Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21919 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21919 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SYLLA PAPA MASSAMBA nato il 07/12/1981

avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PIN ELLI
che ha concluso per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 31 ottobre 2017, la Corte di appello di Torino
confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Sylla Papa
Massamba colpevole del delitto di cui all’art. 497 bis cod. pen., per avere
falsificato un passaporto rilasciato dalle autorità senegalesi, che riportava la sua
effigie fotografica ma risultava intestato ad altra persona.
La Corte respingeva il motivo di appello che censurava la ritenuta falsità del

documento, lo stesso doveva ritenersi contraffatto, visto che riportava generalità
diverse da quelle declinate dall’imputato in altre occasioni e posto che era
evidente l’interesse del prevenuto a munirsi di un documento riportante un nome
diverso dal proprio, poichè, in quello stesso periodo, era prossima a divenire
definitiva una condanna a suo carico per traffico di stupefacenti.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo la
Corte motivato sull’idoneità del documento a consentire l’effettivo espatrio
dell’imputato, limitandosi a richiamare sul punto le apodittiche considerazioni del
primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell’interesse del prevenuto è inammissibile.
1 – L’unico motivo di censura, infatti, difetta di specificità perché non
argomenta la ragione per la quale il documento falsificato dall’imputato non
potesse consentire l’espatrio del medesimo, trattandosi di un passaporto la cui
precipua funzione è, appunto, quella di consentirlo, considerando anche che la
contraffazione del documento, come aveva osservato la Corte territoriale con
argomentazione di fatto non affrontata nel ricorso, era di ottima fattura, visto
che la stampa del medesimo e la pellicola di sicurezza posta a protezione della
pagina dei dati identificativi erano conformi agli originali e che solo il microchip
risultava danneggiato.
Il motivo è anche interamente versato in fatto e, invece, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).

passaporto, considerando che, anche in mancanza di apposita perizia sul

2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della
somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stani

carlini

Marissicelli

i

ammende.

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