Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21909 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21909 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASARO PAOLO nato il 23/08/1983 a MAZARA DEL VALLO

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO

Data Udienza: 21/02/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Pierfranco Puccio, che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, chiedendo altresì la correzione della data

RITENUTO IN FATTO

1. Paolo Asaro ricorre avverso la sentenza del 15 marzo 2017 con la quale la
Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di Marsala
del 23 giugno 2015, riteneva l’Asaro responsabile del reato continuato di lesioni
e minaccia commesso il 6 novembre 2010 in danno di Claudio Mansella.

2. Il ricorrente propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza della condotta contestata, lamentando che l’attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa era ritenuta non tenendo conto dell’interesse
derivante dalla costituzione di parte civile, in contrasto con la dinamica del fatto
riferita dai testi a difesa, per la quale l’atteggiamento aggressivo del Mansella
dava inizio alla lite, e sulla base della convergenza con le dichiarazioni della teste
Butera, la cui credibilità era pregiudicata dalla relazione affettiva con il Mansella.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa, motivata solo
con l’entità delle lesioni, considerata indicativa di una reazione sproporzionata in
assenza di un pericolo attuale nonostante tale pericolo fosse stato creato
dall’iniziale aggressione da parte del Mansella, dapprima verbale e poi fisica con
uno schiaffo inferto all’imputato.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto
ritenuta in primo grado per la condotta di lesioni in danno dell’Asaro contestata
al Mansella, nonostante lo stesso avesse dato inizio alla lite.

2

di nascita dell’imputato riportata nella sentenza impugnata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il motivo dedotto sulla sussistenza della condotta contestata è

inammissibile.
Le censure del ricorrente non deducono vizi di logicità motivazionale per i
quali il ricorso per cassazione è consentito, ma valutazioni di merito
sull’attendibilità dei testimoni di accusa e la rilevanza dei testimoni a difesa,
alternative a quelle della sentenza impugnata in ordine alla decisività attribuita

al riscontro oggettivo proveniente dalla certificazione di una lesione al testicolo
compatibile con la ginocchiata che il Mansella riferiva di aver ricevuto in quella
parte del corpo da parte dell’imputato. Elemento, quest’ultimo, peraltro non
menzionato nel ricorso, che quindi è altresì generico per questo aspetto.

2.

Il motivo dedotto sulla ritenuta insussistenza della scriminante della

legittima difesa è inammissibile.
Nel riproporre sul punto il riferimento alla circostanza dell’avere la persona
offesa dato inizio alla lite, già esaminata nella sentenza impugnata con riguardo
alle deposizioni rese in proposito dai testimoni della difesa, il ricorso è generico
ove non si confronta con quanto di seguito osservato dalla Corte territoriale sulla
manifesta sproporzione fra lo schiaffo, che i predetti testimoni riferivano essere
stato inferto all’imputato dal Mansella, e la ginocchiata ai testicoli
successivamente subita da quest’ultimo, e sulla rilevanza di tale sproporzione,
conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini
dell’esclusione della scriminante della legittima difesa, in quanto estranea ai
termini della reazione ad un pericolo attuale per la persona (Sez. 1, n. 45407 del
10/11/2004, Podda, Rv. 230392).

3. Ancne il motivo dedotto sulla sussistenza della causa di non punibilità
della particolare tenuità del fatto, ritenuta in primo grado per il reato di lesioni
contestato al Mansella, è inammissibile.
La questione non risulta infatti proposta con i motivi di appello, il che ne
preclude l’esame in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la

condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione
dell’impegno processuale si liquidano in euro.t900 oltre accessori di legge.

3

alla convergenza fra le dichiarazioni della persona offesa e della teste Butera ed

Non

è luogo a provvedere sulla richiesta di correzione della sentenza

impugnata proposta dalla parte civile con riguardo alla data di nascita
dell’imputato, in quanto l’indicazione di detta data nel 23 agosto 1983, riportata
nella sentenza, compare in tutti gli altri atti a disposizione di questa Corte.

P. Q. M.

spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte
civile, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
Così deciso il 21/02/2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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