Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21907 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21907 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CINCU CONSTANTIN nato il 04/09/1981

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

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il difensore presente si riporta ai motivi

Q43-1

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Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Trento ha confermato
la decisione del Tribunale in sede con la quale Constantin Cincu è stato
condannato alla pena di giustizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale,
possesso di una carta d’identità contraffatta e falsificazione della patente di

fotografia dell’imputato.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Cincu, per mezzo del
difensore, articolando, diverse doglianze.
2.1 Con il primo motivo, censura violazione della legge penale e correlati
vizi motivazionali, per avere il giudice di merito erroneamente ricondotto gesti
involontari, occorsi nella circostanze dell’identificazione, al delitto di cui all’art.
337 cod. pen., in assenza di atti intenzionali di sopraffazione e di resistenza.
2.2 Deduce, con il secondo motivo, errata applicazione della legge penale
in relazione alla falsa formazione della patente di guida, ritenuta dai giudici di
merito in conseguenza della mera presenza sul documento della fotografia
dell’imputato. Potendosi, invece, ragionevolmente ipotizzare che il documento
fosse stato formato all’estero, la corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il
fatto ai sensi dell’art. 489 cod. pen., in linea con l’orientamento interpretativo di
legittimità.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo è connotato da aspecificità in quanto si risolve in una
mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il
ricorrente omette di confrontarsi. Secondo il consolidato orientamento di
legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825
del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per
cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente
indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria
correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel
fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento
censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».
3.2 La Corte territoriale ha correttamente qualificato il fatto contestato al
capo A) della rubrica attraverso la ricostruzione, esaustivamente rappresentata

2

guida rumena, intestata a soggetto diverso ed a cui risultava apposta una

in motivazione, della condotta dell’imputato, che ha dapprima spintonato gli
operanti al fine di darsi alla fuga, colpendo subito dopo uno di questi, facendo
applicazione del principio secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di
cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto
fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una
condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione
spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero

presa, guadagnando la fuga» (Sez. 5, Sentenza n.8379 de127/09/2013Ud. (dep.
21/02/2014) Rv. 259043, N. 715 del 1985, N. 35125 del 2003 Rv. 226525, N.
8997 del 2010 Rv. 246412).
4. Generico è anche il secondo motivo di censura.
4.1 II ricorrente prospetta una diversa qualificazione giuridica del fatto
limitandosi a rappresentare, in via meramente ipotetica, che la falsa patente di
guida di cui l’imputato è stato trovato in possesso possa essere stata
materialmente formata all’estero, formulando una censura alla sentenza
impugnata del tutto indeterminata e priva di riferimenti oggettivi.
Il giudice d’appello ha, invece, applicato il principio secondo cui la
apposizione della propria fotografia sulla patente rilasciata ad altra persona,
mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra il
delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato di
cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n.9604 del 03/11/2011Ud.
(dep. 13/03/2012) Rv. 252157, N. 4715 del 1982, N. 12280 del 1990, N. 508
del 2007 Rv. 235689, N. 47029 del 2011 Rv. 251447), in assenza di elementi
atti ad escludere la punibilità del fatto.
4.2 Ai fini della integrazione del diverso e meno grave delitto di cui all’art.
489 cod. pen. è, difatti, «necessario che l’agente non abbia concorso nella
falsità, ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicchè sussiste il reato di
uso di atto falso quando la falsificazione non sia punibile perché commessa
all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta
del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l’agente abbia fatto uso
dell’atto nello Stato» (Sez. 5, Sentenza n.41666 del 16/07/2014Ud. (dep.
06/10/2014) Rv. 262113), mentre non risulta, nel caso in esame, introdotta
alcuna circostanza rilevante a riguardo, sulla quale i giudici di merito avrebbero
formulato irragionevoli valutazioni.

3

e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla

5. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018

Il Con,liere estensore

Il Presidente

spese del procedimento e della somma di C. 2.000,00 a favore della Cassa delle

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