Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21915 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21915 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANKOVIC FRANCO N. IL 24/12/1978
avverso la sentenza n. 4794/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 26979 / 2013

Mediante il difensore l’imputato Franco Stankovic impugna per cassazione la
sentenza del Tribunale di Milano con cui -su sua richiesta, concordata con il p.m.- gli è
stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di sei mesi di reclusione per il reato di
resistenza continuata (per sottrarsi ad ordinario controllo di p.g. non si fermava all’alt
impostogli alla guida di un autoveicolo, attuando una fuga a forte velocità e ponendo in
pericolo i carabinieri operanti e gli utenti della strada e poi proseguendo tale pericolosa
condotta oppositiva una volta introdottosi in un campo nomadi).
Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione dell’impugnato atto decisorio
vuoi per gli effetti di cui all’art. 129 c.p.p., vuoi per la ritenuta sussistenza di
continuazione pur in presenza di una unitaria condotta.
Il ricorso è del tutto generico e palesemente infondato, mostrandosi distonico
rispetto ad una richiesta di patteggiamento della pena proveniente dallo stesso imputato e
tale da presupporre implicita rinuncia a questioni attinenti, oltre che alla responsabilità
per i fatti oggetto di regiudicanda, al concordato trattamento sanzionatorio, ivi inclusa
l’impossibilità di postuma contestazione della continuazione (in concreto sussistente
nell’illecito contegno del prevenuto), di cui le parti processuali hanno tenuto conto nel
raggiunto accordo sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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