazioni provenienti dal Lo Giudice che la Corte non
aveva voluto sentire. Non vi erano quindi i presupposti per ritenere che il
Morabito fosse stato «avvicinato» nel senso di cui all’art.500, comma 4,
cod.proc.pen.
Valgono al proposito le precedenti considerazioni: gli elementi valorizzati
dalla Corte territoriale erano sufficientemente concreti, se correlati all’obiettiva
sussistenza di una evidente retromarcia del collaboratore, ai fini della delibazione
prevista dalla norma processuale applicata, che attiene semplicemente

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collaboratore di giustizia sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non

all’utilizzabilità processuale di dichiarazioni antecedenti del collaboratore non
sottoposte al contraddittorio e non già la responsabilità penale per le condotte
che hanno influenzato la rivisitazione delle dichiarazioni in un primo momento
rese.
1.7. Il ricorrente si duole infine del fatto che la Corte reggina aveva
ignorato il decisivo rilievo mosso dalla difesa, alle pagine 3 e 4 dei motivi di
appello, laddove era stato fatto riferimento alle contestazioni mosse al Villani
dall’avv.D’Ascola in data 12/12/2013 circa diverse dichiarazioni a lui in

aveva saputo rispondere.
Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Il ricorrente non indica né il tenore delle dichiarazioni del Villani
ipoteticamente inficiate da incoerenza, né tantomeno quelle da lui in precedenza
rese e richiamate dall’avv.D’Ascola a supporto della sua contestazione, sicché
alla Corte non è dato comprendere il contenuto dell’asserito contrasto e,
tantomeno, la sua portata e le sue conseguenze.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione
all’art.192 cod.proc.pen. e 416 bis cod.pen., nonché 546, lett. e) cod.proc.pen.,
con riferimento alla valorizzazione del materiale probatorio utilizzato per
sostenere la configurazione del reato associativo.
2.1. La Corte territoriale, nell’indicare le fonti di prova (sentenze passate in
giudicato, processo Agathos, dichiarazioni di collaboratori di giustizia) non
avrebbe indicato alcuna condotta o alcun fatto specifico attribuibile al
Canzonieri; ciò avrebbe configurato errore di diritto, risolvendosi nell’indebita
attribuzione ai collaboratori della valutazione giuridica dei fatti a lui noti e riferiti,
atteggiamento tanto più da escludere poiché nel caso concreto le loro valutazioni
circa il ruolo verticistico rivestito dal Canzonieri erano state ribaltate dalla Corte
di appello.
L’adozione del corretto criterio dinamico-funzionale, alla luce dei principi
risalenti alla sentenza «Mannino» esigeva la dimostrazione di condotte
specifiche, da relazionare al sodalizio in termini dinamici e funzionali.
Era del tutto inaccettabile, secondo il ricorrente, l’abbassamento della soglia
probatoria che aveva portato il Giudice ad affermazioni meramente apodittiche e
incongrue, prive di idonea concretezza.
2.2. Il motivo è palesemente infondato.
La Corte territoriale ha specificamente individuato ruolo e compiti svolti da
Donatello Canzonieri nell’ambito della cosca Tegano dell’associazione mafiosa
unitaria «’ndrangheta», operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria e in

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precedenza rilasciate i in data 22/3/2011, alle quali il predetto collaboratore non

ispecie nel gruppo capeggiato da Carmelo Murina e dai fratelli Michele e Roberto
Franco, con il compito di sovraintendere alle attività estorsive nella zona di Santa
Caterina.
Alle pagine 25 e 26 la Corte territoriale ha descritto analiticamente le
attività svolte dal Canzonieri per conto del Murina (fissazione di appuntamenti,
verifica dell’avvio di attività economiche da taglieggiare, avvicinamento delle
vittime di estorsione, riscossioni del profitto di estorsioni, atti di violenza diretti
a vincere le resistenze, interventi per risolvere attriti fra i clan e rispettivi

