Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21895 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21895 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMO EDMOND N. IL 11/02/1975
avverso il decreto n. 195/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di VARESE,
del 14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1.
Con il decreto in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Varese dichiarava
inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., l’istanza presentata dal detenuto COMO
Edmond per ottenere la riduzione della pena detentiva ex art. 35-ter 0.P., rilevando che in essa
mancavano la deduzione dell’attualità del pregiudizio subito e l’allegazione degli elementi di
fatto a sostegno del pregiudizio asseritamente sofferto, atteso che l’interessato si era limitato a
2.
Ricorre per cassazione personalmente l’interessato, lamentando che il Magistrato
fosse pervenuto alla decisione impugnata, pur disponendo di tutti i dati utili a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, a fronte
dell’assoluta genericità dell’istanza originaria nei termini riportati dal Giudicante, questi non
poteva fare altro che dichiararne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p..
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
indicare in modo generico tutto il periodo detentivo, sin dal 13.7.2010, senza null’altro addurre.