Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21894 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21894 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO FRANCESCO N. IL 12/09/1978
avverso l’ordinanza n. 326/2014 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 4.12.2014, il G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava parzialmente
inammissibile e rigettava nel resto per carenza dei presupposti applicativi l’istanza proposta da
BIANCO Francesco, volta ad ottenere l’unificazione per continuazione dei reati giudicati con le
tre sentenze di condanna indicate nell’atto introduttivo dell’incidente.

oggetto delle sentenze indicate ai numeri 1) e 3), il giudicante osservava che l’esame delle
sentenze di cui ai punti 2) e 3) non rivelava alcun elemento sintomatico della riconducibilità dei
reati (violazione della legge sugli stupefacenti) ad un atto psichico unico, ostando a tale
conclusione “la diversità dei luoghi di esecuzione delle attività illecite.. .e l’essere state
commesse in concorso con terze persone ed altre da solo”.
Quanto al dedotto stato di tossicodipendenza all’epoca dei fatti (febbraio 2003), esso
non appariva suffragato da idonea documentazione, essendosi la difesa limitata a produrre un
certificato della ASL competente in cui si attestava genericamente che il BIANCO risultava
iscritto al SERT dal 22.12.1999 con diagnosi di tossicodipendenza, senza specificazioni sulla
gravità di tale stato all’epoca dei fatti e sul percorso evolutivo dello stesso nel corso del tempo.
2.

Ricorre per cassazione l’interessato, tramite il difensore, lamentando vizio di

motivazione e violazione di legge, posto che i reati in esame, per la loro contiguità temporale e
territoriale, per le identiche modalità attuative e per la condizione di tossicodipendente ad essi
sottesa, dovevano ritenersi necessariamente riconducibili allo stesso disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce censure in fatto, aspecifiche sotto il profilo
della carenza di correlazione con le argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata e,
comunque, manifestamente infondate.
2. Occorre premettere che la previsione normativa del parametro di valutazione dello
stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato,
contenuta nell’art. 671, comma primo, c.p.p., non stabilisce una presunzione “iuris tantum”
circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono
all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 1, n. 49653 del
3/10/2014, Letizia, Rv. 261271), ma individua un indice rivelatore che deve formare oggetto
di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato
altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flammini, Rv. 259192).

2

Precisato, in via preliminare, che era stata già accertata la continuazione tra i reati

3.

Ciò premesso, rileva il Collegio che il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la

continuazione tra i reati indicati nell’istanza, ha, in primo luogo, correttamente ritenuto
sfornito di prova l’allegato stato di tossicodipendenza, solo genericamente documentato con
riferimento ad una iscrizione dal SERT all’inizio del 1999 e non specificamente correlato al
momento della commissione dei fatti oggetto di condanna (febbraio 2003).
Nell’escludere la configurabilità della continuazione, il giudicante ha, quindi, valorizzato,
con plausibili argomentazioni, elementi oggettivi (diversità dei luoghi di commissione dei fatti,

riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi giudicati.
In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto
dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’omogeneità dei reati e
la contiguità temporale costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione
dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato,
ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l’indefettibile presupposto per il
riconoscimento della continuazione.
Per contro, il ricorso ripropone in modo assertivo le medesime tematiche fattuali già
sottoposte al giudice dell’esecuzione e ritenute correttamente non decisive, mentre nessuna
specifica deduzione viene sviluppata con riferimento alla valorizzazione di tutti gli elementi
oggettivi prima richiamati.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

diversità della componente soggettiva), senza ignorare le deduzioni dell’istante anche

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA