Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21911 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21911 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
BERNOT LIVIO N. IL 14/03/1937
avverso il provvedimento n. 4/2012 GIUDICE DI PACE di GORIZIA,
del 20/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto, depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di
pace di Gorizia il 20 novembre 2015, è stata presentata da Bernot Livio richiesta
di rimessione del procedimento penale pendente avanti il Giudice di pace di
Gorizia nei suoi confronti.

Giudiziario, inidonea a garantire la terzietà dei Giudici locali e soprattutto del
Giudice di pace Giuseppe La Licata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta è inammissibile.
2. Il ricorrente non evidenzia una grave situazione locale tale da non
consentire il corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale nei suoi confronti
ma solo il contrasto con l’ordine degli avvocati di Trieste, in generale per
pregressi procedimenti disciplinari, e in particolare con il Giudice di pace di
Gorizia, avvocato La Licata, che lo avrebbe già giudicato più volte in precedenza.
Tutte situazioni inidonee a rendere applicabile il dettato degli articoli 45 e
seguenti cod proc. pen.
Invero, l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una
deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e,
come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle
disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i
presupposti per la “translatio iudicii”, con la conseguenza che, da un lato, per
“grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica
processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e
connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se
non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso
come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un
pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di legittimo sospetto” possono
configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come
conseguenza di essa (v. da ultimo, Cass. Sez. III 12 maggio 2015 n. 23962).
3.

Dalla declaratoria d’inammissibilità deriva, infine, la condanna

dell’istante al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
1

2. Sostiene l’istante l’esistenza di una grave situazione locale del Distretto

P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 maggio 2016.

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