Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21903 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21903 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

)

sui ricorsi proposti da:
BUONOCORE SALVATORE nato il 16/06/1980 a NAPOLI
DE GREGORIO MICHELE nato il 30/12/1976 a NAPOLI
SICILIANO STEFANO nato il 09/06/1986 a NOLA

avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita dei ricorsi.
Udito il difensore L-A.A7 3

hQ.)- 0

e

il difensore presente espone alla Corte le considerazioni a fondamento della sua
richiesta di cassazione della sentenza impugnata.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Noia, che aveva condannato Buonocore
Salvatore, De Gregorio Michele, Abate Luigi e Siciliano Stefano alla pena di giustizia
ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto colpevoli dei delitti
di illecita concorrenza con violenza e minaccia e lesioni gravi ed aggravate in danno
di Broda Pasquale, riqualificando i fatti già contestati sub artt.110, 513 bis c.p. nella

1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e confermata dalla
Corte d’Appello, che ha riqualificato i fatti di cui al capo 1) nella diversa fattispecie
di cui all’art.610 c.p. semplicemente per il difetto della qualità di imprenditore in
capo al Buonocore, i quattro imputati avevano violentemente picchiato il Broda,
cagionandogli la frattura della parete orbitale, in quanto costui si era aggiudicato il
servizio di guardia del corpo da predisporre presso un locale ove era stata
organizzata una festa, sottraendolo al Buonocore.
Le fonti di prova sono state individuate nelle dichiarazioni della parte offesa, nelle
riprese delle telecamere di videosorveglianza, che avevano filmato parte
dell’aggressione, nel contenuto di intercettazioni e nelle dichiarazioni degli stessi
imputati, tese a ridimensionare le proprie responsabilità piuttosto che a negare
l’accaduto.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di Buonocore censura la carenza di motivazione,
intesa come valutazione critica del compendio probatorio raccolto, a fronte dei
motivi di gravame, e l’erronea applicazione degli artt.582 e 610 c.p. laddove il
provvedimento impugnato ha ritenuto di poter inquadrare i fatti in tali fattispecie.
In particolare, si sostiene che il giudice di appello non ha tenuto in adeguato conto
le discrasie e le incertezze nella deposizione del Broda e la circostanza che le
telecamere di sorveglianza non abbiano ripreso tutta la scena, sicché i filmati non
possono costituire un riscontro alle affermazioni della parte offesa né una prova dei
fatti.
Sarebbero, poi, stati sottovalutati gli elementi addotti dalla difesa e diretti a
differenziare il ruolo dei diversi imputati nonché a ritenere che il ricorrente avesse
avuto una posizione tutto sommato neutrale.
Si censura la motivazione della sentenza laddove non ha adeguatamente
considerato gli argomenti portati dalla difesa a sostegno della tesi secondo cui le
lesioni riportate dal Broda potessero non essere collegate all’aggressione e, in
particolare, al calcio al volto che egli ha riferito essere stato sferrato proprio dal

1

diversa ipotesi di violenza privata in concorso e rideterminando la pena.

- \

Buonocore.
3. Il ricorso proposto nell’interesse di De Gregorio Michele denunzia la violazione
degli artt.192 e 125 c.p.p. per l’omessa valutazione di attendibilità della parte
offesa, la cui deposizione sarebbe caratterizzata da incertezze ed incongruenze.
Con il secondo motivo si denunzia l’errata applicazione dell’art.110 c.p. nonché il
vizio di motivazione quanto alla condanna per il reato di violenza privata in
concorso; in particolare, si sostiene che non vi è stata alcuna indagine circa la
partecipazione al fatto da parte dei singoli imputati e riguardo all’elemento
soggettivo e che la condotta del ricorrente potrebbe essere qualificata nell’ambito

Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali con riguardo alla decisione della
Corte d’Appello di rigettare la richiesta di sospensione della provvisionale.
4. Il ricorso proposto nell’interesse di Siciliano Stefano denunzia la contraddittorietà
della motivazione per non avere tenuto in adeguato conto delle condizioni fisiche,
dimostrate, dell’imputato, il quale non si sarebbe trovato nelle condizioni di poter
perpetrare una aggressione quale quella che gli viene contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi reiterano le censure del gravame rispetto alle quali vi è stata una
compiuta e corretta risposta ad opera della Corte d’Appello.
I giudici di merito si sono attenuti al principio di diritto secondo cui le regole dettate
dall’art. 192, co.3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca
del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 Rv. 253214 che in motivazione ha altresì
precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può
essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi ).
Conformemente al principio enunciato, i giudici di merito hanno indicato le
emergenze processuali determinanti per la formazione del loro convincimento,
consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla
soluzione adottata.
Si è infatti affermato che la deposizione del Broda è apparsa coerente e precisa sia
nella ricostruzione dell’antefatto storico ( confermato dal teste Napolitano, a cui
Buonanno si rivolse protestando perché aveva affidato il lavoro a Broda e non a lui)

2

della connivenza non punibile.

che nella descrizione dei momenti salienti , consistiti nella minaccia espressa da
Buonocore alla presenza degli altri tre imputati che con lui si erano avvicinati alla
vittima all’interno del bar e nell’aggressione all’interno e all’esterno del locale.
Le ulteriori emergenze processuali richiamate a fondamento del convincimento dei
giudici di merito sono rappresentate dal contenuto dei filmati, che hanno mostrato
l’azione violenza di Abate ma anche il successivo immediato coinvolgimento degli
altri tre imputati, che bloccavano Broda e lo portavano di peso all’esterno, dal
contenuto delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni degli imputati.

prospettate con il gravame, trattandosi di deduzioni disattese dalla motivazione
complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle
specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione
dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio
ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 14/01/2015, Rv.
261730).
In particolare, va osservato che il contenuto delle riprese delle videocamere di
sorveglianza, delle intercettazioni e delle dichiarazioni degli imputati, oltre a
costituire prova diretta di alcuni dei fatti oggetto della vicenda processuale
( presenza degli imputati nel bar, azione lesiva di Abate ) rappresentano un
riscontro alle dichiarazioni di Broda e ne confermano la valenza accusatoria, sicché,
per altra parte della vicenda, la prova è rappresentata dalla deposizione della parte
offesa- parte civile adeguatamente verificata dai giudizi di merito sotto il profilo
dell’attendibilità intrinseca e congruamente riscontrata dagli altri elementi di prova.
Del resto, i ricorrenti non indicano in che misura il contenuto delle intercettazioni o
delle dichiarazioni degli imputati o la rappresentazione contenuta nei filmati
sarebbero tali da smentire la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito
sulla scorta della deposizione della parte offesa.
La sentenza replica adeguatamente agli argomenti svolti dalla difesa Buonanno
circa l’individuazione di altre possibili cause della frattura orbitale riportata dal
Broda; si afferma infatti che gli esiti della consulenza medico legale non
contraddicono l’ipotesi che detta lesione sia stata provocata da un calcio sferrato dal
Buonocore al capo della vittima, così risultando destituita di fondamento la diversa
ipotesi secondo cui si sarebbe trattato di una conseguenza di una seduta di Kick
Boxing.
2. Così pure il provvedimento impugnato dà adeguato conto delle ragioni che
inducono a ritenere provato il concorso di De Martino e Siciliano nell’azione
intimidatoria promossa dal Buonocore, evidenziando che costoro, con la loro
presenza nel bar a fianco del Buonocore, hanno rafforzato la valenza

3

Non ha rilievo, quindi, l’eventuale silenzio su una delle specifiche deduzioni

dell’intimidazione ed evidentemente erano presenti a quello scopo, visto che erano
entrati nel locale insieme a Buonocore ed hanno assistito non certo supinamente
alla discussione, avendo spintonato la vittima ed avendola poi portata di peso fuori
dal locale.
Quanto alla pretesa impossibilità, da parte del Siciliano, di prendere parte ad una
aggressione, viste le condizioni fisiche in cui si trovava, per gli esiti di una frattura
alla spalla, la Corte ha sottolineato, da un lato, che la visione di questo imputato nei
filmati delle telecamere di videosorveglianza mostra una apprezzabile scioltezza di

vittima non rendeva necessario l’impiego di soverchia forza da parte di ciascuno.
3. Il motivo sulla provvisionale è inammissibile
Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede
penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi
di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente
motivata ( v.Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 Rv. 263486 e massime precedenti
conformi: N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068, N. 34791
del 2010 Rv. 248348, N. 32899 del 2011 Rv. 250934, N. 49016 del 2014 Rv.
261054, N. 50746 del 2014 Rv. 261536).
4.

I ricorsi sono da ritenere, quindi, inammissibili; alla declaratoria di

inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna di ciascun ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso ( cfr. Sez. 2, n. 35443 del
06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2018
Il Presidente

WegrATA CANCELLEMA

Mari Vassichelli

movimenti e che, in ogni caso, la preponderanza degli aggressori rispetto alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA