Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21891 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21891 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

TUFANO ANTONIO nato IL 19.1.1978 a Ottaviano

Avverso la ordinanza del 26.10.2016 della Corte di Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;

lette le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Paolo Canevelli il qualle ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza assunta in data 26
Ottobre 2016, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione
avanzata dall’odierno ricorrente TUFANO Antonio in relazione alla
1

Data Udienza: 22/02/2018

detenzione sofferta dal 15 Gennaio 2013 al 13.2.2013 in stato di custodia
cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a decorrere da detta data fino
al 12 Luglio 2014 in relazione a ipotesi di associazione criminosa dedita alla
coltivazione e commercializzazione di stupefacente del tipo marijuana in
concorso con propri familiari e con altri sodali siciliani Badalamenti Vito e
Badalannenti Nunzio, estesa anche in Lombardia con il contributo di Rosa
Gerardo e Rosa Luca. Da tale contestazione veniva definitivamente assolto
con sentenza del 4.2.2015 del Tribunale di Palermo il quale riconosceva

l’attività di coordinamento nella illecita attività di coltivazione e
commercializzazione che gli veniva contestata.

2. La Corte territoriale,

adita per la riparazione,

assumeva che

ricorreva la condizione impeditiva alla riparazione in quanto il ricorrente
aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di dolo o colpa
grave, in ragione di un comportamento extraprocessuale che aveva
avvalorato l’apparenza di aderire alle illecita attività in ragione dei rapporti
e i collegamenti mantenuti con i propri familiari (padre e zio), i quali
gestivano due fondi in territorio campano in cui la marijuana veniva
coltivata, nonché per i contatti intervenuti, dopo l’arresto dei propri
familiari, con due esponenti della famiglia Badalamenti, certamente
coinvolti nella illecita attività di commercializzazione dello stupefacente, cui
forniva informazioni sullo stato delle indagini e sull’eventuale
coinvolgimento nelle stesse e a cui richiedeva, su iniziativa del genitore,
sostegno economico per la famiglia e con i quali interloquiva sullo
svolgimento di affari in comune in un prossimo futuro.
2.1 Veniva ulteriormente stigmatizzata la sinergica condotta processuale
del ricorrente il quale, pure potendo fornire chiarimenti sul contenuto delle
intercettazioni telefoniche che lo avevano visto interloquire con i sodali
dell’illecito traffico di stupefacenti (in particolare con lo zio TUFANO
Vincenzo e con i due Badalamenti), aveva da un lato opposto il silenzio in
ordine a taluni chiarimenti richiesti e dall’altro era incorso nel mendacio in
ordine alle suddette frequentazioni.
2.2 Da siffatto comportamento processuale ed extra processuale la corte
di appello faceva derivare la prova di un contegno gravemente imprudente,
omertoso e connivente che, nel diverso piano prognostico che disciplina la
riparazione per la ingiusta detenzione, aveva determinato una apparenza di
complicità del ricorrente nei traffici illeciti e pertanto l’esigenza di un
intervento preventivo dell’autorità giudiziaria.
2

non adeguatamente dimostrata la sua partecipazione all’associazione e

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, TUFANO
Antonio deducendo violazione di legge e contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione nell’accertamento del dolo e della colpa grave,
evidenziando l’assoluta eccentricità dei comportamenti del TUFANO da cui il
giudice della riparazione faceva derivare la esclusione del beneficio rispetto
alla applicazione e al mantenimento della misura cautelare, evidenziando

una fase successiva ai fatti per cui era stata disposta la cautela che, al
massimo, avrebbero potuto fondare una contestazione per
favoreggiamento personale.
Rilevava ancora che le attività realizzate dal TUFANO erano giustificate
da una comprensibile solidarietà nei confronti dei familiari e che le stesse
non si ponevano in alcuna relazione di condizionamento rispetto alla misura
applicata.
Evidenziava infine come il comportamento processuale era risultato del
tutto adeguato e privo di profili censura, avendo il TUFANO motivatamente
escluso ogni sua compartecipazione all’associazione criminale, né avendo
taciuto o negato circostanze dalle quali potessero ragionevolmente
riconoscersi elementi di complicità nell’illecita attività realizzata dai familiari
e dalle altre persone agli stessi collegate.
Chiedeva pertanto l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il
sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il
procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è limitato alla
correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto
ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta
invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a
motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la
valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo
(v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).
L’art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che “chi è stato
prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non
aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la
3

come la maggiore parte dei comportamenti contestati si erano realizzati in

custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi
causa per dolo o colpa grave”.
2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque,
rappresenta causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione
l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave,
all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314,
comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa,

riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice,
indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa
sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito,
le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema
di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve
intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la
sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo
comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di
un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso
confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la
condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del
procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque
accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano
tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento
dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente
ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996,
Sarnataro ed altri, rv. 203637).
3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen.,
deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai
sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella
condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente,
macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di
leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire
una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità
giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo
della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez.
4, n. 43302 del 23.10.2008, Malsano, rv. 242034). Ancora le Sezioni
Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o
meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa
4

costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa

riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale
del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del
provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta
dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione
alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della
pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del
27.5.2010, D’Ambrosio, rv. 247664).

precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta
detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche
prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in
considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e
assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed
eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la
privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in
quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso
una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti,
l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione
riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base
dell’istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv.
257606).

‘E stato ancora affermato che in tema di riparazione per

l’ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa
al riconoscimento dell’indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad
indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo
cautelare (sez.IV, 23.4.2015 n.33830).

4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali
principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse
dal ricorrente il quale concentra i profili di doglianza non tanto sul tema che
formava oggetto della verifica giudiziale, all’interno del perimetro del
giudizio riparatorio (ricorrenza di condotta processuale od extra
processuale del Tufano, improntata a leggerezza e imprudenza, che avesse
fornito una apparenza di complicità nella illecita attività dei sodali, o
comunque potesse essere riferibile a connivenza accompagnata dalla
consapevolezza dell’altrui illecito agire), bensì sulla, peraltro già acclarata,
estraneità del ricorrente al fatto reato.

5

3.1 Ancora più recentemente il Supremo Collegio ha ritenuto di dover

4.1

Invero il giudice distrettuale ha coerentemente provveduto a

valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui
all’art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta
serbata da TUFANO Antonio, in coincidenza con i provvedimenti adottati
nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente
indiziante costituita dal comportamento da questo tenuto allorquando
aveva tentato di sottrarre il familiare TUFANO Vincenzo all’arresto, o
ancora allorquando, sulla base del rilevante compendio di intercettazione

figlio certamente coinvolti nell’illecito traffico di sostanze stupefacenti) per
ragioni del tutto inerenti le indagini in corso, onde fornire informazioni,
verosimilmente acquisite dai propri familiari, sullo stato delle indagini e sul
loro coinvolgimento nelle stesse.
4.2 Con argomentare del tutto corretto sotto il profilo logico giuridico il
giudice della riparazione ha adeguatamente rappresentato che, pur
trattandosi di azioni realizzate in coincidenza con la esecuzione dei
provvedimenti di cattura, la trasmigrazione di informazioni tra i due nuclei
familiari, coinvolti nella illecita attività, attraverso TUFANO Antonio, il quale
si era interessato altresì di sollecitare ai BADALAMENTI la erogazione di un
aiuto economico, costituisse, agli occhi degli inquirenti, un rilevante
apporto indiziario di compartecipazione alla struttura associativa dello
stesso ricorrente, circostanza avvalorata dal fatto che i Badalamenti si
erano assunti, come è solito avvenire nelle strutture criminose basate sulla
reciproca solidarietà, all’assunzione delle spese legali dei familiari del
TUFANO sottoposti a custodia in carcere. Un siffatto comportamento,
assolutamente ambiguo, era tale da essere interpretato quale profilo di
complicità nell’attività antidoverosa (sez.IV, 3.10.2007, Cianci, Rv.
238248) idoneo a fondare il giudizio di colpa grave ne giudizio riparatorio.
4.2 Va inoltre sottolineato che la condotta del ricorrente non solo
risultava integrare, agli occhi degli inquirenti, un contributo agli autori
dell’illecito traffico, ma evocava partecipazione e connivenza attiva,
laddove il giudice della riparazione poneva in rilievo come, in una specifica
intercettazione telefonica intervenuta tra il ricorrente TUFANO con
Badalamenti Vito quest’ultimo (intercettazione n.451 del 15.8.2007),
entrando direttamente in medias res, era a rimandare a Settembre l’inizio
di un lavoro da svolgere insieme in quanto ormai tutti sono andati a
divertirsi,

evocando scenari di ripresa di una attività economica

potenzialmente produttiva di risorse finanziarie, che risultava essersi
interrotta in coincidenza con le ferie estive.
6

esaminato, aveva mantenuto contatti con la famiglia Badalamenti (padre e

4.3 Sul punto la corte di appello rappresentava che il TUFANO non aveva
mai chiarito il senso e la prospettiva degli affari comuni che lo legavano alla
famiglia Badalannenti, e che appaiono richiamare il contributo del ricorrente
non già quale intermediario tra famiglie che operano in un contesto illecito,
ma quale soggetto direttamente coinvolto in attività equivoche di cui non
forniva, pure potendo, alcun tipo di chiarimento all’Autorità giudiziaria,
palesando in tale modo non solo di essere a conoscenza della illecita
attività dei correi, ma ponendosi egli stesso quale interlocutore in un

4.4 Siffatta condotta, con la valutazione prognostica e indiziaria del
giudice della cautela non poteva che risultare di attiva connivenza ( sui
profili di connivenza ritenuti integrare ipotesi di colpa grave preclusiva della
riparazione sez.IV, 19.2.2015, Di Spirito, 263139).

5. Il ragionamento seguito dalla corte territoriale si pone peraltro in
linea con i principi enunciati da questa Corte anche sotto un diverso profilo
e cioè quello relativo alle frequentazioni malavitose, allorquando ha
affermato che ricorre ipotesi di colpa, idonea a impedire il riconoscimento
dell’equo indennizzo ove, pure a fronte della contestazione delle
frequentazioni e dei contatti con soggetti dediti al reato in contesti
temporali e ambientali compatibili con una sua diretta responsabilità nella
commissione del reato, l’indagato non provveda a fornire con assoluta
tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.IV, 29.1.2014 n.21575
Antognetti; 26.11.2013, n.1235, Calò).
5.1 Inoltre se in sede extraprocessuale il TUFANO ha tenuto un
comportamento ambiguo e connivente, in sede di interrogatorio di garanzia
ha reso dichiarazioni non del tutto pertinenti con il quadro indiziario che gli
agenti di PG avevano acquisito, con particolare riferimento alle
interlocuzioni e agli incontri intervenuti con i Badalamenti, alla familiarietà
con essi evidenziata in sede di intercettazioni telefoniche e al significato da
attribuire a talune delle interlocuzioni.
5.2 Invero il silenzio o la reticenza, così come il mendacio, serbati in
sede di interrogatorio, pure riconducibili ad un contegno processuale
riconosciuto legittimo dal legislatore in quanto intervenuti nell’esercizio del
diritto di difesa, possono comunque essere valutati, nel diverso piano
prognostico che sovraintende il procedimento di cui all’art.314 e ss. c.p.p.,
quali fattori impeditivi del diritto alla riparazione della ingiusta detenzione e
pertanto quali comportamenti valutabili in chiave di colpa grave a fini
riparativi, quando si inseriscano, come nella specie, in termini contributivi
7

contesto criminale, fornendo una apparenza di adesione allo stesso.

alla tenuta del quadro indiziario che ha dato luogo alla adozione o al
mantenimento della misura detentiva (sez.III, 2.4.2014 n. 29967,
Bertuccini; sez.IV, 9.11.2011 n.44090, Messina; 18.11.2008 n.47047,
Marzola; 12.11.2008 n.47041, Calzetta e altri).

6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.2.2018.

Il consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Giacob Fumu

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA