Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21917 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21917 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAEDDA TOMAS N. IL 29/02/1988
avverso la sentenza n. 1260/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 26992 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la
sentenza del Tribunale locale, con cui Tomas Faedda è stato riconosciuto colpevole,
all’esito di giudizio abbreviato, del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, essendosi arbitrariamente allontanato dalla sede della comunità presso cui
era sottoposto alla misura inframurale domestica. Condotta illecita per la quale è stata
inflitta al Faedda la pena di quattro mesi di reclusione.
Con ricorso del difensore dell’imputato si deducono violazione dell’art. 62 bis c.p.
ed illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla confermata entità
della pena inflitta al prevenuto, cui sarebbero state negate le attenuanti generiche con
formule di stile, che non tengono conto della disagiata condizione sociale del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura. L’atto impugnatorio riproduce, infatti, gli stessi motivi di appello delineati
avverso la decisione di primo grado (appellata con riguardo al solo trattamento
sanzionatorio), non facendosi carico di criticare i passaggi della motivazione della Corte
territoriale, che ha diffusamente esposto le ragioni escludenti la possibilità di riconoscere
all’imputato le invocate attenuanti innominate (numerosi precedenti penali) e alla
riduzione di una pena comunque determinata in misura equivalente al minimo edittale.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Fatto e diritto

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