Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21896 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21896 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANI ANDREA nato il 08/07/1970 a PERUGIA

avverso la sentenza del 17/01/2017 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro
in sequestro

Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha pronunciato

sentenza ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., applicando la pena concordata tra
le parti nei confronti di Sani Andrea in relazione al reato previsto dagli artt.81,
secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per
avere illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo
hashish e marijuana, per avere coltivato n.7 piante di canapa indiana e per aver

2016. E’ stata, altresì, disposta la confisca della somma di denaro in sequestro ai
sensi dell’art. 240 cod. pen. perché considerata corrispettivo di precedenti
cessioni.

2. Ricorre per cassazione Andrea Sani censurando la sentenza per vizio di
motivazione in quanto la somma di denaro sequestrata era stata oggetto di
decreto di restituzione all’avente diritto emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia in data 12 luglio 2016 sul presupposto che non
fosse più necessario mantenere il sequestro ai fini della prova.

3. Il Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, nella requisitoria scritta,
ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca del
denaro in sequestro.

4. Il ricorso è fondato.
4.1. Occorre ricordare che, a norma dell’art.12-sexies d.l. n.306/1992, nei
casi di condanna o di applicazione della pena

ex art. 444 cod.proc.pen. «per

taluno dei diritti previsti dagli artt. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e
74 d.P.R. n. 309/90 – è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle
altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini della imposta sul reddito e alla propria attività economica».
4.2. Nel caso in esame, le condotte sono state qualificate ai sensi dell’art.73,
comma 5, T.U. Stup., onde si verteva in ipotesi di confisca facoltativa ai sensi
dell’art.240 cod. pen., non ostativa alla restituzione dei beni all’avente diritto. Da
tale premessa deriva che la motivazione adottata per giustificare la misura di
sicurezza (somme di denaro provento di precedenti cessioni) sia da ritenere, nel
caso in esame, fondata sul presupposto congetturale che le somme di denaro
fossero provento di reato. Difetta, dunque, una giustificazione del provvedimento
2

ceduto a Cecchi Michele gr. 4,82 di hashísh, commesso in Perugia il 28 giugno

coerente con quanto emerge dagli atti, tanto più necessaria in ragione della già
disposta restituzione all’avente diritto del denaro perchè non più necessario a fini
di prova.

5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla parte in cui
si è ordinata la confisca delle somme di denaro, con eliminazione della misura.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
confisca, che elimina.
Così deciso il 19 aprile 2018

ere estensore

Il Presidente
Giacbrho Fumu

P.Q.M.

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