Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21904 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21904 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DALPRA’ MANUEL N. IL 21/07/1987
avverso la sentenza n. 81/2014 TRIBUNALE di BELLUNO, del
14/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 14.11.2014, il Tribunale di Belluno in composizione

monocratica condannava DALPRA’ Manuel alla pena di 500,00 euro di ammenda per il reato di
cui all’art. 660 c.p., ascrittogli al capo B) (l’imputato veniva, invece, assolto dal reato di
tentata estorsione contestato sub A).
Secondo il Tribunale, la prova di responsabilità a carico del DALPRA’ emergeva dal
grande traffico telefonico affluito sull’utenza cellulare della persona offesa RESENTERRA

P.G..
2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore,

deducendo, in due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.
660 c.p..
Secondo il difensore del ricorrente, le motivazioni che avevano portato all’assoluzione
del DALPRA’ dal reato di tentata estorsione avrebbero dovuto essere estese anche al reato di
molestie, tenuto conto, tra l’altro, che, sulla base dei tabulati telefonici e delle dichiarazioni
della persona offesa, risultava che i messaggi erano stati reciproci; inoltre, il contenuto dei
messaggi esibiti dal M.Ilo RECH dei Carabinieri di Lamon doveva ritenersi tutt’altro che
molesto, altrimenti la donna non avrebbe continuato a scrivere all’imputato e non avrebbe
acconsentito a un incontro con il predetto.
Infine, la sentenza impugnata aveva omesso di verificare la sussistenza del dolo,
trascurando di valutare in modo corretto la rilevanza in diritto degli elementi fattuali, che,
inequivocamente, inducevano ad escludere che il ricorrente si fosse rappresentato e avesse
voluto realizzare un fatto di molestie in pregiudizio della RESENTERRA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti attengono a

valutazioni di merito su cui è inibito il sindacato di questa Corte di legittimità.
Il Giudice a quo ha, seppure in modo assai stringato, congruamente motivato in ordine
alla sussistenza del reato, anche sotto il profilo dell’elemento psicologico (implicitamente
desunto dal numero elevato e dal contenuto dei messaggi), accreditandola sulla base degli
elementi indiziari riepilogati nella superiore esposizione in fatto ed apprezzati, in modo
adeguato e non manifestamente illogico, in conformità alle regole previste dall’art. 192 c.p.p..
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma di denaro che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai
sensi dell art. 616 c.p.p..
2

Desirée e dal contenuto di alcuni messaggi visionati direttamente dal teste RECH, operante di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

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