Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21916 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21916 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAKIJA SEMIR nato il 12/10/1980

avverso la sentenza del 17/05/2016 del TRIBUNALE di URBINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Urbino, in parziale riforma della sentenza di
condanna emessa dal Giudice di Pace di Urbino in data 1.10.2014 per i reati di cui agli artt.
612 e 594 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al
predetto art. 594 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha confermato, nel
resto, la condanna del ricorrente per il residuo reato di cui all’art. 612 cod. pen..
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla formula
processuale utilizzata in ordine all’art. 594 cod. pen. giacché il giudice di appello avrebbe
dovuto assolvere l’imputato, anziché utilizzare la declaratoria di non diversi procedere.
1.2 Con un secondo motivo si declina vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della
pena.
Si evidenzia che, nonostante la declaratoria di conferma della sentenza di primo grado, era
stata applicata la pena pecuniaria di euro 400 per il residuo reato non depenalizzato e che non
era comprensibile il ragionamento sotteso a tale scelta.
1.3 Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione
dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. proc. pen..
1.4 Con un quarto motivo si articola vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione
dell’imputato in relazione al reato di minaccia, criticando la valutazione della prova dichiarativa
scrutinata dai giudici di merito.
1.5 Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione
alle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio in relazione al
rilevo della pena illegale, rilievo, che, peraltro, sarebbe esaminabile anche d’ufficio.
2.1 II primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Nonostante il giudice impugnato abbia errato nella adozione della formulata assolutoria
utilizzata in relazione all’art. 594 cod. pen., giacché avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 530 cod.
proc. pen., assolvere il ricorrente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, anziché
dichiararne la estinzione ai sensi del successivo art. 531 cod. proc. pen., tuttavia la parte
ricorrente non ha allegato un suo interesse qualificato alla modificazione di tale formula e
dunque il motivo di doglianza qui sollevato risulta inammissibilmente formulato ( cfr. anche
Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014 Ud. (dep. 16/02/2015 ) Rv. 262393 ).
2.2 II secondo motivo di doglianza, che comunque richiama il trattamento sanzionatorio, è
fondato, in quanto la pena applicata per il residuo reato di cui all’art. 612 cod. pen. è illegale e
può dunque essere rideterminata anche in questa sede nella misura di euro 50.
2.3 n terzo motivo è invece infondato.
2

impugnativa a cinque motivi di doglianza.

Sul punto occorre ricordare il recente arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza
resa

a

Sezioni

Unite

da

questa

Corte

Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 ) Rv. 271587 ) e secondo il
quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista
dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del
giudice di pace.
2.4 Il quarto motivo, declinato come vizio di motivazione in punto di valutazione di penale

2.4.1 Sul punto occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo
della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella
motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la
conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del
07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040 ). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della
Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato
che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del
30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la
modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta
immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della
motivazione, essendo rimastcx preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006,
Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si
risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, la parte
ricorrente vuole sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione della prova dichiarativa,
e ciò con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi indotti dall’imputato, con ciò
invitandola ad una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui
apprezzamento è riservato, invece, in via esclusiva al giudice di merito.
2.4 II quinto motivo di doglianza è invece inammissibile in ragione della sua evidente
genericità.

3

responsabilità dell’imputato, è inammissibile perché versato in fatto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che
ridetermina in euro 50 di multa ; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28.2.2018

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