Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21896 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21896 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVONE ANTONIO N. IL 12/01/1951
avverso l’ordinanza n. 1043/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
01/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 1.12.2014, il G.I.P. del Tribunale di Milano, deliberando in
funzione di giudice dell’esecuzione, applicava, nei confronti di PAVONE Antonio la disciplina
della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 2579/2012 del G.I.P. del Tribunale di
Milano 15.10.2012 (importazione di due chilogrammi di cocaina commessa il 9.9.2007) e n.
53/2008 del Tribunale di Bergamo 15.1.2008 (detenzione di circa 10 grammi di cocaina e porto

di reclusione ed euro 27.000,00 di multa.
Rigettava, viceversa, l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione con
riferimento ai fatti oggetto della sentenza emessa in data 11.11.2011 dalla Corte di Appello di
Catanzaro, che riconosceva sentenza del Tribunale serbo di Sremska Mitrovica relativa alla
detenzione di un ingente quantitativo di cocaina ed eroina posta in essere alla frontiera di
Batrovei in uscita dalla Serbia il 16.3.2008.
Osservava, al riguardo, il giudice dell’esecuzione che l’unico elemento unificante,
rispetto agli altri reati esaminati, era costituito dall’attività di traffico di stupefacenti, mentre
ostavano alla riconducibilità ad un originario, omogeneo, disegno criminoso la diversità e la
lontananza dei luoghi di commissione dei reati ed il significativo lasso temporale (sei mesi) che
li separava.
2. Ricorre per cassazione personalmente l’interessato, ribadendo il carattere “evidente”,
per l’omogeneità dei reati e la loro contiguità temporale, della sussistenza di un identico
disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce un’unica censura aspecifica, sotto il profilo
della mancata correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
2.

Invero, lungi dal misurarsi con le logiche e adeguatamente argomentate

considerazioni riportate nella superiore esposizione in fatto, l’interessato si limita ad insistere,
in modo assertivo, nella richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ribadendo il
carattere autoevidente degli elementi sintomatici indicati.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p..

2

di coltello commessi il 12.9.2007), determinando la pena complessiva in sei anni e quattro mesi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

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