Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 219 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 219 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAKOUHI NADHIR ALIAS N. IL 31/05/1986
avverso l’ordinanza n. 1280/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 25.10.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia revocava
nei confronti di SAKOUHI Nadhir , con effetti ex tunc, la misura dell’affidamento in
prova al servizio sociale disposto con ordinanza 26.1.2012 dal magistrato di
Sorveglianza, in relazione all’esecuzione della pena di anni uno , mesi due e giorni
otto di reclusione, in ragione del fatto che il prevenuto era stato arrestato il 20.9.2012,
in flagranza di cessione di sostanza stupefacente a terzi. La commissione di un
inserimento nei circuiti del traffico di stupefacente e del fallimento delle finalità
rieducative perseguite. Quanto alla decorrenza della revoca, veniva disposta ex tunc in
ragione del limitato lasso di tempo intercorso tra l’inizio della misura e la data
dell’arresto.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’interessato, deducendo violazione dell’art. 47 OP, nonché carenza ed illogicità della
motivazione: il tribunale non avrebbe dovuto revocare ex tunc la misura, visto che il
ricorrente vi fu ammesso il 26.1.2012 e l’arresto intervenne nel settembre successivo e
poiché nei mesi precedenti all’arresto il menzionato aveva tenuto un comportamento
irreprensibile. Mancherebbe quindi una motivazione esplicita sulla iniziale simulata
adesione al programma di risocializzazione.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e attiene a valutazioni non
censurabili in sede di legittimità. Il Tribunale ha correttamente valutato il venir meno
dei presupposti per continuare l’affidamento ai servizi sociali alla luce della ricaduta nel
reato nell’arco di pochi mesi dall’intervenuta ammissione al regime alternativo al
carcere, evidenza che ha indotto fondatamente ad esprimere un giudizio di inaffidabilità
del prevenuto, che non ebbe a corrispondere alle aspettative che portarono alla
concessione della misura alternativa alla detenzione, valutazione che rientra nell’ambito
della plausibile opinabilità di apprezzamento e che non è censurabile in detta sede.
Pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua
somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di fissare in euro mille, non essendo
configurabile nella specie assenza di colpa del ricorrente.
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ennesimo episodio di spaccio di cocaina veniva ritenuto sintomatico di un perdurante
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 Settembre 2013.