Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21915 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21915 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SPINELLI ARMANDO nato il 07/10/1974 a PESCARA
BEVILACQUA LORETA nato il 14/08/1974 a VASTO

avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi
Udito il difensore, Avv. CANDIDO BONAVENTURA, in sost. dell’Avv. SALVINO
MONDELLO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 18 febbraio 2016, la Corte di appello de L’Aquila, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, rideterminava le pene
inflitte ad Armando Spinelli ed a Loreta Bevilacqua, confermandone la
responsabilità per i delitti loro contestati:
– al capo A, ad entrambi, il reato di furto pluriaggravato per essersi
impossessati, in concorso fra loro e con un terzo uomo non identificato, di euro

Pietro Crisologo, nella quale i due uomini erano penetrati fingendo di essere un
tecnico del gas ed un medico, così distraendo l’anziana persona offesa; la
Bevilacqua rimanendo all’esterno, in auto, ad attendere che i due uscissero;
– al capo B, ascritto alla sola Bevilacqua, per non avere rispettato le
prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione personale della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza (di non accompagnarsi a pregiudicati).
Il compendio probatorio si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa e
della testimone, vicina di casa, Lara Marchioni, che avevano descritto l’accaduto
e, in particolare, la Marchioni aveva riferito come i due uomini che erano entrati
nell’abitazione del Crisologo fossero giunti a bordo di un’autovettura, al cui
interno era rimasta una donna, seduta al posto di guida. Aveva rilevato il
numero della targa, dato il loro, complessivo, atteggiamento sospetto.
Dopo il furto al Crisologo, la targa dell’autovettura era stata segnalata alle
forze dell’ordine ed era risultata corrispondere ad un veicolo di proprietà della
Bevilacqua.
La vettura veniva rapidamente rintracciata e, a bordo della stessa, venivano
ritrovati gli odierni imputati, Spinelli e Bevilacqua, ciascuno con 850 euro in
contanti.
Crisologo, recatosi nella caserma dei carabinieri, aveva riconosciuto lo
Spinelli come uno dei due uomini penetrati, con l’inganno, nella sua abitazione.
2 – Propongono ricorso entrambi gli imputati.
2 – 1 – L’Avv. Valentini, per Loreta Bevilacqua, deduce, con l’unico motivo, il
difetto di motivazione per non avere, i giudici del merito, dimostrato la
fondatezza dell’accusa a carico della ricorrente.
Non era stato dimostrato quale contributo causale la stessa avesse fornito
all’azione di chi aveva materialmente consumato il furto ai danni del Crisologo.
2 – 2 – L’Avv. Di Giulio, per Armando Spinelli, articola cinque motivi.
2 – 2 – 1 – Con il primo deduce la violazione di legge in riferimento alla
ritenuta utilizzabilità del riconoscimento dell’imputato ad opera della persona
offesa, perché irritualmente effettuato, senza la partecipazione del difensore.

2.500 in contanti, sottraendoli dalla cassaforte posta all’interno dell’abitazione di

Tale atto poi non era stato trasfuso in alcun verbale ed era stato riferito soltanto
dal Crisologo stesso.
2 – 2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per essere
stato ritenuto attendibile il riconoscimento del Crisologo nonostante lo stesso
avesse affermato di avere riconosciuto in caserma entrambi gli autori del furto
mentre aveva potuto vedere il solo Spinelli.
2 – 2 – 3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per essere stata
ritenuta l’aggravante della minorata difesa che non poteva sussistere solo

