Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21900 del 19/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 21900 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAURIA GIUSEPPE EUSTACHIO nato il 20/09/1961 a MATERA

avverso la sentenza del 23/06/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 19/04/2018

Motivi della decisione

1. Laurià Giuseppe Eustd.chio ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Potenza indicata in epigrafe, con la quale è
stata parzialmente riformata, con assoluzione dell’imputato dal reato di cui al
capo B) per precedente giudicato, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale
di Matera in relazione al reato previsto dall’art.95 d.P.R. n.115/2012 commesso
in Matera il 14 dicembre 2009 (capo A) ed il 29 ottobre 2009 (capo B),

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di legge.
Dall’esame degli atti risulta che la sentenza, pronunciata il 23 giugno 2017,
è stata depositata entro il termine di novanta giorni ai sensi dell’art.544, comma
3, cod.proc.pen. e che il ricorso è stato depositato il 1 dicembre 2017 (come da
certificazione della Cancelleria), ossia oltre il termine di quarantacinque giorni
previsto dall’art.585, comma 1, lett.c) cod.proc.pen.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità
di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della
sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2018
Il Con,” ere estensore
E

Serrao

Il Pre

nte
Fumu

confermandosi pertanto la condanna per il solo capo A) dell’imputazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA