Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2192 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2192 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Esposito Michele, nato a S. Maria C.V. il 30.3.84
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 19.4.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Con la decisone qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta in
primo grado al ricorrente per violazione dell’art. 73 T.U. stup. ed ha, in particolare, respinto il
motivo di appello teso ad ottenere una riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Avverso tale decisione, il condannato ricorre osservando che le argomentazioni della
Corte si risolvono in generiche considerazioni indimostrate e che sono avulse dal contesto,
specie per quel che riguarda l’asserzione che Esposito non ha offerto alcuna “collaborazione”,
laddove invece, sin dal momento dell’arresto egli ha dato tutte le indicazioni possibili a
proposito del fornitore e delle modalità di acquisto della droga.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
La scelta del giudice, in termini di circostanze, rientra nell’ambito della ragionevole
opinabilità, è non è censurabile come erronea applicazione della legge ma, semmai, solo come
vizio di motivazione, qualora la stessa non ricorra o non rispetti i parametri di logicità che
deve sostenere ogni argomentazione a sostegno di un provvedimento giurisdizionale.

Data Udienza: 16/11/2012

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Pre dente

Se ciò avviene, però – come, si dirà a breve, nel caso in esame – non ha alcuna importanza che,
astrattamente, la stessa situazione possa essere esaminata sotto una diversa angolazione (sia
pure altrettanto logica) sì da condurre a diverse conclusioni.
In particolare, si osserva, infatti che la Corte non è censurabile quando ricorda che le
attenuanti generiche discendono dalla esistenza obiettiva di elementi positivi e che, nel caso in
esame, non solo essi non sono rinvenibili ma, per contro, ve ne sono di negativi come l’elevato
quantitativo di stupefacente (59,725 gr. di cocaina pura) ed i «preoccupanti collegamenti
dell’imputato con ambienti criminali, come si evince dalle sue stesse dichiarazioni».
Ad abundantiam, la Corte ricorda la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui può
essere ostativo al riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. anche il fatto che in tema di reati concernenti gli stupefacenti – manchi qualsiasi forma di collaborazione con gli
inquirenti.
L’asserzione è corretta e non giustifica la indignata reazione del ricorrente (che, peraltro,
non ribatte nulla di specifico sul punto). Peraltro, a riguardo, si era espresso anche il giudice di primo
grado (decisione che, in quanto confermata, è “saldata” a quella qui impugnata) che, anzi, commenta le
dichiarazioni dell’imputato, in sede di convalida,osservando come si sia trattato di dichiarazioni
abbastanza generiche e, per di più, «affatto degne di fede» (,v. f. 3 sent.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA