Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21898 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21898 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

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ZUCCA ALFONSO nato il 18/02/1980 a PAGANI
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 05/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
sentito il Sostituto Procuratore generale dott. STEFANO TOCCI, che ha con luso
per l’inammissibilita’

Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zucca Alfonso ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con
la quale il Tribunale del Riesame di Salerno ha confermato il decreto di sequestro
preventivo emesso, ai sensi dell’art.12 sexies decreto legge 8 giugno 1992,
n.306, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, dal Tribunale di
Nocera Inferiore nella fase delle indagini preliminari in relazione a plurime
violazioni degli artt.110, 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990,

2017.

2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione dell’art.12 sexies
d.l. n.306/1992 perché per procedere al sequestro preventivo finalizzato alla
confisca è necessario che sia intervenuta una sentenza di condanna o di
applicazione di pena per un delitto di cui all’art.73 T.U. Stup., mentre il
ricorrente è solo indagato per tale delitto ed è incensurato; con un secondo
motivo lamenta vizio di motivazione per non avere i giudici tenuto conto della
modestia del compendio sequestrato e del ridotto flusso illegale delle condotte
contestate.

3. Il ricorso è inammissibile.

4.

Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso per cassazione volto a

sanzionare l’illegittimità di una misura cautelare reale può essere proposto solo
per violazione di legge, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., onde la censura
inerente al vizio di motivazione, peraltro meramente reiterativa di analoga
censura già sottoposta al giudice del riesame, non supera il vaglio di
ammissibilità.

5. La censura inerente alla violazione di legge è manifestamente infondata,
posto che l’intervenuta pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione
di pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. costituisce presupposto normativo
della misura di sicurezza della confisca e non del sequestro preventivo.

6.

E’, peraltro, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di

Cassazione che, in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui
all’art. 12 sexies d.l. n.306/92, sussista a carico del titolare apparente di beni
una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è
sufficiente dimostrare che egli non svolge un’attività tale da procurargli il bene
2

n.309 commesse in Nocera Inferiore tra il 25 settembre 2016 ed il 21 febbraio

per invertire l’onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale
reddito legittimo provengano l’acquisto e l’appartenenza del bene medesimo
(Sez.6, n.39259 del 4/07/2013, Purpo, Rv.25708501; Sez.5, n.26041 del
26/05/2011, Rv.25092201; Sez.6, n.3889 del 24/10/2000, Rv.21748801).

7. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi

determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616
cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2018
Il Co glier estensore
Serrao

esidente
omo Fumu

per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella

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