Coerentemente, poi, la Corte di appello ha escluso che sussistesse la prova
– almeno al di là di ogni ragionevole dubbio – di un effettivo ruolo apicale in capo
al Canzonieri, che agiva sotto l’egida e in raccordo con il capo della «locale»
Carmelo Murina; non si comprende quindi come il ricorrente possa trarre spunto
dalla benevola riduzione della rilevanza del ruolo associativo con l’esclusione
dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art.416

bis cod.proc.pen. per cogliere

elementi contraddittori nel lineare percorso argomentativo seguito dai Giudici
Reggini.
2.2. Per altro verso, la Corte di appello ha addebitato al Canzonieri anche
specifiche condotte e concreti episodi.
In primo luogo, ampio spazio (pag.17-20) è stato dedicato nella sentenza
impugnata all’estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno dei Malavenda,
accertata con sentenza del 11/1/2012 della stessa Corte reggina, letta come
reato altamente espressivo dell’inserimento del Canzonieri nella cosca
esercitante il predominio nella zona Santa Caterina di Reggio Calabria.
In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è
consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine,
dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei
delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto
che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione
medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n.
2740 del 19/12/2012 – dep. 2013, PG in proc. Di Sarli, Rv. 254233; Sez. U, n.
10 del 28/03/2001 – dep. 27/04/2001, Cinalli e altri, Rv. 21837601).
Al proposito la Corte distrettuale ha insistito sul fatto che la condanna era
incentrata sull’accertata caratura mafiosa del Canzonieri e sulla sua intraneità
alla cosca dominante territorialmente, sfruttate per ottenere lavori che altrimenti
non gli sarebbero stati commissionati.
A pagina 6, richiamando la sentenza del Tribunale , la Corte cita l’episodio di
una intercessione presso i Tegano e il capo zona di Campo Calabro, esercitata
dal collaboratore Moio per conto del Canzonieri, per ottener l’autorizzazione

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esponenti).

all’apertura di un chiosco di fiori presso il cimitero; ampio risalto è stato conferito
inoltre all’intervento del Canzonieri, investito come autorità mafiosa della zona a
nome di Carmelo Murina per comporre un conflitto insorgente fra il gruppo del Lo
Giudice e quello di Domenico Stillitano, inerente alla concorrenza nelle attività di
autolavaggio nella zona di San Brunello, nel quale l’imputato aveva esercitato
fruttuosamente i poteri compositivi «giustiziali» che gli derivavano dall’autorità
criminale sul territorio.
La Corte di appello si è riferita alla deposizione di Roberto Moio che ha poi

facendo riferimento anche agli attentati dinamitardi correlati alle estorsioni e
indicando anche luoghi precisi; a quella di Consolato Villani che ha attribuito
anche al Canzonieri le pressioni esercitate sul Morabito per indurlo alla
ritrattazione; a quella del Lo Giudice (che si era riferito anche alla querelle
relativa all’autolavaggio degli Stillitano).
2.3. L’invocazione dei principi della sentenza Mannino da parte del ricorrente
non è appropriata.
Secondo il noto arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del
12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), in tema di associazione di tipo mafioso, la
condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e
organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da
implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in
esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo,
rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di
attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della
criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel
senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali,
esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e
prova, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di «uomo d’onore», la
commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi
concludentia

facta

, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura

dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,
peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione.
Al puntuale rispetto di tali canoni la Corte reggina non si è sottratta,
ricostruendo la partecipazione il ruolo e i compiti del Canzonieri sulla base di
molteplici contributi dichiarativi, sostanzialmente congruenti, che davano conto
della funzione e della caratura associativa e dei compiti criminali assolti
dall’imputati; né si può sostenere, come tenta il ricorrente, che la Corte di
appello abbia «subappaltato» la valutazione giuridica dei fatti storici ai

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descritto la tipologia delle attività criminali esercitate dal Canzonieri sul territorio,

collaboratori propalanti, che hanno anche riferito, oltre a organigrammi, ruoli,
funzioni, poteri, in termini ovviamente più generici, anche singoli e specifici
episodi che conferivano loro concretezza.
In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di
partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto
nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei
collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono
necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, giacché il fatto

appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e
altri, Rv. 264380).
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di
tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista
di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo
stesso assuma, o gli venga riconosciuto, il ruolo di componente del sodalizio e
aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la
potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione.(Sez. 2, n. 56088
del 12/10/2017, Agostino e altri, Rv. 271698; in motivazione è stato aggiunto,
che qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale del
singolo all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata
dal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione
mafiosa).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art.81, comma
1, cod.pen. in relazione agli artt.416 bis e 629 cod.pen.
La Corte aveva individuato il reato più grave con riferimento a quello per cui
era stata inflitta la pena più grave, ai sensi dell’art.187 disp.att. cod.proc.pen.,
richiamando la pronuncia n.25939 del 2013 delle Sezioni Unite, omettendo
tuttavia il necessario riferimento al testo completo della norma e alla validità
della regola solo per il giudice dell’esecuzione; tale ipotesi non ricorreva affatto
nella fattispecie ove la richiesta non era stata avanzata ai sensi dell’art.671
cod.proc.pen.
Il confronto doveva essere eseguito fra pene astrattamente previste dalla
legge e il reato più grave doveva essere considerato quello estorsivo aggravato
dall’art.7 legge 203/1991.
3.1. Per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa armata la pena
prevista dalla legge con riferimento al periodo temporale in contestazione era da
9 a 15 anni di reclusione.

