Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21906 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21906 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
RISTOLFI OSCAR N. IL 13/11/1967
avverso il provvedimento n. 11/2015 PROC.GEN.CORTE APPELLO di
MILANO, del 22/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza recante la data del 21.9.2015, indirizzata alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e, per conoscenza, alla Procura Generale presso
questa Corte, RISTOLFI Oscar chiedeva la rirnessione del procedimento ai sensi dell’art. 45 c.p.p.
in previsione dell’udienza camerale fissata davanti al G.I.P. di Milano, nel procedimento n.

archiviazione proposta dal medesimo istante quale persona offesa.
Lamentava il richiedente “l’impossibilità di una decisione equa e imparziale”, essendo
chiamate a decidere “le medesime parti, che

avevano già espresso parere negativo sulla

continuazione dell’azione penale con rigetto dell’istanza” di avocazione.
Chiedeva che la rirnessione del procedimento venisse effettuata davanti all’A.G. di Bolzano,
in deroga all’art. 11 c.p.p..
In data 11.11.2015 è pervenuto in copia esposto-denuncia indirizzato dal RISTOLFI alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta, scarsamente intelligibile, va dichiarata inammissibile per carenza
legittirnazione.
Ed invero, atteso il carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, deve escludersi che
siano legittimati a chiederne l’applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati
nell’art. 45 c.p.p, e cioè Procuratore Generale presso la Corte d’appello, Pubblico Ministero presso
il giudice procedente e imputato (Sez. 1, ord. n. 3006 del 24.6.1992, Parrillo, Rv. 192023).
Dunque, il RISTOLFI, persona offesa dal reato di incendio oggetto del procedimento che qui
rileva, non è legittimato a formulare richiesta di rimessione del processo.
Tra l’altro, anche a voler prescindere dal dato ostativo evidenziato, deve rilevarsi come la
situazione paventata dall’interessato a sostegno della richiesta costituisca null’altro che la
proiezione di preoccupazioni e timori non apprezzabili alla stregua di reali ostacoli a un corretto
svolgimento del giudizio e, in ogni caso, le circostanze addotte a sostegno della richiesta non
integrano nessuno dei presupposti per la translatio iudicii.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta consegue di diritto la condanna del
richiedente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 48 comma 6 c.p.p..

2

14544/2012 mod. 44 per il reato di incendio, a seguito di opposizione alla richiesta di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

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