Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21899 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21899 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUSSIEN MOHAMED N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 1688/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24.9.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava il reclamo
proposto da HUSSIEN Mohamed avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza della
sede aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata concernente il periodo 22.7.2010 22.7.2013, essendo il detenuto incorso in numerosi illeciti disciplinari.
Osservava il Tribunale che il reclamo andava dichiarato inammissibile (in realtà nel
contenuto “confuso, generico e incomprensibile”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato,
lamentando la violazione di norme sulla revisione (artt. 631 e 640 c.p.p.) e contestando di aver mai
simulato uno stato di malattia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione è inammissibile perché deduce la violazione di norme e sviluppa censure
di merito del tutto inconferenti con la materia della liberazione anticipata ordinaria e con l’oggetto
delle originarie richieste.
2.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dispositivo si parla di rigetto) per incomprensibilità dei motivi addotti, esposti in uno scritto dal