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da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato bensì la sua

Il delitto di estorsione aggravato ex art.7 legge 203/1991 prevedeva invece
una pena di anni da 5 a 10 di reclusione, oltre la multa, aumentabile da un terzo
alla metà, quindi sino a 15 anni di reclusione. Non risultava contestata
l’aggravante di cui all’art.629, comma 2, in relazione al comma 3, n.3
dell’a rt.628.
Quindi, anche considerando la pena astrattamente comminata dalla legge, il
reato più grave era quello oggetto di giudizio, poiché, a parità di pena massima,
il minimo edittale era più alto.

applicate in concreto seguito dalla Corte territoriale è perfettamente corretto.
In linea generale, in tema di reato continuato, allorché l’applicazione della
disciplina concerna reati tutti sub judice, la violazione più grave va individuata in
astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto più grave dal
giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e
all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse. (Sez. U, n. 25939 del
28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347)
L’art.187 disp.att. cod.proc.pen. in tema di applicazione della disciplina del
concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione
prevede invece che si debba considerare violazione più grave quella per la
quale, in concreto, è stata inflitta la pena più grave.
3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di regole
normative ad hoc, nel caso (intermedio fra quelli sopra illustrati) di continuazione
tra reati, in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte

sub judice, la

valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta
confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda
per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni
in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso
tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015 dep. 09/09/2015, Fragnoli e altri, Rv. 264582; Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015 dep. 2016, Vella e altri, Rv. 265733).
Si é infatti affermato che in tema di individuazione del reato più grave in
caso di continuazione, non è in dubbio che allorché si tratti di più fatti tutti sub
judice, cioè sentenziati contemporaneamente, la violazione più grave debba
essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato
ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è
manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse nel rispetto di
Cass. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347.
A tale regola non soggiace invece il caso in cui si tratti di reati già giudicati
con sentenza irrevocabile, in relazione al quale, giusta il chiaro disposto dell’art.

11

3.2. In ogni caso e decisivamente, il criterio della comparazione delle pene

187 disp. att. cod. proc. pen., «si considera violazione più grave quella per la
quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è
proceduto con giudizio abbreviato».
Sussiste tuttavia l’ipotesi intermedia – che appunto ricorre nel caso di
specie – in cui si tratti di fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile e in parte
sub judice; in tal caso, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in
punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e di confrontare
grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni

verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in via definitiva, per altro verso,
la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio.
Il Giudice pertanto deve procedere alla individuazione della violazione più
grave secondo la pena edittale comminata dalla legge soltanto nel caso in cui i
diversi reati legati da un medesimo disegno criminoso siano tutti sub judice, e
non nell’ipotesi diversa – che appunto ricorre nella specie – in cui si tratti di reati
in parte già giudicati, in parte da giudicare.
3.4. A tale principio si è attenuta la Corte territoriale nella sentenza
impugnata.

4.

Con il quarto

motivo proposto

ex

art.606, comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. il ricorrente lamenta violazione degli artt.62 bis e 133 cod.pen.
in punto diniego delle attenuanti generiche motivato esclusivamente sulla base
dei precedenti penali desunti dal casellario giudiziario.
Il motivo è del tutto generico poiché non si confronta con la motivazione
addotta dalla Corte territoriale, peraltro in materia connotata da ampia
discrezionalità valutativa, laddove è stato conferito rilievo al coefficiente di
gravità della condotta, alla sussistenza di precedenti penali, anche per
detenzione di arma clandestina e ricettazione, e financo all’assenza di segni di
resipiscenza o di positiva evoluzione della personalità.
Per contro, il ricorrente non indica neppure gli elementi positivi
asseritamente sottovalutati; per altro verso, il divieto di conferire rilievo positivo
alla mera incensuratezza non significa affatto, a contrario, che i precedenti penali
non possano giustificare di per sé soli il diniego delle attenuanti generiche.

5. Il ricorso va quindi rigettato; ne consegue la condanna del ricorrente ai
sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

12

deve essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento delle spese processuali.

Così deciso il 3 aprile 2018

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