Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21897 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21897 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOLPE GIANLUCA N. IL 16/11/1973
avverso l’ordinanza n. 6346/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 02/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2.12.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo
proposto da VOLPE Gianluca avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza della
sede aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata concernente i periodi 2.10.2008 21.11.2008, 21.5.2011 – 2.10.2011, tenuto conto della relazione comportamentale del carcere di
San Gimignano (da cui emergevano scioperi della fame ed atti autolesivi) e del rapporto disciplinare

26.8.2011.
Rilevava il Tribunale, che, pur tenendosi conto delle problematiche psichiatriche che
affliggevano il detenuto, alle quali andavano verosimilmente ricondotti gli scioperi della fame e gli
atti autolesivi, non poteva soprassedersi sull’episodio accaduto a Bollate (lancio di uno sgabello
contro altro detenuto), da considerarsi decisamente contrario all’opera di rieducazione e sanzionato
con l’ammonizione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato,
lamentando la superficialità e sommarietà della valutazione, da parte del Tribunale, delle sue
problematiche di natura psichiatrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, contrariamente a
quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale ha tenuto ben presenti le sue problematiche di salute,
spiegando con motivazione non palesemente illogica le ragioni per le quali le stesse potessero
giustificare solo una parte dei suoi comportamenti trasgressivi, ma non il violento episodio accaduto
a Bollate.
2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Presidente

dipeso da un violento litigio intercorso con altro detenuto presso il carcere di Bollate in data

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