Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21910 del 09/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21910 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCHIO DOMENICO N. IL 04/05/1979
avverso la sentenza n. 6041/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Data Udienza: 09/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1.
kilLOÀ)
La Corte di Appello di eisi~a con la sentenza impugnata ha
sostanzialmente confermato, rinnodulando la pena, la sentenza di primo grado
con la quale Cacchio Domenico era stato condannato per il delitto di furto
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando una violazione di legge e una motivazione apparente
circa l’affermazione della penale responsabilità a titolo di reato consumato e non
di tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. I fatti incontroversi, accertati nella flagranza, sono stati logicamente
ascritti al comportamento cosciente e volontario dell’imputato.
3. La manifesta infondatezza del motivo deriva dall’intenzione di voler
dare all’interpretazione dei fatti, quale quella data dai Giudici del merito, un
significato diverso per ritenere inesistente il compimento di atti idonei al
perfezionamento del contestato delitto di furto aggravato (furto di due valigie
all’interno di un magazzino di un esercizio commerciale).
Operazione, da un lato, non consentita avanti questa Corte di legittimità
nonché contraria alla pacifica giurisprudenza.
Invero, ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base
di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o
solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a
causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma
incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico
delitto (v. Cass. Sez. I 11 febbraio 2013 n. 16612).
Nella specie, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, si era,
viceversa, verificato l’impossessamento della res altrui tale da integrare la
consumazione dell’ascritto reato.
4.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
1
aggravato.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibilè II — hcorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
Così deciso il 9 maggio 2016.
della Cassa delle Ammende.