Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21894 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21894 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOCIOFLEACA LAURENTIU MARIAN nato il 22/09/1975 a CETATE( ROMANIA)

avverso l’ordinanza del 06/04/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Piero Gaeta, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Mociofleaca Laurentiu Marian ricorre avverso il decreto del Tribunale di
Taranto indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’opposizione avverso il
provvedimento di diniego dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato emesso dal Tribunale di Taranto in data 8 aprile 2008.

provvedimento di diniego del beneficio, sia con riguardo all’omesso riferimento
della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi all’ultima dichiarazione
dei redditi, come richiesto dall’art.76, primo comma, d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115, sia con riguardo all’omessa indicazione del codice fiscale del coniuge
convivente.

3. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione degli
artt.76-79 d.P.R. n.115/2002 in quanto la normativa non richiede l’indicazione
del reddito solo se risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, dovendosi
altrimenti pensare che siano ammessi al beneficio solo coloro che abbiano
presentato la dichiarazione dei redditi; il ricorrente deduce di aver indicato un
reddito percepito «in nero» per giornate lavorative in agricoltura, evidentemente
riferibile all’anno impositivo in corso al momento dell’istanza, sebbene non
iscritto nella dichiarazione dei redditi. Il riferimento alla mancata indicazione del
codice fiscale del coniuge contrasta con il testo dell’istanza, in cui è invece
indicato.

4.

Il Sostituto Procuratore generale dott. Piero Gaeta ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che nell’istanza di ammissione al beneficio,
allegata al ricorso, è rinvenibile l’indicazione del codice fiscale del coniuge del
richiedente, dovendosi su tale punto ritenere che il provvedimento impugnato
abbia erroneamente indicato l’assenza di un requisito di ammissibilità
dell’istanza.

2. Ma il ricorso risulta fondatamente proposto anche in relazione alla prima
censura.

2

2. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione condividendo la motivazione del

2.1. L’autocertificazione dei redditi percepiti, di cui è consentita l’allegazione
all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere conforme
ai documenti in possesso degli uffici finanziari o, in caso di omessa dichiarazione
reddituale, attestare l’assenza di reddito imponibile, posto che si tratta di
documento con valenza probatoria funzionale alla verifica dei limiti di reddito per
l’ammissione al beneficio ed al controllo della veridicità di quanto in essa
indicato.

giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui, ai fini dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche i redditi da attività illecite, che
possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni
semplici di cui all’art. 2729 cod. civ.

(ex ceteris,

Sez. 4, n. 21974 del

20/05/2010, Di Stefano, Rv. 24730001; Sez. 4, n.45159 del 04/10/2005,
Bagarella, Rv. 23290801; Sez. 6, n.1390 del 17/04/1998, Pattarello,
Rv.21131101).
2.3. L’indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l’imputato ha
diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si
possa operare un giudizio presuntivo di superamento della soglia per redditi non
dichiarati, onde non è conforme a legge affermare che l’autocertificazione di
redditi non dichiarati al fisco renda di per sé inammissibile l’istanza.

3. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato,
con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto per
nuovo giudizio.

Così deciso il 19 aprile 2018
Il

!bere es ensore
,., Serrao

Il

e idente

Giacimo Fumu
j/i14,44.1

2.2. Non può tuttavia, ignorarsi il principio interpretativo, consolidato nella

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