Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21918 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21918 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RABBIOSI BRUNO N. IL 26/01/1956
avverso la sentenza n. 60/2013 TRIB.SEZ.DIST. di MORBEGNO, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 26994/2013

L’imputato Bruno Rabbiosi impugna personalmente per cassazione la sentenza
del Tribunale di Sondrio sezione di Morbegno, con cui -su sua richiesta, assentita dal
p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di sei mesi di reclusione per i reati,
avvinti da continuazione, di resistenza plurima a pubblico ufficiale, di guida in stato di
ebbrezza e di ingiustificato rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico (artt. 186 co. 2, 186 co.
7 c.d.s.) nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente per sei mesi.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla
asserita omessa disamina della eventuale sussistenza di cause di proscioglimento
eventualmente applicabili in favore del prevenuto, il giudice di merito avendo abdicato al
proprio ruolo di garante delle valenze dell’accordo negoziale delle parti.
I dedotti motivi di censura sono generici e indeducibili.
Per un verso, ad onta della loro prolissa esposizione, i motivi censori non indicano
in alcun modo evenienze e ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita ad
ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto
disattendere tale richiesta e pervenire ad una sentenza di proscioglimento di cui difettano
le condizioni (alla luce dei dati richiamati in sentenza). Per altro verso la pena applicata al
ricorrente è stata dallo stesso concordata con il pubblico ministero e, avendone il giudice
di merito apprezzato la conformità al disvalore del comportamento illecito dell’imputato,
la sua determinazione quantitativa non può formare oggetto di impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e dell’equa somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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