Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21914 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21914 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRISSI HASSEN N. IL 13/08/1983
avverso la sentenza n. 2/2013 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 26926/2013

Con atto personale l’imputato cittadino tunisino Hassen Drissi ricorre per la
cassazione della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Sanremo, con cui -su sua richiesta,
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., la pena sospesa (con
l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S.) di otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa
per il reato di concorso in cessione continuata di dosi di eroina in ritenuta continuazione
con omologhi fatti criminosi oggetto di anteriore sentenza irrevocabile di condanna
emessa dal g.i.p. del Tribunale di Sanremo.
Con il ricorso si deducono violazione dell’art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione
in punto di verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
censure, dal momento che non si indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da
presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni (alla luce delle evenienze richiamate in
sentenza: emergenze del verbale di perquisizione e sequestro della droga).
Rilevato, per inciso, che la sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136
Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni della L. 49/2006 modificative della disciplina penale
degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio, non influisce
sull’odierna regiudicanda, non proponendo il ricorrente alcuna questione in punto di
pena e quella applicata dal giudice di merito essendo senz’altro “legale” alla stregua di
entrambe le normative succedutesi a seguito della decisione del giudice delle leggi.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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