Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 219 del 07/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 219 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Terni avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Perugia in data 28/6/2016 nel proc. n.
252/2016 R.G.N.R. nei confronti di
1. Cifoletti Sergio n. a Narni il 26/1/1962
2.

Mariotti Giovanni n. a Todi il 24/1/1957

3.

Nonni Tonino n. a Terni il 27/2/1959

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
Lette le memorie difensive depositate in data 29/11/2016

e 2/12/2016 nell’interesse,

rispettivamente, di Cifoletti Sergio e Mariotti Giovanni;
Udita nell’udienza camerale del 7/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci , che ha chiesto il
rigetto del ricorso ;

1

pecie

Data Udienza: 07/12/2016

Udito il difensore d’ufficio di Cifoletti Sergio, Avv. Vincenzo Lombardi, che ha chiesto il rigetto
de ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Perugia — Sezione per il riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale- annullava l’ordinanza del Gip del Tribunale di Terni resa il

Giovanni e Nonni Tonino, indagati per il reato di truffa aggravata e continuata in concorso ,
ritenendo che il giudice della cautela avesse omesso la doverosa autonoma valutazione, critica
ed argomentata, delle fonti di prova e delle risultanze investigative a carico dei ricorrenti
nonché della sussistenza delle esigenze cautelari, apprezzate in modo indistinto e cumulativo.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero della
Procura della Repubblica di Terni, deducendo con unico motivo l’erronea applicazione dell’art.
292 cod proc. pen., per avere il Tribunale del Riesame parificato all’ assenza di autonoma
valutazione la motivazione sintetica- nella specie ravvisabile, avendo il Gip operato un corretto
riferimento alle risultanze delle indagini e richiamato la posizione lavorativa degli indagati a
fondamento delle esigenze cautelari- a fronte della quale avrebbe potuto far ricorso ai poteri
integrativi, configurandosi la declaratoria di nullità dell’ordinanza impositiva come ultima ratio.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure articolate.

La

giurisprudenza della Suprema Corte con avviso costante riconosce che, in tema di motivazione
delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle
esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett.
c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche
quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del
procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un
effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate,
spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari nel caso concreto sussistenti

(Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016 ,

Sabounjian, Rv. 267350;Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016 , Pellegrino, Rv. 266336).
Nella specie, la succinta motivazione del Gip non assolve l’onere valutativo in ordine alla
gravità indiziaria, non risultando all’uopo idoneo il mero riferimento alle emergenze
investigative , tanto più in presenza di un addebito concorsuale non adeguatamente esplicativo
delle condotte personali e delle interferenze plurisoggettive, evenienza che avrebbe imposto la
disamina critica delle singole posizioni partecipative al fine di saggiare la postulata paritetica
attribuibilità dell’incolpazione provvisoria agli indagati. Analogamente è a dirsi con riguardo
2

5/6/2016 che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a Cifoletti Sergio, Mariotti

all’apprezzamento delle esigenze cautelari . In proposito il Tribunale ha fondatamente
stigmatizzato la motivazione del Gip , esaurita nell’apodittica asserzione circa la sussistenza di
diretto e concreto pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio ,attesa la
posizione lavorativa degli indagati. Il contenuto tautologico ed assertivo della locuzione risulta
del tutto inadeguato rispetto ai postulati valutativi dell’art. 274 lett. a) e c) cod.proc.pen.,
stante l’omissione di ogni esplicitazione circa il ritenuto rischio di compronnissione delle fonti
probatorie e il difetto di scrutinio in ordine alle specifiche modalità del fatto e alla personalità
degli indagati in relazione ai requisiti dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del

Al dettagliato apparato argomentativo che sostiene l’impugnata ordinanza il P.m. ricorrente
oppone rilievi di carattere del tutto generico e aspecifico, insuscettibili di sostanziare una
puntuale e decisiva confutazione degli approdi valutativi del Tribunale , evidenza cui consegue
la declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso il 7/12/2016
Sentenza a motivazione semplificata

reato alla luce delle peculiarità della vicenda cautelare.

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