Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21914 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21914 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile VIRGILIO ANGELA nato il 20/08/1978 a GRUMO APPULA
nel procedimento a carico di:
DE FILIPPIS RAFFAELE nato il 14/06/1976 a BARI

avverso la sentenza del 15/02/2017 del GIUDICE DI PACE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per –C.

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Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
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Udito il difensore
w.Il difensore presente si associa al PG

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Data Udienza: 28/02/2018

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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Bari ha pronunciato declaratoria di non
doversi procedere nei confronti del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 594 e 612 cod.
pen. per estinzione degli stessi in seguito alla remissione tacita della querela.
Avverso la predetta sentenza ricorre la costituita parte civile, per mezzo del suo difensore,
affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente violazione di legge e vizio argomentativo in relazione all’art. 152 cod.

Sostiene la difesa della parte ricorrente che l’assenza della persona offesa ad una udienza
successiva alla sua costituzione come parte civile e con la presenza comunque del difensore
della stessa non poteva essere interpretata dal giudice di prime cure come manifestazione
esplicita della volontà di rimettere la querela e che, pertanto, era giuridicamente erronea la
decisione di dichiarare la estinzione del reato per remissione tacita di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Va subito rilevato che con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 23
febbraio 2018 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare al proposto ricorso per cassazione,
tramite dichiarazione del suo difensore, munito, peraltro, di procura speciale idonea anche a
manifestare tale volontà abdicativa.
2.1.1 Orbene, la rinuncia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia,
che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres,
Rv. 255671).
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal procuratore speciale a ciò
autorizzato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva. Ne consegue che si impone
la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod.
proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.
2.2 Occorre, tuttavia, ricordare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per
cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art.
616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art.
606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6,
n. 26255 del 17/06/2015 – dep. 22/06/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921 ; Sez. 4, n.
16425 del 17/03/2015 – dep. 20/04/2015, Gelao, Rv. 263400)
Pertanto, va precisato che il ricorso e inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
d), attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

2

pen..

Ne consegue che alla predetta declaratoria d’inammissibilita’ segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di
inammissibilita’ riconducibile alla volonta’, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186
del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
2.2 Orbene, il Collegio ritiene di dover dare continuita’ all’orientamento recentemente espresso
più volte da questa Corte (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5,

31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia
dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., non si
applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., riguardando tale
previsione soltanto i casi in cui l’inammissibilita’ sia dichiarata ai sensi dell’art. 606 cod. proc.
pen., comma 3.
Tale ultimo orientamento appare in contrasto con il tenore letterale citato art. 616 cod. proc.
pen., il quale, nello stabilire l’applicazione di detta sanzione “se il ricorso e’ dichiarato
inammissibile”, non distingue tra le varie possibili cause di inammissibilita’

P.Q.M.
Dichiara inammissibile per rinuncia il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28.2.2018

n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953), non condividendo l’orientamento (Sez. 6, n.

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