Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21905 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21905 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
dalla parte civile MELOSU REMIGIO nato il 11/08/1962 a ROMA
nel procedimento a carico di:
STEININGER MARKUS nato il 18/09/1959 a MONACO ( GERMANIA)

avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Il difensore presente si associa al PG e richiama brevemente il contenuto della
memoria già in atti.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la sentenza
del Tribunale di Como del 9.2.16, che aveva condannato Steininger Markus alla
pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto
colpevole di lesioni in danno di Melosu Remigio, assolvendo l’imputato perché il
fatto non costituisce reato, ricorrendo la causa di giustificazione della legittima

2. Propone ricorso il difensore e procuratore speciale della parte civile deducendo,
con il primo motivo, vizi motivazionali laddove la Corte ha ritenuto sussistente la
scrinninante putativa sebbene non vi fosse alcun pericolo attuale, per l’imputato, né
vi fossero circostanze tali da giustificarne la percezione, posto che la vittima era
persona con un evidente deficit motorio e non vi erano altre condizioni di rischio alle
quali l’imputato intendeva sottrarsi con la sua sproporzionata reazione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.52 c.p. in quanto la Corte
d’Appello non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il costante orientamento
giurisprudenziale secondo cui la causa di giustificazione della legittima difesa non è
applicabile a chi agisca nella ragionevole previsione di determinare una reazione
aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo determinata dal
proprio comportamento.
3. La difesa dell’imputato ha depositato una memoria in cui ripercorre la vicenda ed
esprime adesione ai principi su cui la Corte d’Appello ha fondato la decisione
assolutoria.
4.

I fatti attengono ad un diverbio fra automobilisti; secondo la ricostruzione

operata dai giudici di merito Melosu aveva dapprima tamponato l’auto di Steininger,
era sceso insultandolo

e poi gli aveva sferrato un pugno in un occhio, sicchè

costui aveva reagito spingendolo e facendolo cadere.
In conseguenza della caduta Melosu aveva riportato una frattura che ne aveva
aggravato le complessive condizioni di salute, trattandosi di persona già affetta da
invalidità.
4.1. La Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi elaborati dalla
giurisprudenza, secondo cui l’accertamento della legittima difesa putativa, così
come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante – e non già ex post
– delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione
e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine
di apprezzare solo in quel momento – e non a posteriori – l’esistenza dei canoni
della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod. pen.,

1

difesa putativa.

dell’esimente della legittima

di f esa

( Sez. 5, n. 3507de1 04/11/2009

dep. 27/01/2010 Rv. 245843 e giurisprudenza costante).
4.2. La situazione percepita dall’imputato – prima il tamponamento, poi gli insulti e
infine il pugno- è stata ritenuta tale da indurlo legittimamente a ritenere che
l’avversario intendesse proseguire le azioni violente nei suoi confronti, di qui la
necessità di allontanarlo con una spinta.
In tale prospettiva non assumono rilevanza le considerazioni circa la gravità delle

sulla proporzione fra offesa e difesa deve essere effettuato con valutazione ex ante
e la Corte d’appello correttamente ha ritenuto che una spinta, anche energica, non
trasmodi in un eccesso di violenza rispetto alla necessità di allontanare da sé
l’aggressore.
Per altro verso non può valere ad escludere la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’esimente la circostanza che Melosu fosse affetto da poliomielite,
trattandosi di una menomazione fisica che poteva non essere percepita
dall’imputato, che non aveva mai visto prima Melosu ed era stato da costui
aggredito con una veemenza tale da poter indurre in un legittimo errore nella
percezione dello stato fisico.
4.3. A fronte di tale corretta applicazione dei presupposti in diritto, il ricorso mira a
rivedere la ricostruzione del fatto, affermando che l’atteggiamento aggressivo fu
tenuto inizialmente dall’imputato, il quale scese dalla propria auto, tamponata da
quella del Melosu, urlando; che gli insulti eventualmente pronunciati in italiano dal
Melosu non potevano essere compresi dall’imputato, che parlava solo tedesco; che
la parte offesa colpì l’imputato in modo leggero e non con un pugno; che il deficit
motorio del Melosu era evidente.
Esula, tuttavia , dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, rimessa al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali. Alla Corte di Cassazione è preclusa la
rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti medesimi ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione
dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale o capace di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito.
In questi termini, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2

lesioni inflitte a Melosu come conseguenza della spinta, in quanto anche il giudizio

4.4. Lo è, conseguentemente, anche il secondo motivo di ricorso, posto che la
ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non consente di ritenere che
l’imputato abbia agito nella ragionevole previsione di determinare una reazione
aggressiva, accettando volontariamente una situazione di pericolo causata dalla
propria condotta.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di

2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2018

causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez.

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