Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2190 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2190 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Architravo Antonio, nato a Napoli il 13.8.92
Esposíto Salvatore, nato a Napoli il 15.2.69
Corduas Giuseppe, nato a Napoli il 25.6.68
imputati art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 13.2.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che la Corte d’appello, con la decisione impugnata ha confermato la condanna
inflitta ai ricorrenti per violazione dell’art. 73 T.U. stup.;
Considerato che il gravame proposto si risolve nella mera asserzione secondo cui la
sentenza «difetta di motivazione in ordine al rigetto della principale richiesta difensiva di
proscioglimento per essere Io stupefacente detenuto ad esclusivo uso personale»;
Rilevata la totale genericità dell’assunto, che, invece, per essere validamente proposto
avrebbe dovuto consistere in una critica puntuale alla decisione impugnata e contenere
./Indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta» ( Sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914);

Data Udienza: 16/11/2012

Osservato, per di più, che, tra i motivi di appello, non era neppure presente tale
doglianza (peraltro implicitamente esclusa dal fatto di avere l’imputato ammesso le proprie responsabilità
giustificando lo spaccio contestato con necessità di natura economica) sì da dar luogo, con il presente
motivo, anche ad una violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimità essendo state,
in tale sede, prospettate per la prima volta questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai
prima sollevate nella fase di merito e, perciò, assistite dalla presunzione di conformità al
diritto (ex muitis, più di recente, Sez. V, 4.10.06, Ratti, Rv. 235764);

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Consig

stensore

Rappresentato che, da quanto precede, consegue necessariamente una declaratoria di
inammissibilità con condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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