Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2191 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2191 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Taglialatela Giovanni, nato a Napoli il 5.11.74
imputato artt. 73 ed 80 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 19.3.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con la decisione impugnata, la corte d’appello
ha confermato il giudizio di
responsabilità pronunciato in primo grado nei confronti del Tagliatatela per violazione della
legge stupefacenti.
Il ricorso – proposto personalmente dall’imputato – lamenta che il giudizio d’appello, si
sia svolto in sua assenza per essergli stato «impedito» di partecipare.
La doglianza è manifestamente infondata e, come tale, inammissibile risultando
chiaramente dalla sentenza che il verbale di udienza è stato aperto alle ore 10.35e che solo
alle 10.37 l’imputato – che era detenuto – aveva chiesto di presenziare.
Anche prescindendo dall’ulteriore considerazione che tale manifestazione di volontà è
pervenuta alla corte alle successive 13,28 (formalmente irrilevante visto il tenore dell’art. 123 c.p.p.), è
un fatto che, comunque, la richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza è stata formulata
tardivamente dopo che la stessa era stata già aperta.

Data Udienza: 16/11/2012

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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