Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21910 del 21/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21910 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
sul ricorso proposto da:
PAPALE FRANCESCO nato il 09/05/1959 a MESSINA parte offesa nel
procedimento
c/
TESSIER GIULIANO nato il 07/05/1954 a VENEZIA
DELLA TORRE DARIO nato il 01/02/1964 a VENEZIA
avverso la sentenza del 19/12/2016 del GIUDICE DI PACE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore ouv- “5(?a,,.. e
os_;.)
Il difensore presente si associa al PG.
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A questo punto si procede alla raccolta delle richieste del PG in relazione ai
ricorsi per i quali non risulta la presenza dei difensori.
Data Udienza: 21/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Milano ha assolto Tessier
Giuliano e Della Torre Dario dall’addebito di diffamazione in danno Papale Francesco
perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato di non doversi procedere, per la
medesima imputazione, nei confronti di Armenio Salvatore, essendo il reato estinto
per morte del reo.
406 c.p.p., il pregiudizio in cui sarebbe incorso in Giudice di Pace, la violazione degli
artt. 124 e 572 c.p.p., la violazione dei diritti della difesa.
3. La persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di
proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto,
poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola
dettata dall’art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di
impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori
iscritti nell’apposito albo mentre la deroga contenuta nella prima parte della
medesima norma si riferisce esclusivamente all’imputato (Sez. 6, n. 25516 del
04/05/2017 Rv. 270037; Massime precedenti Conformi: N. 1541 del 1999 Rv.
213402, N. 6472 del 1999 Rv. 213055, N. 2125 del 2000 Rv. 216235, N. 24285 del
2001 Rv. 219487, N. 37562 del 2004 Rv. 229139)
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge (art. 616 c.p.p.),
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi
di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso
(Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro
2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2018
2. Propone ricorso la parte offesa personalmente denunziando la violazione dell’art.