Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21908 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21908 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSCO MARCO N. IL 17/10/1966 parte offesa nel procedimento
c/
CASTELLI ALBERTO N. IL 08/09/1962
MONTALTI FRANCO N. IL 01/03/1945
avverso l’ordinanza n. 6173/2014 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con ordinanza del 2244/2014 il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha disposto
l’archiviazione del procedimento n. 9358/14 RGNR.
Il difensore e procuratore speciale della persona offesa ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando violazione di legge, in relazione al ritenuto decorso del
termine di prescrizione.
È stata depositata memoria nell’interesse del Fusco, che fa riferimento ad una
nuova prova concernente il merito della vicenda.

all’esito di udienza camerale.
Invero, la violazione del contraddittorio, da ravvisare nei casi di nullità previsti
dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., è l’unico vizio denunziabile con il ricorso
avverso l’ordinanza di archiviazione, ai sensi dell’art. 409, comma 6, del codice
di rito.
Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione. Del
resto, non v’è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento della
piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso. La natura, “interlocutoria e
sommaria… finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e
non a un accertamento sul merito dell’imputazione” (C. cost., ord. nn. 153 del
1999, 54 del 2003), dell’archiviazione e la ratio, esclusivamente servente il
controllo di legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che tradizionalmente si
riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso
(“negli stretti limiti in cui ciò risponda” a tale funzione di controllo: C. cost. ord.
n. 95 del 1998), consentono d’affermare difatti che la pretesa sostanziale del
denunziante/querelante è assistita comunque da adeguate garanzie: da un lato,
la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini, anche sulla scorta di
indagini difensive; dall’altro, l’intatta facoltà esercitare i propri diritti d’azione e
difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria (in
questo senso, v. Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, Di Vincenzo, Rv. 246779).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

Ammende. Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016

Il ricorso è inammissibile, in quanto diretta contro provvedimento adottato

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