Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21912 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21912 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEONE ALFONSO nato il 12/05/1954 a SALERNO

avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

Data Udienza: 21/02/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Francesco De Angelis, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

1. Alfonso Leone ricorre avverso la sentenza del 21 aprile 2017 con la quale
la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Ravenna del 26 settembre 2014, confermava l’affermazione di responsabilità del
Leone per il reato continuato di furto aggravato, così riqualificata l’originaria
imputazione di rapina, lesioni e minaccia commesso in danno di Matteo Grilli e
Gianfranco Grilli, assolvendolo dall’imputazione di ingiuria in danno di Matteo
Grilli per non costituire il fatto reato e rideterminando la pena.
La responsabilità dell’imputato era in particolare ritenuta per aver
minacciato Gianfranco Grilli nel giugno del 2010, per aver minacciato Matteo
Grilli e percosso Gianfranco Grilli, cagionandogli lesioni, il 28 luglio 2010, e per
aver percosso e minacciato Matteo Grilli, impossessandosi poi del telefono
cellulare dello stesso, il 29 luglio 2010.

2. Il ricorrente propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale sulla ritenuta
attendibilità della dichiarazioni delle persone offese, lamentando che nella
sentenza impugnata, dopo aver correttamente enunciato il principio per il quale
dette dichiarazioni dovevano essere valutate con particolare rigore, essendo i
Grilli portatori di interessi economici contrapposti a quelli dell’imputato e a loro
volta destinatari di una querela presentata nei loro confronti da quest’ultimo, tale
principio non era poi concretamente applicato. Il ricorrente rileva in particolare
illogicità nella indicazione della mancata costituzione di parte civile a sostegno
della ritenuta irrilevanza delle pretese economiche delle persone offese, laddove
le stesse potevano essere azionate in altra sede, nella considerazione quali
riscontri delle certificazioni mediche delle lesioni subite dalle persone offese, con
la quale si ignoravano le lesioni refertate sulla persona dell’imputato il 28 luglio
2010, delle quali non si faceva cenno nelle dichiarazioni delle persone offese, e
nella ritenuta strumentalità della querela del Leone solo in quanto proposta il
giorno successivo alla presentazione della querela dei Grilli. Nel ricorso si
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RITENUTO IN FATTO

denuncia ancora omessa motivazione sulla circostanza per la quale i militari della
Guardia di Finanza, intervenuti sul luogo dei fatti il 28 luglio 2010, vi
constatavano la presenza di tre persone appartenenti alla famiglia dei Grilli a
fronte del solo imputato, e travisamento nell’attribuzione all’imputato di una
chiamata effettuata con il telefono cellulare di Matteo Grilli e ricevuta da
Gianfranco Grilli dopo il fatto del 29 luglio 2010, nella quale si parlava delle
percosse inferte allo stesso Matteo Grilli, laddove Gianfranco Grilli riferiva di aver
riconosciuto la voce dell’interlocutore in quella del coimputato Antonio Leone. Il

per il quale l’attendibilità delle dichiarazioni era esaminata prima del dato
obiettivo delle lesioni subite da Alfonso Leone il 28 luglio 2010, le quali
rendevano implausibile che lo stesso si fosse reso responsabile della contestata
aggressione del giorno successivo, oltretutto perpetrata nei confronti di Matteo
Grilli e non di Gianfranco Grilli, che di quelle lesioni era responsabile.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sulla qualificazione
come testimoniali delle dichiarazioni delle persone offese per il fatto che queste
ultime avevano presentato la querela il giorno precedente a quello della
proposizione della querela dell’imputato, omettendo di considerare che la
previsione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. si applica, ai sensi del
successivo comma 4, alle dichiarazioni della persona imputata di reato collegato,
fattispecie che ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. ricorre nei
casi, quale quello in esame, dei reati commessi da diverse persone in reciproco
danno. Il ricorrente aggiunge che se è vero, come osservato nella sentenza
impugnata, che il procedimento iscritto a seguito della querela proposta dal
Leone era definito con decreto di archiviazione, è anche vero che le dichiarazioni
delle persone offese erano rese prima di tale provvedimento, essendo pertanto
necessario che le stesse fossero confermate da riscontri estrinseci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi dedotti, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto
entrambi relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato, sono
inammissibili.
Il tema posto dal ricorrente in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni delle
persone offese è oggetto di censure che non deducono vizi di illegittimità o
illogicità motivazionale per il quali il ricorso per cassazione è consentito, ma
valutazioni di merito alternative a quelle della sentenza impugnata; nella quale si
osservava come dette dichiarazioni, oltre ad essere dettagliate, plausibili e non
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ricorrente lamenta in generale la fallacia di un metodo di valutazione della prova

animate da interesse processuale, attesa la mancata costituzione di parte civile
delle persone offese, avessero trovato in atti plurimi riscontri. La Corte
territoriale individuava in particolare questi ultimi nei certificati medici, che
documentavano la presenza sulla persona di Matteo Grilli il 29 luglio 2010, e su
quella di Gianfranco Grilli il giorno precedente, di lesioni compatibili con le
condotte denunciate; nelle dichiarazioni di Luigi Grilli, figlio di Matteo Grilli e
fratello di Gianfranco Grilli, il quale riferiva che dopo l’ultima aggressione subita
dal padre si incontrava insieme al fratello, con Alfonso Leone e alcuni dei suoi

circostanza per la quale Alfonso Leone utilizzava il telefono cellulare di Matteo
Grilli per chiamare Gianfranco Grilli e dirgli che «avevano conciato il padre per le
feste».
Il ricorso è altresì generico nel momento in cui, omettendo di esaminare i
primi due elementi di riscontro indicati, si limita a denunciare il travisamento
sull’ultima circostanza delle dichiarazioni di Gianfranco Grilli, il quale avrebbe
riferito di aver riconosciuto nell’interlocutore della telefonata non Alfonso Leone,
ma Antonio Leone. Tale doglianza, in quanto non sorretta dall’allegazione del
verbale delle dichiarazioni di cui sopra, è generica in primo luogo, secondo i
principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove si sottrae all’onere
di integrale allegazione degli atti il cui contenuto si assume essere stato travisato
(Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 1, n. 53600 del
24/11/2016, Sanfilippo, Rv. 271635; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015,
Bregamotti, Rv. 265053). Ma è generica, altresì, nella parte in cui non considera
l’efficacia di riscontro comunque attribuibile al fatto che il telefono cellulare di
Matteo Grilli, con il quale veniva effettuata la telefonata, fosse in possesso dei
Leone dopo il furto dell’apparecchio nel corso dell’aggressione in danno dello
stesso Matteo Grilli.
Quanto appena detto appalesa inoltre la manifesta infondatezza del rilievo
del ricorrente, per il quale la posizione di indagati per reati collegati, assunta dai
Grilli in conseguenza della querela presentata nei confronti degli stessi dal Leone,
avrebbe imposto la necessità di riscontri alle dichiarazioni delle persone offese;
riscontri per quanto detto puntualmente indicati nella sentenza impugnata.
Sono infine generiche le censure di omessa valutazione del contenuto della
citata querela del Leone, che non si confrontano con le considerazioni della Corte
territoriale sull’inattendibilità di detta querela, ritenuta non solo per il fatto che la
stessa veniva presentata solo il giorno successivo a quello in cui veniva
depositata quella dei Grilli, menzionato nel ricorso, ma anche in base ad altre
circostanze delle quali non vengono specificamente poste in discussione la
significatività e, soprattutto, la concordanza; segnatamente, la definizione del

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figli, accordandosi con gli stessi perché tali fatti non si ripetessero; e nella

relativo procedimento con archiviazione, la prospettazione nella querela in esame
di una versione alternativa del solo episodio del 28 luglio 2010, e non anche di
quello più grave del successivo 29 luglio, e le smentite del contenuto dell’atto
con riguardo all’intervento di militari della Guardia di Finanza nel corso della lite,
ove detti militari riferivano invece di essere giunti sul luogo quando lo scontro si
era concluso, ed alla presenza all’alterco di alcuni impiegati della Federtrasporti,
uno solo dei quali confermava invece di avervi assistito solo in parte e di aver
visto peraltro il Leone offendere Matteo Grilli. Mentre costituisce ancora una volta

che il Leone avrebbe subito il 28 luglio 2010, a fronte della irrilevanza per quanto
detto complessivamente attribuita nella sentenza impugnata alla querela
dell’imputato per i fatti avvenuti in quella giornata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/02/2018

mera valutazione di merito il riferimento del ricorso alla certificazione di lesioni

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