Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21895 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21895 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
c/
BEPARY ABDUL SALAM nato il 02/03/1982

avverso l’ordinanza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni,che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre avverso l’ordinanza della
Corte di Appello di Messina, con la quale è stata accolta l’istanza di riparazione
per ingiusta detenzione presentata da Bepary Abdul Salam ed è stata liquidata in
suo favore la somma di euro 32.425,25 per indennizzare la privazione della
libertà personale nella forma della custodia in carcere dal 14 luglio 2014 al 1

relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt.81 e 609 quater cod.proc.pen.

2. Il Ministero ricorrente deduce omessa motivazione in merito alla condotta
ostativa posta in essere dal ricorrente, trattandosi di extracomunitario
introdottosi in Italia clandestinamente ed in quanto tale autore di una condotta
dolosa o gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla
riparazione; con un secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine
all’esistenza del concorso dell’istante, in termini di colpa lieve, ai fini della
riduzione dell’indennizzo in misura inferiore al puro calcolo aritmetico.

3. Il Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso rilevando la genericità del riferimento
allo stato di clandestinità ed alla sua incidenza sull’apparenza di reità per il
delitto di cui all’art.609

quater cod.proc.pen. e l’assorbimento del secondo

motivo di ricorso in totale assenza di colpa ascrivibile al richiedente.

4. Con memoria del 29 marzo 2018 il difensore di Bepary Abdul Salam ha
chiesto che il ricorso sia rigettato, non potendo considerarsi la condizione di
clandestinità alla stregua di un comportamento doloso o gravemente colposo che
possa aver dato causa all’ingiusta detenzione né alla stregua di un
comportamento lievemente colposo idoneo a determinare una riduzione
dell’indennizzo dovuto.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità.
5.1. Il Ministero ricorrente non ha, infatti, indicato per quale ragione
l’irregolare ingresso nel territorio dello Stato fosse una condotta che il giudice
della riparazione avrebbe dovuto prendere in esame in quanto ostativa al diritto
della riparazione, ovvero incidente sul quantum dovuto, ai sensi dell’art.314
cod . p roc. pen .

2

agosto 2014 e nella forma degli arresti domiciliari sino al 27 marzo 2015 in

5.2. Tale indicazione, irrilevante ove la condotta si sia posta con evidenza
come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla
produzione dell’evento «detenzione», sarebbe stata invece necessaria, pena
l’inammissibilità del ricorso per genericità, nel caso in esame, posto che risulta
del tutto oscuro quale valenza sinergica abbia avuto l’ingresso irregolare del
Bepary nel territorio dello Stato sul giudizio di gravità indiziaria formulato
dall’autorità giudiziaria in relazione al reato di atti sessuali continuati con

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Ministero
ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza
della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 2.000,00 (Sez.U, n.3775
del 26/01/2018, Tuttolomondo, Rv.27165001; Sez. U, n.34559 del 26/06/2002,
De Benedictis, Rv. 22226501; Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003 – dep.
18/12/2003, Min. Eco. in proc. Salvi, Rv. 22844201). Segue, altresì, la condanna
al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte
resistente Bepary Abdul Salam che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali
al 15%, CPA e IVA.
Così deciso il 19 aprile 2018
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Giadro Fumu

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