Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21913 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21913 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRACASCIO FRANCESCO nato il 25/07/1950 a BITONTO

avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per l’inammissibilita’
Udito il difensore, Avv. LINO GALLO, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 9 maggio 2016, la Corte di appello di Milano
confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto Francesco
Fracascio colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale ascrittigli,
perché, quale componente del collegio sindacale della spa Nuova Metalli Preziosi,
dichiarata fallita il 7 luglio 2009, e quale presidente del collegio sindacale della
Lares spa, dichiarata anch’essa fallita il 7 luglio 2009, in concorso con i rispettivi

in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari, in quanto vi erano annotate le fatture emesse e ricevute relative alle
operazioni inesistenti conseguenti ad un’operazione di fittizia “triangolazione” di
beni, effettuata per simulare un andamento positivo dei fatturati delle fallite, così
da continuare ad accedere al credito bancario.
La Corte territoriale perveniva alla conferma della condanna del prevenuto
sulla base delle seguenti considerazioni:
– l’imputato era inserito nell’organo di controllo di diverse società del gruppo
(nell’ambito del quale era stata effettuata la descritta operazione e che
comprendeva anche altre realtà sociali) che aveva adottato il sistema della
triangolazione delle fatture per operazioni inesistenti, ed anche della società
capogruppo, così da avere una conoscenza completa dei rapporti fra le varie
società interessate al giro;
quanto alla spa Metalli Preziosi:
– era entrato nel collegio sindacale della Metalli Preziosi nel 2008,
quando i componenti del precedente collegio si erano dimessi dopo avere
espresso parere negativo all’approvazione del bilancio 2007 perché lo stesso non
rappresentava in modo veritiero la situazione patrimoniale ed il conto economico
della società;
– le operazioni di falsa fatturazione infragruppo erano iniziate
proprio nel 2008, per un ammontare complessivo superiore, a detta del curatore,
a 10 milioni di euro;
– nella società non era stata immessa alcuna nuova risorsa
economica, ricorrendo la stessa al solo credito bancario; i crediti verso clienti
erano, in buona parte, inesigibili o inesistenti;
– il collegio sindacale non aveva disposto alcun intervento
nonostante l’evidenza, riferita dai testi Di Santi, Puggioni e Travaglini, della
inesistenza delle operazioni, in considerazione dell’inesistenza dei beni che ne
avrebbero dovuto costituire l’oggetto;
– uno dei componenti del medesimo collegio si era dimesso non
essendo stato posto in condizioni di operare i dovuti controlli;

amministratori, aveva tenuto i libri e le altre scritture contabili delle due società

- il componente subentratogli, dopo le prime verifiche, si era
immediatamente reso conto della fittizietà delle operazioni;
– i libri del collegio sindacale erano stati consegnati in ritardo al
curatore e, dalle conversazioni intercettate, era emerso che erano stati, almeno
in parte, scritturati in epoca successiva al fallimento;
quanto alla spa Lares:
– l’imputato ne era divenuto sindaco nel 2008, dopo le dimissioni
dei precedenti sindaci, motivate dalla mancata ricapitalizzazione della società e

bilancio;
– a fine ottobre 2008, uno dei sindaci aveva rassegnato le
dimissioni per la complessità della situazione che aveva verificato, dato che le
risultanze delle scritture non erano compatibili con l’accertata situazione di fatto;
– sia l’imputato, sia il consulente esterno Marinelli avevano sempre
potuto accedere alle scritture contabili della società; l’asserzione dell’imputato di
non avere potuto acquisire le necessarie informazioni, nel primo trimestre 2009,
si era così dimostrata infondata;
– le successive intercettazioni avevano provato la manipolazione
dei registri del collegio sindacale;
– era comunque rilevabile anche dalle schede contabili, la cospicua
movimentazione (di beni inesistenti), priva di qualsivoglia giustificazione (se non
quella di creare una falsa apparenza che consentisse di accedere al credito
bancario) fra le varie società del gruppo.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le
proprie censure in tre motivi.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce la violazione di legge derivante dal
rigetto dell’eccezione preliminare ritualmente formulata circa l’indeterminatezza
dei capi di imputazione.
Negli stessi infatti non si era precisato quali fossero i controlli che avrebbe
dovuto attivare l’imputato quale sindaco di entrambe le società.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine al
concorso del prevenuto nei delitti da altri consumati.
Si era solo ipotizzato che l’imputato fosse in grado di accorgersi delle false
fatturazioni. Peraltro, dalle deposizioni dalla stessa Corte citate, si potevano
dedurre i plurimi accessi in società del prevenuto e la sua continua richiesta di
informazioni.
Si era poi appurato che l’imputato era venuto a conoscenza di alcuni dati
significativi solo dalle confidenze fattegli da incaricati delle società inglesi che
aveva trattato, per un certo periodo, l’acquisto delle società.
2

dai dubbi espressi sulla possibile continuità aziendale e sulla veridicità del

La manipolazione dei libri del collegio sindacale era poi una mera congettura
e non se ne era mai conosciuta la reale portata. Non si era provato che il
prevenuto avesse avuto un effettivo accesso alle scritture.
La rinuncia del sindaco Mazzoldi era dipesa da ragioni personali. Alcune mail
e conversazioni intercettate dimostravano l’inconsapevolezza da parte del
ricorrente di quanto il dominus del gruppo, Astolfi, aveva architettato.
2 – 3 – Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato

nella sua attività di controllo e come questa potesse pertanto definirsi come
insufficiente ma certo del tutto assente o, tantomeno, colpevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Fracascio è inammissibile.
1 – Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, ai fini della
completezza dell’imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da
consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (da ultimo: Sez. 5,
n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455) che, nel caso concreto, erano le
condotte, tenute dagli amministratori delle due società fallite, sulle quali
l’odierno imputato, sindaco di entrambe, aveva omesso di operare la dovuta
vigilanza e la conseguente attivazione dei rimedi previsti dal codice civile, azioni
che non dovevano essere specificate nel manifesto d’accusa (e, peraltro, in
entrambe le sentenze di merito, i giudici ne avevano compiuto una puntuale
rassegna), trovando la loro compiuta descrizione in norme di legge (artt. 2403,
sui doveri dei sindaci, 2403 bis, sui poteri dei sindaci, 2406, sui rimedi alle
omissioni degli amministratori, 2409, sulle denuncia delle irregolarità emerse).
2 – Il secondo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto e,
invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944).
Le argomentazioni proposte tendono, appunto, ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da
quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
3

posto che si era dimostrato come il prevenuto avesse, in varie occasioni, insistito

Muovendo dalla considerazione che il concorso dei componenti del collegio
sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi
anche attraverso un comportamento omissivo del controllo che a tale organo
compete e che non si può esaurire in una mera verifica formale o in un riscontro
contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma
comprende, necessariamente, il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione
(da ultimo: Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis, Rv. 266646), la Corte
territoriale aveva osservato come la “triangolazione” delle fatture fosse divenuta

società oggetto del presente giudizio ma anche nella società capogruppo (così da
consentire al prevenuto una precisa visione d’insieme) – così eclatante sia in
termini assoluti (il volume era pari a circa dieci milioni di euro, secondo le
curatele), sia in proporzione all’attività delle medesime, che doveva essere di
immediata individuazione posto che costituiva buona parte dei ricavi delle
società interessate e visto che non era dato rinvenire, nei magazzini delle stesse,
gli ingenti beni che ne avrebbero dovuto costituire l’oggetto.
A fronte di ciò, l’odierno ricorrente, Francesco Fracascio, si era limitato ad
alcune informali (perché non attivate ai sensi delle norme civilistiche sopra
menzionate) richieste di informazioni, pur potendo, peraltro, accedere (come in
fatto si è ricostruito con giudizio esente da manifeste illogicità) sia ai dati
contabili essenziali sia ai magazzini dei beni (inesistenti).
La Corte milanese poi aveva opportunamente passato in rassegna tutti gli
elementi di fatto che avrebbero dovuto costituire per il prevenuto un inequivoco
“segnale di allarme”, rispetto alla situazione economico-finanziaria delle due
società sulle quali avrebbe dovuto esercitare il suo controllo, al fine di dare conto
dell’elemento soggettivo del reato.
Prima che Fracascio ne divenisse sindaco infatti, vi erano state le dimissioni
dei precedenti componenti il collegio perché, in entrambi i casi, si era fortemente
dubitato della veridicità delle poste di bilancio presentate dagli amministratori, e,
durante il periodo in cui lo stesso era rimasto in carica, due altri componenti dei
collegi, si erano parimenti dimessi, uno perché gli era stato impedito il controllo
della corrispondenza fra la situazione contabile e la realtà e l’altro perché tale
verifica si presentava così problematica da non essere compatibile con i suoi altri
impegni professionali.
Argomentazione, quest’ultima, che consente di concludere per la manifesta
infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, speso, appunto, sulla dedotta
insussistenza della prova dell’elemento soggettivo dei delitti di bancarotta
documentale contestati al Fracascio.

4

– proprio nell’anno in cui il prevenuto aveva assunto la carica di sindaco, nelle

3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della
somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2018.

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA