Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21893 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21893 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMERINO RAFFAELE N. IL 11/09/1969
avverso l’ordinanza n. 1134/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 18/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava le istanza
di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della
detenzione domiciliare, avanzata da CAMERINO Raffaele, detenuto in espiazione della pena di
cui al provvedimento di cumulo emesso il 27.4.2004 dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano.
Ricorre personalmente il detenuto per violazione di legge, lamentando che alla

decisione impugnata avesse partecipato, come estensore, lo stesso Magistrato di Sorveglianza
che aveva emesso in data 25.8.2014 il provvedimento reiettivo dell’istanza provvisoria di
applicazione delle misure richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non
ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che
debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato
di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria (fra molte, Sez. 1, n.
26201 del 26/5/2009, Leotta, Rv. 243815).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consere di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzakelementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA