Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21901 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21901 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA VITO N. IL 06/12/1954
avverso la sentenza n. 17887/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 6.5.2014 ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il G.I.P. del Tribunale
di Bari applicava a SANTAMARIA Vito – imputato dei reati di cui agli artt. 2-7 L. n. 895/67, 697
c.p., 678 c.p. e 23 L. n. 110/75 – la pena concordata di tre anni e quattro mesi di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del
difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione alla omessa considerazione di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena.
Da parte sua il Giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati
aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p..
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444
c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie,
perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Va, inoltre, ricordato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle
parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell’ipotesi di
subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la
relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo
il beneficio essere accordato di ufficio (tra molte, Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv.
241371).
Tanto premesso, il Collegio osserva che il motivo di ricorso – esclusivamente incentrato
sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena – appare manifestamente
infondato, atteso che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, ha dato atto che il suddetto
beneficio era stato escluso dalla pattuizione conclusa tra le parti e, pertanto, non era
concedibile d’ufficio.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo
determinare in euro 1.500,00 (millecinquecento), ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
2

elementi che avrebbero potuto portare la pena nei limiti della sospensione condizionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

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