Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21908 del 02/03/2017

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21908 Anno 2017

Presidente: ROMIS VINCENZO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A.

avverso l’ordinanza n. 936/2016 Tribunale di Milano del 21/11/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. XX del Foro di

Novara, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 02/03/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 21.11.2016 il Tribunale di Milano, in riforma

dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, appellata dal PM, ha

applicato nei confronti di A.A. la misura della custodia cautelare in

carcere, in relazione ad alcuni episodi di importazione illecita dall’Olanda di

sostanza stupefacente del tipo MDPV (tabella I), avvenuti nel corso del 2014.

Il Tribunale, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto sussistenti le

temporale di circa quattro mesi, in relazione a quantitativi dai quali erano

ricavabili più di 5.000 dosi, e ciò a seguito degli esiti della attività investigativa e

captativa effettuata dagli inquirenti, da cui emergeva un quadro di importazioni

dall’Olanda di cosiddette “nuove sostanze psicoattive”, giunte in Italia attraverso

l’aeroporto di Malpensa; le sostanze erano state sequestrate dai Carabinieri del

NAS di Roma e mai consegnate ai destinatari.

Quanto alle esigenze cautelari, il collegio ha ritenuto sussistente un concreto

ed attuale pericolo di recidiva, nonostante l’incensuratezza dell’indagato e la

risalenza dei fatti al 2014; ciò sulla scorta della elevata gravità degli episodi

criminosi, trattandosi di importazione di quantitativi non trascurabili di sostanze

stupefacenti di estrema pericolosità (in quanto dannose per la salute e poco

conosciute; utilizzate nella maggior parte dei casi in occasione di festini a base di

sesso e droga, spesso fra persone che si conoscono); inoltre ha considerato che

neanche i sequestri di alcune spedizioni ed i sospetti nutriti circa il possibile

intervento delle forze dell’ordine avevano costituito per l’indagato un valido

deterrente alla prosecuzione dell’illecita attività. Il Tribunale ha aggiunto che le

aziende olandesi individuate nel corso delle indagini risultano ancora oggi

pienamente attive nell’attività di distribuzione delle droghe sintetiche in

questione e che nel corso della perquisizione effettuata in data 23.6.2016 presso

l’abitazione dell’indagato, sono stati sottoposti a sequestro altro stupefacente e

documentazione afferente ad ordini di pagamento e corrispondenza per acquisti

via internet.

2.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore,

lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att.

c.p.p.) quanto segue

I) Violazione di legge in relazione all’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

Deduce che il Tribunale assumeva la decisione il 21.11.2016 ma depositava

l’ordinanza il 13.1.2017, in chiara violazione dei termini indicati dall’art. 310 cit.,

importazioni da parte dell’indagato di sostanza stupefacente, per un lasso

da cui dovrebbe conseguire la perdita di efficacia della misura, trattandosi di

situazione equiparabile a quella prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod.

proc. pen.

Deduce che la motivazione sugli elementi posti a fondamento dei gravi indizi

è errata, illogica e contraddittoria.

Rileva che sul dato quantitativo il Tribunale si richiama, del tutto

acriticamente, alla tabella predisposta dal PM, secondo cui una dose

equivarrebbero a 5.157,14 dosi; ciò in assenza di qualsivoglia principio

scientifico da cui desumere come venga determinata la dose media di assunzione

dello stupefacente da parte del PM (e del Tribunale).

Osserva che sulle intercettazioni il ragionamento seguito dal Tribunale è

tutt’altro che lineare, avendo evidenziato poche conversazioni dal cui tenore si

ricava che il A.A. chiama per acquistare stupefacente e non per spacciarlo;

ed un sms in cui l’indagato risponde stizzito ad un soggetto sconosciuto (che

domanda se ha qualcosa di buono), dicendo che lui «non sa nulla di queste

cose».

Quanto alla scaltrezza dell’indagato, valorizzata dal Tribunale, il ricorrente

osserva che aver fatto inviare alcune spedizioni di droga presso il posto di lavoro

o presso la residenza della madre non é certamente indice di particolare

scaltrezza.

III)

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod.

proc. pen.

Deduce la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla necessità di

applicazione di una misura custodiale in relazione alla concretezza e attualità

delle esigenze cautelari, tenuto conto:

della non particolare rilevanza dei quantitativi di stupefacente

sequestrati;

della non dimostrata conoscenza da parte dell’indagato dei sequestri di

stupefacente effettuati dalla polizia giudiziaria;

degli elementi portati dalla difesa a favore dell’indagato (posizione

lavorativa con elevato stipendio, atteggiamento collaborativo con gli

inquirenti, richiesta di trasferimento in altra città).

IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 cod.

pen.

Osserva che il Tribunale ha errato nel disporre la misura carceraria anziché

altra meno afflittiva, sulla base del fatto che l’indagato non avrebbe dato segnali

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equivarrebbe a mg. 14 di sostanza, sicché i gr. 61,92 acquistati dal A.A.

di resipiscenza e presa di distanza da logiche delinquenziali e avrebbe dimostrato

pervicacia nel proseguire la sua attività di spaccio.

Deduce che, al contrario, il A.A. ha rilasciato ampie dichiarazioni anche

etero accusanti ed ha chiesto e ottenuto il trasferimento in altra città; che

l’asserita pervicacia dell’indagato si fonda sul nulla, atteso che mai egli è venuto

a conoscenza di sequestri di stupefacente da parte della polizia.

Il primo motivo è infondato.

E’ stato già condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte il principio per

cui in materia di appello avverso ordinanze su misure cautelari reali, i termini in

cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l’art. 310 cod. proc.

pen., cui fa riferimento l’art. 322-bis cod. proc. pen., non richiama il disposto del

quinto, nono e decimo comma dell’art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata

trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria procedente entro il giorno

successivo alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro

venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del

provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 44013 del 24/09/2015, Buccigrossi, Rv.

26507301). Il secondo motivo è infondato.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è sicuramente razionale,

esauriente e priva di vizi logici evidenti, oltre che corretta in punto di diritto,

sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del A.A..

La censura del ricorrente in ordine alla mancanza di qualsivoglia principio

scientifico da cui desumere la dose media di assunzione dello stupefacente è

comunque superata dal quantitativo complessivo della sostanza MDPV oggetto di

sequestro, che non può certo dirsi trascurabile, a prescindere dal numero di dosi

singole ricavabili. Il che implica che in questa fase cautelare, caratterizzata da un

accertamento ancora provvisorio dei fatti, con indagini ancora in corso, il

ragionamento del Tribunale – secondo cui il detto quantitativo di stupefacente

appare incompatibile con un uso esclusivamente personale – è del tutto congruo

e logico, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità.

Le ulteriori doglianze del ricorrente in ordine al contenuto delle

intercettazioni e alle considerazioni del Tribunale sulla “scaltrezza” dell’indagato

costituiscono censure di fatto, come tali inammissibili in questa sede.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stato più volte affermato dalla Corte regolatrice il principio secondo cui, in

materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa

all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione

del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato

in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed

irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701

del 04/10/2016, D’Andrea e altri, Rv. 26838901); vizio nel caso certamente

insussistente, considerato che le conversazioni intercettate appaiono indicative –

viene citato il messaggio snns inviato all’indagato da tale Markos di Monza, che

gli chiede se «ha qualcosa di buono»; al che A.A. risponde in maniera stizzita

«cosa cazzo mi scrivi ma sei scemo?»), sia del fatto che egli avesse più fornitori,

al di là delle importazioni dall’Olanda, il tutto secondo un percorso motivazionale

che non può essere considerato manifestamente illogico o irrazionale.

Il terzo motivo è parimenti infondato.

Va considerato che in tema di esigenze cautelari, l’art. 274, lett. c), cod.

proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il

pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto

(fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso

che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve

indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non

specificamente individuata, né tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura

viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801).

Il Tribunale ha fatto buon governo dei suddetti principi, attribuendo valenza

alle modalità e circostanze del fatto, con particolare riguardo alla reiterata

importazione di quantitativi non trascurabili di sostanze stupefacenti di estrema

pericolosità. Con riguardo all’attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha

fondatamente preso in considerazione l’esito della perquisizione effettuata il

23.6.2016 presso l’abitazione dell’indagato, in cui venivano sottoposti a

sequestro altro stupefacente e documentazione afferente ordini di pagamento e

corrispondenza per acquisti via Internet. Il quarto motivo è fondato.

La motivazione adottata dal Tribunale per la scelta della misura carceraria,

quale unica misura ritenuta idonea a salvaguardare le ravvisate esigenze di

cautela, appare carente, contraddittoria ed illogica laddove fonda l’incapacità

dell’interessato ad ottemperare ai limiti ed alle prescrizioni imposte, su elementi

quali l’assenza di segnali di resipiscenza e presa di distanza da logiche di tipo

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secondo il Tribunale – sia dell’attività di spaccio del A.A. (fra le altre cose

delinquenziale, nonché sulla pervicacia con la quale l’indagato ha proseguito

nella propria illecita attività. I detti elementi ostativi si caratterizzano, infatti, per

la loro estrema genericità e vaghezza, e si pongono in netto contrasto con il pur

riferito atteggiamento collaborativo del A.A., che in sede di interrogatorio ha

reso dichiarazioni in cui ha indicato i nominativi di alcuni suoi fornitori.

La motivazione dell’ordinanza impugnata, inoltre, è apparente e illogica nella

parte in cui è stata ritenuta inadeguata una misura custodiale diversa da quella

carceraria – segnatamente per l’impossibilità di fronteggiare potenziali condotte

in concreto l’indagato reiterare a domicilio l’illecita attività e senza considerare

che ai sensi dell’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. è sempre possibile per il

giudice della cautela imporre limiti o divieti alla persona sottoposta agli arresti

domiciliari.

Le argomentazioni del Tribunale sono, infine, carenti laddove omettono di

considerare – sempre ai fini della scelta della misura – gli elementi pur emersi a

favore dell’indagato, quali l’incensuratezza e la stabile occupazione, che in uno

con il suo atteggiamento collaborativo avrebbero dovuto formare oggetto di

specifica valutazione al fine di meglio graduare le esigenze di cautela in concreto

ravvisate onde individuare la misura più idonea a salvaguardarle (non

necessariamente corrispondente a quella più grave), secondo i criteri stabiliti

dall’art. 275 cod. proc. pen.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto

riguardante la valutazione dei criteri di scelta della misura ex art. 275 cod. proc.

pen., questione che dovrà essere riesaminata dal Tribunale del riesame in sede

di rinvio.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza limitatamente alla questione concernente le

esigenze cautelari, e rinvia sul punto al Tribunale del riesame di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 2 marzo 2017

Il Consiglie

Aless

estensore

naldi

Il Presid nte

Vincenzo Romis

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delittuose realizzabili a domicilio -, laddove essa non dà conto di come potrebbe

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