2 – 2 – 4 – Con il quarto motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che possono
essere negate solo per la gravità del reato e non per i precedenti penali del reo.
2 – 2 – 5 – Con il quinto motivo deduce la violazione di legge non potendosi
riconoscere la recidiva per le stesse ragioni per cui non si erano concesse le
attenuanti previste dall’art. 62 bis cod. pen..
Non si era poi dimostrato che l’ulteriore azione, vista alla luce dei fatti che
avevano determinato le precedenti condanne, dimostrasse un’accresciuta
capacità a delinquere del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorAi promossi nell’interesse degli imputati, Loreta Bevilacqua ed
Armando Spinelli, sono entrambi infondati e vanno, pertanto, rigettati.
1 – L’unico motivo dedotto dalla Bevilacqua verte sulla ricostruzione del
fatto e sulla prova del concorso fornito dalla ricorrente alla condotta consumata
dai due uomini che, alla stessa, si erano accompagnati e che avevano sottratto
alla persona offesa 2.500 euro in contanti, dopo essere penetrati nella sua
abitazione, qualificandosi come un tecnico del gas ed un medico, approfittando
così dell’età avanzata di costui.
Sul punto, però, l’argomentazione spesa dalla Corte territoriale era del tutto
esente dalle censure mosse dalla difesa, poiché si era osservato che la
Bevilacqua non aveva solo accompagnato con la sua autovettura i due sul posto,
li aveva attesi e li aveva poi ripresi, dopo l’azione a danno del Crisologo, così
fornendo il classico contributo dell'”autista” e del “palo” ma aveva anche agito
nella piena consapevolezza di quanto i suoi complici andavano consumando,
tanto da avere partecipato alla spartizione del provento del reato, venendo
ritrovata in possesso di un terzo del medesimo, 850 euro in contanti (che,
significativamente, aveva tentato di occultare consegnandoli a una ragazza che
si era avvicinata al momento del controllo della stessa da parte delle forze
dell’ordine).
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deducendola dall’età avanzata della persona offesa.

2 – I primi due motivi del ricorso Spinelli sono infondati perché, nella
caserma dei carabinieri, non si era proceduto ad una rituale ricognizione di
persona ma solo ad un riconoscimento del possibile autore del fatto ad opera
della persona offesa, valutabile dal giudice in forza della ritenuta attendibilità del
testimone che tale riconoscimento aveva fatto in sede di indagini ed aveva
ripetuto, anche solo riferendone (e non rinnovandolo), in dibattimento (in tal
senso Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004, Kerkoti, Rv. 228777; nel medesimo
senso, anche quando il riconoscimento è avvenuto in fotografia, e quindi con un

l’orientamento costante di questa Corte, da ultimo rappresentato da Sez. 4, n.
47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041).
La piena attendibilità del riconoscimento dello Spinelli da parte del Crisologo
era dimostrata dal fatto che, controllato sull’autovettura della Bevilacqua che
aveva condotto sul posto gli autori del furto, costui era stato trovato in possesso
del suo terzo del complessivo provento del reato, anch’egli con gli 850 euro in
contanti.
3 – E’ infondato anche il terzo motivo del ricorso Spinelli, per la sua
genericità e per il fatto che la Corte aveva adeguatamente motivato la rilevanza
dell’età, 86 anni, della persona offesa nell’impedirgli una più accurata vigilanza
dei movimenti dei due uomini che, penetrati con l’inganno all’interno della sua
abitazione, erano riusciti a perlustrarla, ad individuare la cassaforte ed a
prelevare i contanti. Così che il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante della
minorata difesa non era stato formulato solo in riferimento alla mera
constatazione dell’età, avanzata, della vittima del reato (Sez. 2, n. 8998 del
18/11/2014, Genovese, Rv. 262564).
4 – Gli ulteriori motivi, il quarto ed il quinto, del ricorso Spinelli, spesi sul
trattamento sanzionatorio, sono inammissibili.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da
motivazione esente da manifesta illogicità (i precedenti penali dello Spinelli),
che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa
Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
Il riconoscimento della recidiva doveva, inevitabilmente, per la sua stessa
struttura e ragione, muovere dall’analisi delle precedenti condanne patite dal
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mezzo dotato di ancor minore affidabilità del riconoscimento personale, è

ricorrente. Sul punto poi non era stato formulato uno specifico motivo di appello
avendo, in quella sede, la difesa lamentato solo l’errato calcolo della pena che
era conseguita all’applicazione della non contestata aggravante (una censura
peraltro ritenuta fondata dalla Corte territoriale che aveva, così, rideterminato la
pena). La censura è pertanto inammissibile anche ai sensi dell’art. 606, comma
3, cod. proc. pen..
5 – Al complessivo rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2018.

al pagamento delle spese processuali.

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