Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21909 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21909 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. GERARDO SABEONE
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere _
– Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIAJ ALBERT N. IL 19/07/1977
ALTA BEKIM N. IL 25/07/1983
avverso la sentenza n. 2833/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 34560/2015

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata aentenza, in conferma di quella di primo grado, ALIAJ
ALBERT e ALIAlsono stati condannati per lesioni aggravate;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati,
deducendo vizio di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 585 cod.
pen., rappresentata dall’uso di spranghe di ferro, poiché le dichiarazioni delle

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché attiene alla valutazione delle
prove e non a passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in
sede di legittimità, giacchè finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di
prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito
che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del
contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di
legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle
fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di 2000 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il presi

persone offese sul punto;

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