Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21911 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21911 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KAHI YASSINE nato il 17/05/1994 a KHINITRA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
lictita-14—d4errs-cirE

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha
parzialmente confermato la decisione del Tribunale in sede con la quale Kahi
Yassine è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato,
consumato nello spogliatoio di una palestra ai danni di atleti impegnati in campo.

difensore, articolando un unico motivo di doglianza. La corte territoriale sarebbe
incorsa in violazione della legge penale e correlato vizio motivazionale, per aver
ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa, pur a fronte delle cautele
adottate dalle persone offese, consistite nella chiusura a chiave dello spogliatoio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.2 Secondo il consolidato orientamento di legittimità, «La circostanza
aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.) è integrata per il solo fatto,
oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il
compimento dell’azione criminosa» (Sez. 1, Sentenza n. 1319 del 24/11/2010,
Ud. (deo. 19/01/2011) Rv. 249420; N. 10268 del 1996 Rv. 206117, N. 44624
del 2004 Rv. 230244, N. 14995 del 2005 Rv. 231359).
In tema di furto, la predetta circostanza comune può concorrere con
l’aggravante dell’esposizione delle cose alla pubblica fede, in quanto la seconda
concerne specificamente l’oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di
custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la
proprietà altrui, mentre la prima attiene al concorso di circostanze tali da
determinare uno stato di minorata difesa e, quindi, da facilitare l’impresa
delittuosa (Sez. 5, Sentenza n.33682 del 05/07/2010Ud. (dep. 15/09/2010) Rv.
248175).
1.3 L’ampia formulazione degli elementi descrittivi dell’aggravante di cui
all’art. 61, n. 5, cod. pen. rimette al giudice la valutazione, caso per caso, della
ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa,
attraverso la valorizzazione «delle situazioni che abbiano ridotto o comunque
ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza
renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del

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2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del

reato» (Sez. 2, Sentenza n.43128 del 07/10/2014Ud. (dep. 15/10/2014) Rv.
260530, N. 40293 del 2013 Rv. 257248, N. 6608 del 2014 Rv. 258337).
Il necessario richiamo ad una analitica valutazione delle circostanze
fattuali in correlazione con lo specifico profilo di rafforzata tutela del bene
esposto, consente di ritenere conforme ai principi di tassatività e determinatezza
la declinazione dell’aggravante, ancorandone gli indicatori a massime di comune
esperienza e a valori etico sociali, oggettivamente accertabili dall’interprete, in

1.4 Nella delineata prospettiva, è necessario che l’accertamento si incentri
su elementi fattuali che abbiano concretamente ostacolato, ancorché non reso
impossibile, la pubblica o privata difesa, intesa quale possibilità di autotutela,
non rilevando la mera astratta idoneità di una situazione che abbia
oggettivamente agevolato la consumazione del reato (Sez. 5, Sentenza n.8819
del 02/02/2010Ud. (dep. 04/03/2010) Rv. 246160; Sez. 4, Sentenza
n.53570de105/10/2017Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271259, N. 3598 del 2011 Rv.
249270, N. 53343 del 2016 Rv. 268697N. 5266 del 2006 Rv. 233573); e la
pregnante verifica in concreto si accompagna ad un rafforzamento dell’obbligo di
motivazione, in quanto la ricognizione di concreti elementi che abbiano
determinato una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, deve
giustificare, con adeguata persuasività, la ritenuta sussistenza dell’aggravante.
1.5 In applicazione di siffatti principi, in tema di furto la giurisprudenza di
legittimità ha ampiamente scrutinato la configurabilità della aggravante in esame
in presenza di precauzioni, accorgimenti e strumenti di vigilanza predisposti dal
titolare del bene protetto per minimizzare il rischio di lesione, ritenendo che
siffatte cautele non escludono la minorata difesa quando la sorveglianza sia
esercitata in modo non continuativo e sia, pertanto, in concreto inidonea ad
impedire il libero accesso da parte di terzi, atteso che assume rilievo, a tal fine,
non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità
di raggiungere la “res” oggetto di sottrazione (Sez. 5, Sentenza n.14022 del
08/01/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 259870 in fattispecie di furto in circolo
sportivo dotato di sistema di videosorveglianza; Sez. 5, Sentenza n.51098
deI21/09/2017Ud. (dep. 09/11/2017) Rv. 271602 in relazione alla sottrazione di
beni situati in un’area recintata; N. 5266 del 2006 Rv. 233573, N. 8819 del 2010
Rv. 246160, N. 3598 del 2011 Rv. 249270, N. 15009 del 2012 Rv. 252486 N.
53343 del 2016 Rv. 268697).
1.5 Ad analoga prova di resistenza è stata sottoposta l’aggravante di cui
all’art. 625 n. 7 cod. pen. e, anche sotto tale profilo, il consolidato orientamento

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linea con i principi costituzionali ed il diritto vivente.

di legittimità si esprime nel senso che una sorveglianza saltuaria da parte del
proprietario non può ritenersi sufficiente a «togliere alle cose esposte alla
pubblica fede quella particolare tutela che la legge accorda loro» (Sez. 5,
Sentenza n. 15009 del 2012, Rv. 252486; 23 febbraio 1978, Minotauro, 21
aprile 1986, Cartellini), e che l’aggravante in discussione non è correlata alla
natura – pubblica o privata – del luogo ove si trovi la cosa, ma alla condizione di
esposizione di essa alla pubblica fede; cosicché la circostanza può ricorrere

febbraio 2006, n. 9022, Rv 233978), anche se munito di recinzioni agevolmente
superabili.
2. Nel caso in esame, con riferimento all’aggravante della minorata difesa
– unico profilo investito dall’impugnazione di legittimità – la corte territoriale ha
fatto corretta applicazione degli enunciati principi.
Attraverso la verifica in concreto delle specifiche circostanze del fatto, ha
rilevato come la mera chiusura della porta dello spogliatoio dove – in tarda ora
serale e senza il supporto di un servizio di guardiania o di impianti di
videosorveglianza e di allarme – erano depositati effetti personali e valori
appartenenti ad una squadra di calciatori dilettanti, impegnati sul campo di
gioco, non costituisse adeguato strumento di protezione, non impedendo, ma
rendendo solo maggiormente difficoltoso l’accesso di terzi, rendendo pertanto i
beni oggetto di sottrazione facilmente raggiungibili. Di guisa che la cautela
adoperata non è stata ritenuta – alla stregua di un giudizio formulato con
valutazione ex ante ed in concreto – idonea a scongiurare il rischio di lesione al
patrimonio.
E di siffatta valutazione in concreto il giudice di merito ha reso ampia e
razionale ostensione in motivazione, specificamente richiamando anche una
valutazione di tipo controfattuale laddove ha rilevato che, invece, la presenza di
singoli armadietti, dotati di autonome serrature, avrebbe – nelle condizioni date costituito cautela adeguata ed escluso l’aggravante.
3. Devesi, pertanto, confermare il principio di diritto secondo cui, in tema
di furto, è configurabile l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni
anche quando gli stessi siano custoditi in un locale chiuso a chiave nel caso in
cui, in mancanza di ulteriori presidi di sicurezza e controllo e ricorrendo ulteriori
circostanze favorevoli (quali la tarda ora serale; la completa accessibilità alle
aree comuni; l’assenza di persone in transito), per la facilità di accesso, esso
risulti privo di vigilanza continua così da esporre, in concreto, il bene tutelato a
qualificati profili di rischio.

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anche se la cosa trovasi in un luogo privato facilmente accessibile (Sez. 5, 8

4. A tanto segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consi liere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018

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