Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21890 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21890 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DISTILO CARMELO nato il 17/09/1954 a FEROLETO DELLA CHIESA

avverso l’ordinanza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG

(,

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2017 la Corte di appello di Venezia
rigettava la domanda di Distilo Carmelo volta ad ottenere la riparazione per ingiusta
detenzione, subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 20 dicembre 1996
al 28 novembre 1997, in relazione ad un provvedimento cautelare emesso nei suoi
confronti per i reati di cui agli artt. 74 commi 1,2,3,e 4 DPR n. 309/1990; 110 cod.

Corte d’Appello di Venezia in data 14 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il
successivo 29 aprile 2011.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Distilo, deducendo, per il tramite
del difensore di fiducia, che la stessa è viziata da mancanza e illogicità manifesta
di motivazione per aver escluso la riparazione nonostante la intervenuta
assoluzione, ritenendo sussistente la colpa grave da parte di esso ricorrente,
ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo.
3. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso.
4. E’ stata presentata memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso non merita accoglimento
Ai fini dell’accertamento del requisito soggettivo ostativo al riconoscimento
dell’indennizzo in questione, il giudice del merito – investito dell’istanza per
l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta
detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. – ha il dovere di verificare se la
condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si
verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli atti, sia
connotabile di dolo o di colpa grave. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se
certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto,
possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità
giudiziaria; ciò che il legislatore ha voluto, invero, è che non sia riconosciuto il
diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia
stato arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da
legittimare il provvedimento dell’autorità inquirente.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 43/1995, Sarnataro, Rv.203638)
hanno poi ulteriormente precisato che “nel procedimento per la riparazione
dell’ingiusta detenzione e’ necessario distinguere nettamente l’operazione logica
propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di
un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del

pen. e 73 DPR n. 309/1990, reati dai quali era stato assolto con sentenza della

giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso
materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché e’
suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma
se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui
errore) alla produzione dell’evento “detenzione” ed in relazione a tale aspetto della
decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel
processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno
delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo,

riparazione”.

6.

Nella specie il provvedimento impugnato assolve

al prescritto obbligo di

motivazione, dal momento che l’ordinanza ha fatto riferimento al comportamento
mantenuto sia prima dell’arresto dall’attuale ricorrente, di cui sono stati accertati i
contatti con soggetti coinvolti nell’acquisto di importanti e numerose partite di
eroina, sia successivamente al provvedimento restrittivo della libertà, allorchè il
Distilo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia si è limitato a negare di conoscere i
soggetti citati nell’ordinanza restrittiva precisando altresì che la circostanza che una
di queste avesse il suo numero di cellulare non aveva alcun significato, mentre solo
nel corso di giudizio d’appello, conclusosi con la pronuncia assolutoria, forniva
precise indicazioni sulla utenza predetta.
Sotto quest’ultimo profilo giova inoltre sottolineare che questa Suprema Corte ha,
sin dal 2001, affermato il seguente principio di diritto: “In caso di richiesta di
riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve tenere conto anche della
condotta del ricorrente successiva all’esecuzione del provvedimento restrittivo e, pur
nel rispetto del diritto di costui a non rendere dichiarazioni, può legittimamente
ritenere che la circostanza di non avere il ricorrente risposto in sede di interrogatorio
e non fornito spiegazioni su circostanze obiettivamente indizianti abbia contribuito
alla formazione del quadro indiziario che ha indotto i giudici della libertà
all’applicazione e alla protrazione della custodia” (Sez. 4, n.2154 del 2001,
Bergamin, Rv. 219490). Tale posizione ha trovato conferma in altre pronunce della
Corte, secondo cui il silenzio dell’imputato su circostanze non altrimenti acquisibili o,
a maggior ragione, il suo mendacio integrano gli estremi di quella colpa che, ai sensi
dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., esclude il diritto alla riparazione per
l’ingiusta detenzione (Sez. 4, n.956/1998, Longo, Rv.210632), sul presupposto che
il comportamento reticente o mendace dell’imputato, sebbene rientri nel diritto di
difesa, come oggetto di scelta di linea difensiva, non può però giustificare la
domanda di riparazione, se proprio da tale comportamento sia derivata la conferma
o la protrazione della custodia cautelare.
In particolare è stato chiarito che il silenzio, la reticenza e il mendacio dell’indagato
2

compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla

in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può rilevare
sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare
specifiche circostanze, non note all’organo inquirente, idonee a prospettare una
logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi
acquisiti in sede investigativa, che determinarono l’emissione del provvedimento
cautelare (Sez. 4, n.4159/2008, Lafranceschina, Rv.242760;Sez. 3,

n. 51084

/2017, Rv. 271419. Anche in un’ottica di cauto apprezzamento del comportamento
endoprocessuale dell’indagato, si è comunque ritenuto che il comportamento

dell’ingiusta detenzione, poiché il diritto all’equa riparazione presuppone una
condotta dell’interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l’allegazione di
quelle circostanze, a lui note, che contrastino l’accusa, o vincano ragioni di cautela
(Sez.4, n.7296/2011„ Berdicchia, Rv.251928; Sez.3, n.44090/2011, Messina,
Rv.251325; Sez. 4, n.40291/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n.15140/2008,
Caria, Rv.239808), pur non mancando, effettivamente, pronunce di segno contrario,
con riferimento al solo comportamento silenzioso o reticente (Sez.4, n.26686 del
13/05/2008, Marras, Rv.240940; Sez.4, n.43309 del 23/10/2008, P.G. in proc.
Bodaj, Rv.241993).
Con specifico riferimento alla strategia difensiva adottata dall’interessato nel corso
del procedimento, non vi è dubbio, dunque, che anche la condotta difensiva possa
essere oggetto di valutazione per la individuazione della colpa grave ostativa al
riconoscimento del diritto all’indennizzo e che, in particolare, il mendacio possa di
per sé rappresentare, in un determinato contesto indiziario, condotta tendente ad
indurre in errore l’autorità giudiziaria procedente piuttosto che espressione di una
particolare linea difensiva.
L’ordinanza impugnata risulta in definitiva congruamente e logicamente motivata e pertanto non censurabile. La condotta del Distilo giustifica infatti pienamente un
giudizio in termini di grave imprudenza e negligenza, come tale ostativa al beneficio
richiesto.
7.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal
Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro 1000,00

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018

silenzioso o mendace sia rilevante quale condotta ostativa alla riparazione

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