Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21906 del 21/02/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21906 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
nel procedimento a carico di:
B.B.
C.C.
avverso la sentenza del 23/11/2016 del TRIBUNALE di ROVERETO

Data Udienza: 21/02/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata
nell’interesse di B.B.;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di B.B., avv. Luigi Maria Cinquerrui, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso chiedendo la condanna della parte civile

RITENUTO IN FATTO

1. La parte civile A.A. ricorre avverso la sentenza del 23
novembre 2016 con la quale il Tribunale di Rovereto, in riforma della sentenza di
condanna del Giudice di pace di Rovereto del 22 maggio 2015, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di B.B. e C.C., oltre che
per l’imputazione di ingiuria in quanto fatto non previsto come reato, anche per
quella di minaccia commessa in danno dell’A.A. il 26 gennaio 2013, in quanto
non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.
pen..

2. Il ricorrente propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge nell’applicazione della
fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen. per un reato di competenza del giudice
di pace, al quale è invece applicabile la speciale ipotesi di cui all’art. 34 d.lgs. 28
agosto 2000, n. 274, peraltro non consentita nel giudizio di appello e comunque
in assenza del consenso della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge di legge e vizio
motivazionale nella parte in cui la sentenza impugnata riportava nella
motivazione argomentazioni con le quali si escludeva la sussistenza del reato di
minaccia, in contrasto con il dispositivo nel quale si pronunciava invece
declaratoria di non punibilità del reato per la causa di cui al punto precedente, e
comunque lamenta apoditticità di dette argomentazioni e mancanza di
motivazione sulla ritenuta assenza dell’elemento psicologico del reato.

3. Per l’imputato B.B. è stata depositata memoria a sostegno della
richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2

al pagamento delle spese sostenute dalla difesa dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, se è vero, come osservato dal ricorrente, che la
motivazione della sentenza impugnata contiene argomentazioni tendenti ad
escludere la stessa sussistenza del reato contestato, è vero altresì che detta
motivazione si concludeva con l’affermazione per la quale il fatto era comunque
di particolare tenuità, e che il dispositivo era esplicitamente dichiarativo della

Ciò posto, la parte civile, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità,
non ha interesse, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, a ricorrere
avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità
dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, che non produce alcun effetto
pregiudizievole per detta parte nel giudizio civile in conseguenza di quanto
previsto dall’art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di efficacia della sentenza in
sede civile quanto alla sussistenza ed all’illiceità penale del fatto ed alla
commissione dello stesso da parte dell’imputato (Sez. 5, n. 38762 del
28/06/2017, Izzo, Rv. 270925).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.
Quanto alla richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dall’imputato, richiesta dal difensore di quest’ultimo, deve essere
disposta la compensazione delle spese fra le parti in considerazione della
particolare natura della decisione terminativa del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 21/02/2018

relativa causa di non punibilità.

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